Art. 16 Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale 1. All'articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo la parola: «612-bis» e' inserita la seguente: «, 612-ter».
Note all'art. 16: - Si riporta il testo del comma 2-bis, dell'art. 275 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: «2-bis. Non puo' essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilita' degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non puo' applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sara' superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis, 612-ter e 624-bis del codice penale, nonche' all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'art. 284, comma 1, del presente codice.».