Art. 20 
 
Modifica all'articolo 11 della  legge  7  luglio  2016,  n.  122,  in
  materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali
  violenti 
 
  1. All'articolo 11, comma 2, della legge 7  luglio  2016,  n.  122,
dopo le parole: «secondo comma, del codice penale» sono  inserite  le
seguenti:  «nonche'  per  il  delitto  di  deformazione  dell'aspetto
mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies
del codice penale». 
 
          Note all'art. 20: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 7 luglio
          2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
          derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea
          - legge europea 2015-2016), come modificato dalla legge qui
          pubblicata: 
              «Art.  11 (Diritto  all'indennizzo  in   favore   delle
          vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della
          direttiva 2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147). -
          1. Fatte salve le provvidenze in favore  delle  vittime  di
          determinati reati previste da altre disposizioni di  legge,
          se   piu'   favorevoli,   e'   riconosciuto   il    diritto
          all'indennizzo a carico dello  Stato  alla  vittima  di  un
          reato doloso commesso con violenza alla persona e  comunque
          del reato di cui all'art. 603-bis  del  codice  penale,  ad
          eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e  582,  salvo
          che ricorrano le circostanze aggravanti previste  dall'art.
          583 del codice penale. 
              2. L'indennizzo per i  delitti  di  omicidio,  violenza
          sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell'art.
          583, secondo  comma,  del  codice  penale  nonche'  per  il
          delitto  di  deformazione  dell'aspetto  mediante   lesioni
          permanenti al viso di cui all'art. 583-quinquies del codice
          penale, e' erogato in favore della vittima o  degli  aventi
          diritto indicati al comma 2-bis  nella  misura  determinata
          dal decreto di cui al comma 3. Per  i  delitti  diversi  da
          quelli di cui al primo periodo, l'indennizzo e' corrisposto
          per la rifusione delle spese mediche e assistenziali. 
              2-bis. In caso di morte della  vittima  in  conseguenza
          del  reato,  l'indennizzo  e'  corrisposto  in  favore  del
          coniuge superstite e dei figli; in mancanza del  coniuge  e
          dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e,  in  mancanza
          dei genitori, ai fratelli e alle  sorelle  conviventi  e  a
          carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge
          e' equiparata la parte  di  un'unione  civile  tra  persone
          dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso e'
          equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole  dalla
          vittima o  che  ha  convissuto  con  questa  nei  tre  anni
          precedenti alla data di commissione del  delitto.  Ai  fini
          dell'accertamento della qualita' di convivente di  fatto  e
          della durata della convivenza si applicano le  disposizioni
          di cui all'art. 1, commi 36 e 37,  della  legge  20  maggio
          2016, n. 76. 
              2-ter.  Nel  caso  di  concorso  di   aventi   diritto,
          l'indennizzo e' ripartito secondo le quote  previste  dalle
          disposizioni del  libro  secondo,  titolo  II,  del  codice
          civile. 
              3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
          della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, da emanare entro sei mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  legge,  sono  determinati
          gli importi  dell'indennizzo,  comunque  nei  limiti  delle
          disponibilita' del Fondo di cui all'art. 14, assicurando un
          maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale
          e di omicidio e, in particolare, ai figli della vittima  in
          caso di omicidio commesso dal  coniuge,  anche  separato  o
          divorziato, o da persona  che  e'  o  e'  stata  legata  da
          relazione affettiva alla persona offesa.».