Art. 2 
 
                     Assunzione di informazioni 
 
  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del  codice  di  procedura
penale e' aggiunto il seguente: 
  «1-ter. Quando si procede per i  delitti  previsti  dagli  articoli
572,  609-bis,  609-ter,  609-quater,  609-quinquies,  609-octies   e
612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e  583-quinquies
del codice penale nelle ipotesi aggravate  ai  sensi  degli  articoli
576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1,  e
secondo comma, del medesimo  codice,  il  pubblico  ministero  assume
informazioni dalla persona offesa e da chi  ha  presentato  denuncia,
querela o istanza, entro il termine  di  tre  giorni  dall'iscrizione
della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze
di tutela di minori di  anni  diciotto  o  della  riservatezza  delle
indagini, anche nell'interesse della persona offesa». 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  362  del  codice  di
          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata: 
              «Art.  362  (Assunzione  di  informazioni).  -  1.   Il
          pubblico ministero assume informazioni  dalle  persone  che
          possono riferire circostanze utili ai fini delle  indagini.
          Alle persone gia' sentite dal difensore o dal suo sostituto
          non  possono  essere  chieste  informazioni  sulle  domande
          formulate  e  sulle  risposte   date.   Si   applicano   le
          disposizioni degli articoli 197, 197-bis,  198,  199,  200,
          201, 202 e 203. 
              1-bis. Nei procedimenti per i delitti di  cui  all'art.
          351,  comma  1-ter,  il  pubblico  ministero,  quando  deve
          assumere  informazioni  da  persone   minori,   si   avvale
          dell'ausilio di un esperto in psicologia o  in  psichiatria
          infantile. Allo stesso modo provvede quando  deve  assumere
          sommarie  informazioni  da  una   persona   offesa,   anche
          maggiorenne, in condizione di  particolare  vulnerabilita'.
          In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente
          vulnerabile,  in  occasione  della  richiesta  di  sommarie
          informazioni, non abbia contatti con la persona  sottoposta
          ad indagini  e  non  sia  chiamata  piu'  volte  a  rendere
          sommarie informazioni, salva l'assoluta necessita'  per  le
          indagini. 
              1-ter. Quando si procede per i delitti  previsti  dagli
          articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater,  609-quinquies,
          609-octies  e  612-bis  del  codice  penale,  ovvero  dagli
          articoli  582  e  583-quinquies  del  codice  penale  nelle
          ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,
          numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e  secondo
          comma, del medesimo codice, il  pubblico  ministero  assume
          informazioni dalla persona offesa e da  chi  ha  presentato
          denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni
          dall'iscrizione  della  notizia   di   reato,   salvo   che
          sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori  di
          anni diciotto o della riservatezza  delle  indagini,  anche
          nell'interesse della persona offesa.».