IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di  integrare  la
disciplina in materia di esercizio dei  poteri  speciali  di  cui  al
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, per far fronte  alla  complessita'
delle  valutazioni  da  svolgere  da  parte   delle   amministrazioni
competenti e assicurare una effettiva tutela delle attivita' e  degli
asset  di  rilevanza  strategica,  anche   operando   interventi   di
chiarimento e semplificazione normativa per perseguire gli  obiettivi
di tutela prefissati dal legislatore; 
  Ritenuta pertanto la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
misure per rafforzare la tutela della sicurezza nazionale  in  ambiti
di rilevanza strategica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 luglio 2019; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri  dell'interno,  dello  sviluppo  economico  e
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto-legge n. 21 del 15 marzo  2012,  convertito  con
           modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 
 
  1. Al fine di rafforzare la tutela  della  sicurezza  nazionale  in
ambiti di rilevanza strategica, al decreto-legge 15  marzo  2012,  n.
21, convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  11  maggio
2012, n. 56, sono apportate le modifiche di cui ai commi da 2 a 6. 
  2.  All'articolo  1  del  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.   21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, primo  periodo,  la  parola  «contestualmente»  e'
sostituita dalle seguenti: «per estratto»; 
    b) al comma 1, lettera b): 
      1) dopo le parole «all'adozione di delibere,» sono inserite  le
seguenti: «atti o operazioni,»; 
      2) le parole «il mutamento» sono sostituite dalle seguenti: «la
modifica»; 
      3) dopo le parole «di vincoli che  ne  condizionino  l'impiego»
sono inserite le seguenti: «, anche in ragione  della  sottoposizione
dell'impresa a procedure concorsuali.»; 
    c) al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo  le  parole  «la
partecipazione detenuta da terzi» sono  inserite  le  seguenti:  «che
hanno aderito alla sollecitazione dell'acquirente di cui all'articolo
136, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, ovvero»; 
    d) al comma 4: 
      1) al primo periodo, dopo le parole «sull'atto», sono  inserite
le seguenti: «o operazione»; 
      2) al terzo periodo, la parola «quindici» e'  sostituita  dalla
seguente: «quarantacinque»; 
      3) al  quarto  periodo,  dopo  le  parole  «all'impresa»,  sono
inserite le seguenti: «o formulare richieste istruttorie  a  soggetti
terzi»; la parola «dieci» e' sostituita dalla seguente: «trenta»; 
      4) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «In caso  di
incompletezza della notifica, il  termine  di  quarantacinque  giorni
previsto  dal  presente   comma   decorre   dal   ricevimento   delle
informazioni o degli elementi che la integrano.»; 
      5) all'ultimo periodo, le parole «le  disposizioni  di  cui  al
presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «gli obblighi di  cui
al presente comma, ivi inclusi quelli derivanti dal provvedimento  di
esercizio del potere di cui al comma  1,  lettera  b),  eventualmente
esercitato nella forma di imposizione di  specifiche  prescrizioni  o
condizioni,»; 
    e) al comma 5: 
      1)  al   secondo   periodo,   dopo   le   parole   «a   seguito
dell'acquisizione, una  partecipazione  superiore  alla  soglia»,  le
parole: «prevista dall'articolo 120, comma 2, del testo unico di  cui
al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  successive
modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del 3 per cento,»; 
      2) al secondo periodo, dopo  le  parole  «sono  successivamente
notificate le  acquisizioni  che  determinano  il  superamento  delle
soglie del» sono soppresse le seguenti: «3 per cento,»; 
      3) al secondo periodo, le parole «20 per cento e 25 per  cento»
sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento, 25 per cento»  e  dopo
le parole «25 per cento» sono inserite le seguenti: «e 50 per cento»; 
      4) dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Nel  caso
in cui l'acquisizione abbia ad oggetto azioni o quote di una societa'
non ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la  notifica
deve essere effettuata  qualora  l'acquirente  venga  a  detenere,  a
seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore  alle  soglie
indicate nel precedente periodo.»; 
      5) al terzo periodo, la parola «quindici» e'  sostituita  dalla
seguente: «quarantacinque»; 
      6) al quarto periodo, dopo  le  parole  «all'acquirente»,  sono
inserite le seguenti: «o formulare richieste istruttorie  a  soggetti
terzi»; la parola «dieci» e' sostituita dalla seguente: «trenta»; 
      7) dopo il quinto periodo, e' inserito il seguente: «In caso di
incompletezza della notifica, il  termine  di  quarantacinque  giorni
previsto  dal  presente   comma   decorre   dal   ricevimento   delle
informazioni o degli elementi che la integrano.»; 
      8) al sesto periodo, dopo le parole «connessi alle azioni» sono
inserite le seguenti: «o quote»; 
      9) al decimo periodo, dopo le  parole  «connessi  alle  azioni»
sono inserite le seguenti: «o quote»; dopo le parole  «dovra'  cedere
le stesse azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»; 
      10) all'undicesimo periodo, dopo le parole  «la  vendita  delle
suddette azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»; 
      11) al dodicesimo periodo, dopo le parole «adottate con il voto
determinante di tali azioni» sono inserite le seguenti: «o quote». 
