Art. 17 
 
Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,  in
  materia di trattamento  psicologico  per  i  condannati  per  reati
  sessuali, per maltrattamenti contro familiari o  conviventi  e  per
  atti persecutori 
 
  1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio  1975,  n.  354,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  le  parole:  «nonche'  agli  articoli  609-bis  e
609-octies del medesimo codice,  se  commessi  in  danno  di  persona
minorenne » sono sostituite dalle seguenti: « nonche'  agli  articoli
572,  583-quinquies,  609-bis,  609-octies  e  612-bis  del  medesimo
codice»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «1-bis. Le persone condannate per i delitti di  cui  al  comma  1
possono essere ammesse a  seguire  percorsi  di  reinserimento  nella
societa' e di recupero presso enti o associazioni che si occupano  di
prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati
per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti  enti
o associazioni e gli istituti penitenziari»; 
    c)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Trattamento
psicologico per i condannati per reati sessuali,  per  maltrattamenti
contro familiari o conviventi e per atti persecutori». 
 
          Note all'art. 17: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 13-bis della  legge  26
          luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
          sulla esecuzione delle misure privative e limitative  della
          liberta'), come modificato dalla legge qui pubblicata: 
              «Art. 13-bis (Trattamento psicologico per i  condannati
          per reati sessuali, per maltrattamenti contro  familiari  o
          conviventi  e  per  atti  persecutori).  -  1.  Le  persone
          condannate per i delitti  di  cui  agli  articoli  600-bis,
          600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui
          all'art.    600-quater.1,    600-quinquies,     609-quater,
          609-quinquies e 609-undecies del codice penale nonche' agli
          articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e  612-bis
          del medesimo codice, possono sottoporsi  a  un  trattamento
          psicologico con finalita' di recupero  e  di  sostegno.  La
          partecipazione a tale  trattamento  e'  valutata  ai  sensi
          dell'art. 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai
          fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima
          disposizione. 
              1-bis. Le persone condannate per i delitti  di  cui  al
          comma 1  possono  essere  ammesse  a  seguire  percorsi  di
          reinserimento nella societa' e di recupero  presso  enti  o
          associazioni che si  occupano  di  prevenzione,  assistenza
          psicologica  e  recupero  di  soggetti  condannati  per   i
          medesimi reati, organizzati previo accordo tra  i  suddetti
          enti o associazioni e gli istituti penitenziari.».