Art. 4 
 
Introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale  in  materia  di
  violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare
  e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla  persona
  offesa 
 
  1. Dopo l'articolo 387 del codice penale e' inserito il seguente: 
  «Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla
casa familiare e del divieto di avvicinamento ai  luoghi  frequentati
dalla persona offesa). - Chiunque, essendovi  legalmente  sottoposto,
violi gli obblighi  o  i  divieti  derivanti  dal  provvedimento  che
applica le misure cautelari di cui agli articoli  282-bis  e  282-ter
del codice di procedura penale  o  dall'ordine  di  cui  all'articolo
384-bis del medesimo codice e' punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni».