Art. 16 
 
      Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale 
 
  1. All'articolo 275, comma 2-bis, del codice di  procedura  penale,
dopo la parola: «612-bis» e' inserita la seguente: «, 612-ter». 
 
          Note all'art. 16: 
 
              - Si riporta il testo del comma  2-bis,  dell'art.  275
          del codice di procedura penale, come modificato dalla legge
          qui pubblicata:  
              «2-bis. Non  puo'  essere  applicata  la  misura  della
          custodia  cautelare  in  carcere  o  quella  degli  arresti
          domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa
          essere concessa la  sospensione  condizionale  della  pena.
          Salvo  quanto  previsto  dal  comma  3  e  ferma   restando
          l'applicabilita' degli articoli 276, comma  1-ter,  e  280,
          comma 3, non  puo'  applicarsi  la  misura  della  custodia
          cautelare in carcere se il giudice ritiene  che,  all'esito
          del  giudizio,  la  pena  detentiva  irrogata   non   sara'
          superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica  nei
          procedimenti per i delitti di cui  agli  articoli  423-bis,
          572, 612-bis, 612-ter e 624-bis del codice penale,  nonche'
          all'art. 4-bis della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e
          successive    modificazioni,     e     quando,     rilevata
          l'inadeguatezza  di  ogni   altra   misura,   gli   arresti
          domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno
          dei luoghi di esecuzione indicati nell'art. 284,  comma  1,
          del presente codice.».