Art. 3 
 
                    Atti diretti e atti delegati 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale
sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Se si tratta di uno dei  delitti  previsti  dagli  articoli
572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis
e  612-ter  del  codice  penale,  ovvero   dagli   articoli   582   e
583-quinquies del codice penale  nelle  ipotesi  aggravate  ai  sensi
degli articoli 576, primo comma, numeri  2,  5,  5.1,  e  577,  primo
comma, numero 1, e secondo comma, del  medesimo  codice,  la  polizia
giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli  atti  delegati
dal pubblico ministero. 
  2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria  pone
senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione
dell'attivita' nelle forme e con le modalita' previste  dall'articolo
357». 
 
          Note all'art. 3: 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  370  del  codice  di
          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata: 
              «Art. 370 (Atti diretti  e  atti  delegati).  -  1.  Il
          pubblico ministero compie personalmente ogni  attivita'  di
          indagine. Puo' avvalersi della polizia giudiziaria  per  il
          compimento   di   attivita'   di   indagine   e   di   atti
          specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori  ed
          i  confronti  cui  partecipi  la  persona  sottoposta  alle
          indagini  che  si  trovi  in   stato   di   liberta',   con
          l'assistenza necessaria del difensore. 
              2. Quando procede a  norma  del  comma  1,  la  polizia
          giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365
          e 373. 
              2-bis. Se si tratta di uno dei delitti  previsti  dagli
          articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater,  609-quinquies,
          609-octies, 612-bis e 612-ter  del  codice  penale,  ovvero
          dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale  nelle
          ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,
          numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1,  e  secondo
          comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria  procede
          senza  ritardo  al  compimento  degli  atti  delegati   dal
          pubblico ministero. 
              2-ter. Nei casi di  cui  al  comma  2-bis,  la  polizia
          giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del  pubblico
          ministero la documentazione dell'attivita'  nelle  forme  e
          con le modalita' previste dall'art. 357. 
              3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di
          altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga
          di  procedere  personalmente,  puo'  delegare,  secondo  la
          rispettiva competenza per materia,  il  pubblico  ministero
          presso il tribunale del luogo. 
              4. Quando ricorrono ragioni di urgenza  o  altri  gravi
          motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma  3
          ha facolta' di procedere di propria iniziativa  anche  agli
          atti  che   a   seguito   dello   svolgimento   di   quelli
          specificamente delegati appaiono necessari  ai  fini  delle
          indagini.».