Art. 12
Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto
della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonche'
modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale e' inserito il
seguente:
«Art. 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto della persona
mediante lesioni permanenti al viso). - Chiunque cagiona ad alcuno
lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio
permanente del viso e' punito con la reclusione da otto a quattordici
anni.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il
reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da
qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e
all'amministrazione di sostegno».
2. All'articolo 576, primo comma, numero 5, del codice penale, dopo
la parola: «572,» e' inserita la seguente: «583-quinquies,».
3. All'articolo 583, secondo comma, del codice penale, il numero 4
e' abrogato.
4. All'articolo 585, primo comma, del codice penale, dopo la
parola: «583-bis» e' inserita la seguente: «, 583-quinquies».
5. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli
articoli » e' inserita la seguente: «583-quinquies,»;
b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui
agli articoli» e' inserita la seguente: «583-quinquies,».
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 576 del codice penale,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 576 (Circostanze aggravanti. Ergastolo). - Si
applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto
dall'articolo precedente e' commesso:
1. col concorso di taluna delle circostanze indicate
nel n. 2 dell'art. 61;
2. contro l'ascendente o il discendente, quando
concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4
dell'art. 61 o quando e' adoperato un mezzo venefico o un
altro mezzo insidioso, ovvero quando vi e' premeditazione;
3. dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla
cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi
di sussistenza durante la latitanza;
4. dall'associato per delinquere, per sottrarsi
all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5. in occasione della commissione di taluno dei
delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies,
600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
5.1. dall'autore del delitto previsto dall'art.
612-bis nei confronti della persona offesa;
5-bis. contro un ufficiale o agente di polizia
giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica
sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle
funzioni o del servizio.
E' latitante, agli effetti della legge penale, chi si
trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'art. 61.».
- Si riporta il testo dell'art. 583 del codice penale,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 583 (Circostanze aggravanti). - La lesione
personale e' grave e si applica la reclusione da tre a
sette anni:
1. se dal fatto deriva una malattia che metta in
pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia
o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni
per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di
un senso o di un organo;
3.
La lesione personale e' gravissima, e si applica la
reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1. una malattia certamente o probabilmente
insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda
l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo
o della capacita' di procreare, ovvero una permanente e
grave difficolta' della favella;
4. (abrogato).
5.».
- Si riporta il testo dell'art. 585 del codice penale,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 585 (Circostanze aggravanti). - Nei casi
previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis , 583-quinquies e
584, la pena e' aumentata da un terzo alla meta', se
concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste
dall'art. 576, ed e' aumentata fino a un terzo, se concorre
alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 577,
ovvero se il fatto e' commesso con armi o con sostanze
corrosive, ovvero da persona travisata o da piu' persone
riunite.
Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:
1. quelle da sparo e tutte le altre la cui
destinazione naturale e' l'offesa alla persona;
2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali
e' dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero
senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas
asfissianti o accecanti.
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta') cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e
accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
i permessi premio e le misure alternative alla detenzione
previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata,
possono essere concessi ai detenuti e internati per i
seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e
internati collaborino con la giustizia a norma dell'art.
58-ter della presente legge o a norma dell'art. 323-bis,
secondo comma, del codice penale: delitti commessi per
finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di
atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo
comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo
comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 416-ter del codice
penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di
cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo
e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice
penale, all'art. 12, commi 1 e 3, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, all'art. 291-quater del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, e all'art. 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le
disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni.
1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi
previsti, purche' siano stati acquisiti elementi tali da
escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva, altresi' nei casi in
cui la limitata partecipazione al fatto criminoso,
accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale
accertamento dei fatti e delle responsabilita', operato con
sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile
un'utile collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi
in cui, anche se la collaborazione che viene offerta
risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei
medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle
circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6),
anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo
la sentenza di condanna, dall'art. 114 ovvero dall'art.
116, secondo comma, del codice penale.
1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi, purche' non vi siano elementi tali da far
ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o
internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis,
secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies,
628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale,
all'art. 291-ter del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
all'art. 73 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi
aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del medesimo
testo unico, all'art. 416, primo e terzo comma, del codice
penale, realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e
all'art. 416 del codice penale, realizzato allo scopo di
commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo
III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli
609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e
dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli
articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base
dei risultati dell'osservazione scientifica della
personalita' condotta collegialmente per almeno un anno
anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto
comma dell'art. 80 della presente legge. Le disposizioni di
cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto
previsto dall'art. 609-bis del codice penale salvo che
risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso
contemplata.
1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini
della concessione dei benefici ai detenuti e internati per
i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis,
600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui
all'art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater,
609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche'
agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se
commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di
sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la
positiva partecipazione al programma di riabilitazione
specifica di cui all'art. 13-bis della presente legge.
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di
sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per
il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di
detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide
trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
Al suddetto comitato provinciale puo' essere chiamato a
partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
il condannato e' detenuto.
2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale
di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni
dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi
trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
3. Quando il comitato ritiene che sussistano
particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in
ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
giudice e il termine di cui al comma 2 e' prorogato di
ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed
informazioni da parte dei competenti organi centrali.
3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed
internati per delitti dolosi quando il Procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo o il Procuratore
distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del
comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica
competente in relazione al luogo di detenzione o
internamento, l'attualita' di collegamenti con la
criminalita' organizzata. In tal caso si prescinde dalle
procedure previste dai commi 2 e 3.».