Art. 2 
 
 
        Costituzione e funzionamento del Comitato scientifico 
 
  1. Entro dieci giorni dalla prima riunione, il  Comitato  promotore
costituisce con proprio provvedimento  il  Comitato  scientifico,  ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 226 del 2017. 
  2. Entro dieci giorni dalla data di costituzione,  il  coordinatore
del Comitato scientifico convoca la prima  riunione.  Delle  riunioni
del Comitato scientifico e' redatto verbale. 
  3. Entro venti giorni dalla data della prima riunione, il  Comitato
scientifico  formula  gli  indirizzi  generali   per   le   attivita'
celebrative.  Su  richiesta  del  Comitato  promotore,  il   Comitato
scientifico  puo'  aggiornare  e  integrare  i   predetti   indirizzi
generali. 
  4. Il  Comitato  scientifico  ha  sede  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Segretariato generale.  Per  lo  svolgimento
dei  propri  compiti,  il  Comitato  scientifico  si   avvale   della
segreteria tecnica di cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  presente
regolamento  e,  per  quanto  di   competenza,   del   supporto   del
Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del
Consiglio   dei   ministri,   per   le   attivita'   di    segreteria
amministrativa. 
  5. L'incarico di componente del Comitato scientifico e'  onorifico.
Per  la  partecipazione  al  Comitato  scientifico  non  spettano  ai
componenti compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi  spese
ne' emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per il  rimborso,
a domanda, delle sole spese di viaggio per i componenti del  Comitato
scientifico  non  residenti  nella  Provincia  di  Roma,  nei  limiti
previsti dalla normativa vigente. 
  6. Ai componenti del Comitato scientifico si applicano, per  quanto
compatibili, gli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.