  3. All'articolo 1-bis del  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2, le parole «sono soggetti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e' soggetta»; le parole «all'articolo  1,  comma  4»  sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 3-bis»; 
    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. In  sede  di
prima applicazione delle disposizioni di  cui  al  comma  2,  con  la
notifica di cui al comma precedente, l'impresa  notificante  fornisce
altresi' una informativa completa sui contratti o accordi di  cui  al
primo periodo del comma 2, la cui efficacia e' cessata alla data  del
26 marzo 2019.»; 
    c) al comma 3, alinea, le  parole:  «di  cui  al  comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»; 
    d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Entro  dieci
giorni dalla conclusione di un contratto o accordo di cui al comma  2
l'impresa acquirente dei beni  o  dei  servizi  di  cui  al  comma  2
notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri  una  informativa
completa, in modo da consentire l'eventuale esercizio del  potere  di
veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o  condizioni.  Entro
quarantacinque giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei
ministri comunica l'eventuale veto ovvero l'imposizione di specifiche
prescrizioni o condizioni. I poteri speciali  sono  esercitati  nella
forma  di  imposizione  di  specifiche  prescrizioni   o   condizioni
ogniqualvolta cio' sia sufficiente  ad  assicurare  la  tutela  degli
interessi  essenziali  della  difesa  e  della  sicurezza  nazionale.
Decorsi i predetti  termini,  i  poteri  speciali  si  intendono  non
esercitati.  Qualora  si  renda  necessario  richiedere  informazioni
all'impresa o formulare richieste istruttorie a  soggetti  terzi,  il
termine di quarantacinque  giorni  previsto  dal  presente  comma  e'
sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento  delle  informazioni
richieste, che sono rese  entro  il  termine  di  trenta  giorni.  Le
richieste di informazioni successive  alla  prima  non  sospendono  i
termini. In caso di  incompletezza  della  notifica,  il  termine  di
quarantacinque  giorni  previsto  dal  presente  comma  decorre   dal
ricevimento delle informazioni o degli  elementi  che  la  integrano.
Qualora sia necessario svolgere approfondimenti  riguardanti  aspetti
tecnici  relativi  alla   valutazione   di   possibili   fattori   di
vulnerabilita'  che  potrebbero  compromettere  l'integrita'   e   la
sicurezza delle reti e dei dati che  vi  transitano,  il  termine  di
quarantacinque giorni previsto dal presente comma e' sospeso  fino  a
quarantacinque  giorni,  prorogabili  una  sola  volta  in  caso   di
particolare complessita'. Il Governo, nell'esercizio  dei  poteri  di
cui al presente articolo, puo' ingiungere  all'impresa  acquirente  e
all'eventuale  controparte  di  ripristinare  a  proprie   spese   la
situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque
non osservi gli obblighi di notifica  di  cui  al  presente  articolo
ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di  esercizio  dei
poteri speciali e' soggetto a una sanzione amministrativa  pecuniaria
fino al doppio del valore dell'operazione e  comunque  non  inferiore
all'uno per cento del medesimo valore.». 
  4.  All'articolo  2  del  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.   21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3, la parola «contestualmente»  e'  sostituita  dalla
seguente: «per estratto»; 
    b) al comma 4, terzo periodo, la parola «quindici» e'  sostituita
dalla seguente: «quarantacinque»; 
    c) al comma 4, quarto periodo, dopo le  parole  «alla  societa'»,
sono inserite le  seguenti:  «o  formulare  richieste  istruttorie  a
soggetti terzi»; la parola  «dieci»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«trenta»; 
    d) al comma 4, dopo il quinto periodo, e' inserito  il  seguente:
«In  caso  di   incompletezza   della   notifica,   il   termine   di
quarantacinque  giorni  previsto  dal  presente  comma  decorre   dal
ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano.»; 
    e) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole «la partecipazione
detenuta da terzi» sono inserite le seguenti: «che hanno aderito alla
sollecitazione dell'acquirente di  cui  all'articolo  136,  comma  1,
lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ovvero»; 
    f) al comma 5, il terzo periodo e' soppresso; 
    g) al comma 5, dopo l'ultimo periodo, e'  aggiunto  il  seguente:
«Salvo che il fatto costituisca reato e ferme le invalidita' previste
dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui  al
presente comma e' soggetto a una sanzione  amministrativa  pecuniaria
fino al doppio del valore dell'operazione e  comunque  non  inferiore
all'uno per cento del fatturato  cumulato  realizzato  dalle  imprese
coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato  approvato  il
bilancio.»; 
    h) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
      «5-bis. Per le finalita' di cui ai commi 5  e  6  del  presente
