Art. 2 
 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1. Piena ed intera esecuzione  e'  data  alla  Convenzione  di  cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18  della  Convenzione
stessa.