Art. 3 Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto 1. Ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dal recupero dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) cessano di essere qualificati come rifiuto e sono qualificati come plastiche eterogenee a base di poliolefine, SAP ovvero cellulosa, ad alto o a basso contenuto di SAP, se risultano conformi ai requisiti tecnici generali di cui all'allegato 1 e ai rispettivi requisiti tecnici specifici di cui agli allegati 2, 3 e 4.
Note all'art. 3: - Il testo dell'articolo 184-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e' riportato nelle note all'articolo 1.