articolo, per soggetto esterno  all'Unione  europea  si  intende:  1)
qualsiasi persona  fisica  o  persona  giuridica  che  non  abbia  la
residenza, la dimora abituale, la sede legale o  dell'amministrazione
ovvero  il  centro  di  attivita'  principale  in  uno  Stato  membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o  che  non  sia
comunque ivi stabilito; 2)  qualsiasi  persona  giuridica  che  abbia
stabilito la sede  legale  o  dell'amministrazione  o  il  centro  di
attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o  dello
Spazio economico europeo o che sia  comunque  ivi  stabilito,  e  che
risulti controllato direttamente  o  indirettamente  da  una  persona
fisica o da una persona giuridica di  cui  al  n.  1);  3)  qualsiasi
persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la  residenza,
la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione  ovvero  il
centro di  attivita'  principale  in  uno  Stato  membro  dell'Unione
europea o dello Spazio economico  europeo  o  che  sia  comunque  ivi
stabilito, al fine di eludere l'applicazione della disciplina di  cui
al presente articolo.»; 
    i) al comma 6, primo periodo, la parola «quindici» e'  sostituita
dalla seguente:  «quarantacinque»;  la  parola  «contestualmente»  e'
sostituita dalla seguente: «per estratto»; 
    l) al comma 6, dopo il primo periodo, sono inseriti  i  seguenti:
«Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente o
formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il termine  di  cui
al precedente  periodo  e'  sospeso  per  una  sola  volta,  fino  al
ricevimento delle informazioni richieste,  che  sono  rese  entro  il
termine  di  trenta  giorni.  Eventuali  richieste  di   informazioni
successive alla prima non sospendono i  termini  decorsi  i  quali  i
poteri speciali si intendono non esercitati. In caso di incompletezza
della notifica, il termine  di  quarantacinque  giorni  previsto  dal
presente comma decorre dal ricevimento  delle  informazioni  o  degli
elementi che la integrano.»; 
    m) al comma 6, ottavo periodo,  dopo  le  parole  «connessi  alle
azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»; dopo le parole  «dovra'
cedere le stesse azioni», sono inserite le seguenti: «o quote»; 
    n) al comma 6, nono periodo, dopo le parole  «ordina  la  vendita
delle suddette azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»; 
    o) al comma 6, decimo  periodo,  dopo  le  parole  «con  il  voto
determinante di tali azioni», sono inserite le seguenti: «o quote»; 
    p) al comma 6, ultimo periodo,  le  parole  «la  circostanza  che
l'investitore straniero e' controllato dal governo di un paese terzo,
non appartenente all'Unione europea, anche  attraverso  finanziamenti
significativi» sono sostituite dalle seguenti:  «in  particolare,  la
circostanza che: il soggetto esterno all'Unione  europea  di  cui  al
comma  5-bis  che  effettua   l'investimento   sia   direttamente   o
indirettamente  controllato  dall'amministrazione  pubblica,  inclusi
organismi statali o forze armate, di un paese terzo, anche attraverso
l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;  2)  il  soggetto
esterno all'Unione  europea  di  cui  al  comma  5-bis  che  effettua
l'investimento sia gia' stato coinvolto  in  attivita'  che  incidono
sulla  sicurezza  o  sull'ordine  pubblico  in   uno   Stato   membro
dell'Unione europea; 3) vi sia  un  grave  rischio  che  il  soggetto
esterno all'Unione  europea  di  cui  al  comma  5-bis  che  effettua
l'investimento intraprenda attivita' illegali o criminali». 
  5. Dopo l'articolo 2  del  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,  e'
inserito il seguente: 
  «Art.  2-bis  (Collaborazione  con  Autorita'   amministrative   di
settore). - 1. La Banca d'Italia, la  Commissione  nazionale  per  le
societa' e la borsa (CONSOB), la Commissione di vigilanza  sui  fondi
pensione (COVIP), l'Istituto per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni
(IVASS), l'Autorita' di regolazione dei trasporti (ART),  l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato (AGCM),  l'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni (AGCom), l'Autorita' di regolazione  per
energia  reti  e  ambiente  (ARERA)  e  il  Gruppo  di  coordinamento
costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014 collaborano tra loro,  anche
mediante scambio di informazioni, al fine  di  agevolare  l'esercizio
delle funzioni di  cui  al  presente  decreto.  Dette  autorita'  non
possono opporre al Gruppo di coordinamento il segreto d'ufficio.». 
  6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
le parole «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5-bis». 
  7. Le modifiche introdotte dal presente articolo si applicano anche
ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del  presente
decreto e i termini non ancora  spirati  alla  medesima  data,  ferma
restando quella di inizio del loro decorso, sono  prorogati  fino  al
raggiungimento della  durata  stabilita  dal  presente  articolo,  se
maggiore di quella anteriormente prevista.