Art. 19 Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato 1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, le parole: «la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «la procura della Repubblica presso il tribunale»; b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»; c) all'articolo 4, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»; d) all'articolo 7, comma 1, le parole: «delle procure generali presso le corti d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «delle procure della Repubblica presso i tribunali».
Note all'art. 19: - Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 4 e 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato), come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 1 (Autorita' di assistenza). - 1. Allorche' nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea sia stato commesso un reato che da' titolo a forme di indennizzo previste in quel medesimo Stato e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia, la procura della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui risiede il richiedente, quale autorita' di assistenza: a) da' al richiedente le informazioni essenziali relative al sistema di indennizzo previsto dallo Stato membro dell'Unione europea in cui e' stato commesso il reato; b) fornisce al richiedente i moduli per presentare la domanda; c) a richiesta del richiedente, gli fornisce orientamento e informazioni generali sulle modalita' di compilazione della domanda e sulla documentazione eventualmente richiesta; d) riceve le domande di indennizzo e provvede a trasmetterle senza ritardo, insieme alla relativa documentazione, alla competente autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui e' stato commesso il reato; e) fornisce assistenza al richiedente sulle modalita' per soddisfare le richieste di informazioni supplementari da parte dell'autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui e' stato commesso il reato; f) a richiesta del richiedente, provvede a trasmettere all'autorita' di decisione le informazioni supplementari e l'eventuale documentazione accessoria. 2. Qualora l'autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui e' stato commesso il reato decida di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra persona, la procura della Repubblica presso il tribunale, quale autorita' di assistenza, predispone quanto necessario affinche' l'autorita' di decisione proceda direttamente all'audizione secondo le leggi di quello Stato membro. Se si procede a videoconferenza, si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1998, n. 11. 3. A richiesta dell'autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea, la procura della Repubblica presso il tribunale, quale autorita' di assistenza, provvede all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona e trasmette il relativo verbale all'autorita' medesima.» «Art. 3 (Regime linguistico). - 1. Le informazioni di cui all'art. 1, comma 1, trasmesse dalla procura della Repubblica presso il tribunale, quale autorita' di assistenza, all'autorita' di decisione di altro Stato membro dell'Unione europea sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro alla cui autorita' di decisione l'informazione e' diretta, ove corrisponda a una delle lingue delle istituzioni comunitarie, ovvero in un'altra lingua delle istituzioni comunitarie che tale Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. 2. Le informazioni di cui all'art. 2, comma 2, trasmesse dall'autorita' di decisione all'autorita' di assistenza di altro Stato membro dell'Unione europea sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorita' cui l'informazione e' diretta, ove corrisponda a una delle lingue delle istituzioni comunitarie, ovvero in un'altra lingua delle istituzioni comunitarie che tale Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. 3. I verbali delle audizioni di cui all'art. 1, comma 3, e il testo integrale della decisione sulla domanda di indennizzo sono trasmessi in lingua italiana.» «Art. 4 (Esenzione da spese e da formalita' di autenticazione). - 1. Le attivita' svolte dalla procura della Repubblica presso il tribunale, quale autorita' di assistenza, non comportano alcuna spesa a carico del richiedente o dell'autorita' di decisione di altro Stato membro dell'Unione europea. 2. Gli atti e i documenti trasmessi ad altro Stato membro dell'Unione europea dalla procura della Repubblica presso il tribunale, quale autorita' di assistenza, o dall'autorita' di decisione sono esenti da autenticazione o formalita' equivalenti.» «Art. 7 (Regolamento di attuazione). - 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti gli aspetti organizzativi relativi allo svolgimento delle attivita' di competenza delle procure della Repubblica presso i tribunali, del punto centrale di contatto di cui all'art. 5, nonche' le modalita' di raccordo con le attivita' di competenza delle autorita' di decisione. 2. Con lo stesso decreto sono approvati i modelli per la trasmissione delle domande e delle decisioni in conformita' alla decisione 2006/337/CE della Commissione, del 19 aprile 2006.».