Art. 2 Costituzione e funzionamento del Comitato scientifico 1. Entro dieci giorni dalla prima riunione, il Comitato promotore costituisce con proprio provvedimento il Comitato scientifico, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 226 del 2017. 2. Entro dieci giorni dalla data di costituzione, il coordinatore del Comitato scientifico convoca la prima riunione. Delle riunioni del Comitato scientifico e' redatto verbale. 3. Entro venti giorni dalla data della prima riunione, il Comitato scientifico formula gli indirizzi generali per le attivita' celebrative. Su richiesta del Comitato promotore, il Comitato scientifico puo' aggiornare e integrare i predetti indirizzi generali. 4. Il Comitato scientifico ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Comitato scientifico si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento e, per quanto di competenza, del supporto del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le attivita' di segreteria amministrativa. 5. L'incarico di componente del Comitato scientifico e' onorifico. Per la partecipazione al Comitato scientifico non spettano ai componenti compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi spese ne' emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per il rimborso, a domanda, delle sole spese di viaggio per i componenti del Comitato scientifico non residenti nella Provincia di Roma, nei limiti previsti dalla normativa vigente. 6. Ai componenti del Comitato scientifico si applicano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.