Art. 4 
 
 
                   Individuazione degli interventi 
 
  1. Sulla base degli indirizzi generali del Comitato  scientifico  e
della propria istruttoria, il Comitato promotore redige il  programma
delle attivita' e individua gli interventi  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, della legge n. 226 del  2017,  rientranti  nei  progetti  di
promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita,
dell'opera e dei luoghi legati alla figura  di  Ovidio,  riconosciuti
meritevoli di finanziamento. 
  2.  Con  riferimento  agli  interventi  di  recupero   edilizio   e
riorganizzazione dei luoghi di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
c), della legge n. 226 del 2017: 
    a) rilevano le iniziative  concernenti  i  luoghi  situati  nella
Citta' di Sulmona e negli altri Comuni di Bugnara,  Campo  di  Giove,
Cansano,  Corfinio,  Introdacqua,  Pacentro,  Pettorano  sul   Gizio,
Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, in quanto  appartenenti
alla Valle Peligna; 
    b)  per  «minimi  aumenti  di  volumetria»   si   intendono   gli
scostamenti dai parametri autorizzati di altezza, distacchi, cubatura
o superficie  coperta  inferiori  o  uguali  alla  soglia  minima  di
rilevanza di misura in materia edilizia, pari al 2  per  cento  delle
misure  progettuali  per  singola  unita'   immobiliare,   ai   sensi
dell'articolo 34, comma  2-ter,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  3. Entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento,  i  soggetti  interessati  a  sottoporre  a
valutazione   attivita'   e   iniziative   ritenute   meritevoli   di
finanziamento in base alla legge n. 226 del  2017  possono  inoltrare
segnalazione al Comitato promotore esclusivamente a  mezzo  di  posta
elettronica         certificata          (PEC)          all'indirizzo
celebrazioniovidiane@pec.governo.it,    indicando     il     soggetto
beneficiario  del  contributo  e  ogni  altra  informazione  utile  a
individuare l'intervento segnalato. 
  4. Il Comitato  promotore  trasmette  al  Comitato  scientifico  le
segnalazioni pervenute ai fini  della  formulazione  degli  indirizzi
generali da parte del medesimo Comitato scientifico. 
  5.  Per  consentire  l'espletamento  della  fase   istruttoria   di
competenza del Comitato promotore, su richiesta del medesimo Comitato
e a pena di inammissibilita', i  soggetti  beneficiari  provvedono  a
inoltrare i documenti di seguito indicati: 
    a)   relazione   generale   attestante   la   tipologia   e    le
caratteristiche dell'intervento individuato ai sensi dell'articolo  2
della legge n.  226  del  2017,  il  costo  complessivo  e  il  piano
finanziario con indicazione delle specifiche coperture ed evidenza di
eventuali cofinanziamenti, i beneficiari diretti e indiretti, i tempi
di esecuzione, le aree interessate dallo svolgimento dell'intervento; 
    b)  il  cronoprogramma  relativo  ai   tempi   di   realizzazione
dell'intervento; 
    c) l'attestazione riguardante lo stato di avanzamento  aggiornato
dell'intervento; 
    d) la documentazione  attestante,  ove  necessario,  il  possesso
delle autorizzazioni  necessarie  e  la  conformita'  alla  normativa
urbanistica, di tutela del patrimonio culturale  e  del  paesaggio  e
ambientale o l'eventuale avanzamento dei procedimenti in corso per il
relativo rilascio. 
  6. Il  Comitato  promotore,  ai  fini  della  individuazione  degli
interventi meritevoli di finanziamento, applica i seguenti criteri: 
    a) rilievo  per  la  promozione,  la  ricerca,  la  tutela  e  la
diffusione della conoscenza  della  vita,  dell'opera  e  dei  luoghi
legati alla figura di Ovidio; 
    b) specifica individuazione del progetto; 
    c) tempestivita' ed esecutivita' degli interventi; 
    d) fattibilita' economica e finanziaria; 
    e) qualita'  e  innovativita'  sotto  il  profilo  organizzativo,
gestionale, ecologico ambientale e architettonico. 
  7. Il finanziamento puo'  essere  finalizzato  alla  copertura  dei
costi  di  realizzazione  dell'intervento,  nonche'  dei   costi   di
progettazione e dei costi delle  procedure  di  gara  e  affidamento.
L'ammontare del finanziamento per ciascun  intervento  meritevole  e'
determinato  dal  Comitato  promotore  sulla  base  degli   indirizzi
generali del Comitato scientifico, dell'istruttoria svolta  all'esito
della valutazione effettuata in applicazione dei criteri  di  cui  al
comma 6. In ogni caso, una quota non inferiore al 20  per  cento  del
contributo straordinario e' destinata  alle  iniziative  di  recupero
edilizio e riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
c), della legge n. 226 del 2017. Il Comitato  promotore,  al  termine
della  propria  attivita',  approva  la  graduatoria   finale   degli
interventi  meritevoli,  con  l'indicazione   per   ogni   intervento
dell'entita' del finanziamento. 
  8. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sono
individuati, secondo la graduatoria di cui al comma 7, i progetti che
possono  beneficiare  del  finanziamento,  nonche'  le  modalita'  di
svolgimento delle attivita' in capo al Ministero  per  i  beni  e  le
attivita'  culturali  relative   al   monitoraggio,   alla   verifica
dell'esecuzione  e  alla  rendicontazione  delle   spese,   ai   fini
dell'erogazione del finanziamento a valere  sulle  risorse  stanziate
nello stato di previsione del medesimo Ministero. 
  9. Gli interventi sono finanziati, nell'ordine  della  graduatoria,
fino al limite di capienza delle risorse finanziarie disponibili.