Art. 5 
 
                Formazione degli operatori di polizia 
 
  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei  carabinieri  e  il  Corpo  di
Polizia  penitenziaria  attivano  presso  i  rispettivi  istituti  di
formazione  specifici  corsi  destinati  al  personale  che  esercita
funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in  relazione
alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1,
2 e 3 o che interviene nel trattamento  penitenziario  delle  persone
per essi condannate. La frequenza dei corsi e'  obbligatoria  per  il
personale individuato dall'amministrazione di appartenenza. 
  2. Al fine di assicurare l'omogeneita' dei corsi di cui al comma 1,
i relativi contenuti sono definiti con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri  per  la  pubblica
amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.