Art. 8 
 
Modifica all'articolo 11 della  legge  11  gennaio  2018,  n.  4,  in
  materia di misure in favore degli orfani per  crimini  domestici  e
  delle famiglie affidatarie 
 
  1. All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1 e'
sostituito dal seguente: 
  «1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2,  comma  6-sexies,
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  come  modificato
dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122,  e'  incrementata
di 2 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2017  e  2018,  di  5
milioni di euro per l'anno 2019 e  di  7  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalita' a valere su  tale
incremento: 
    a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2017 e' destinata all'erogazione di borse di studio in  favore  degli
orfani per crimini domestici e  al  finanziamento  di  iniziative  di
orientamento, di formazione  e  di  sostegno  per  l'inserimento  dei
medesimi nell'attivita' lavorativa ai sensi delle disposizioni  della
presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale  somma
sia destinato agli interventi in favore dei minori  e  che  la  quota
restante,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  sia  destinata   agli
interventi in favore  dei  soggetti  maggiorenni  economicamente  non
autosufficienti; 
    b) una quota pari a 3 milioni di euro  per  l'anno  2019  e  a  5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2020  e'  destinata,  in
attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4
maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e  di  aiuto  economico  in
favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equita' fissati
con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione». 
  2. Alla copertura  dei  maggiori  oneri  derivanti  dall'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni  di  euro  per
l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
 
          Note all'art. 8: 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  11  della  legge  11
          gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile,  al  codice
          penale, al codice di procedura penale e altre  disposizioni
          in  favore  degli  orfani  per  crimini  domestici),   come
          modificato dalla legge qui pubblicata: 
              «Art. 11 (Fondo di rotazione per la  solidarieta'  alle
          vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso,   delle   richieste
          estorsive, dell'usura e  dei  reati  intenzionali  violenti
          nonche'  agli  orfani  per  crimini  domestici).  -  1.  La
          dotazione del Fondo di cui all'art. 2, comma 6-sexies,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,  come
          modificato dall'art. 14 della legge 7 luglio 2016, n.  122,
          e' incrementata di 2 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
          anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di
          7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per  le
          seguenti finalita' a valere su tale incremento: 
                a) una quota  pari  a  2  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2017  e'  destinata  all'erogazione  di
          borse  di  studio  in  favore  degli  orfani  per   crimini
          domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento,
          di formazione e di sostegno per l'inserimento dei  medesimi
          nell'attivita' lavorativa ai sensi delle disposizioni della
          presente legge, assicurando che almeno il 70 per  cento  di
          tale somma sia destinato  agli  interventi  in  favore  dei
          minori  e  che  la  quota  restante,  ove  ne  ricorrano  i
          presupposti, sia destinata agli interventi  in  favore  dei
          soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti; 
                b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019
          e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2020  e'
          destinata, in attuazione di quanto  disposto  dall'art.  5,
          comma 4, della legge 4 maggio 1983, n.  184,  a  misure  di
          sostegno e di aiuto  economico  in  favore  delle  famiglie
          affidatarie,  secondo  criteri  di  equita'   fissati   con
          apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente disposizione. 
              2. Con regolamento adottato con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  con  il
          Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro  e  delle
          politiche sociali  e  con  il  Ministro  della  salute,  da
          emanare entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
          modalita' per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma
          1 e  per  l'accesso  agli  interventi  mediante  le  stesse
          finanziati. Lo schema del regolamento di  cui  al  presente
          comma, corredato di relazione tecnica,  e'  trasmesso  alle
          Camere per  il  parere  delle  Commissioni  competenti  per
          materia e per i profili di carattere finanziario. 
              3.   All'onere   complessivamente   risultante    dalle
          disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 9, comma 2,
          nonche' di cui al comma 1 del  presente  articolo,  pari  a
          2.074.000  euro,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2017,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando,
          quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere  dall'anno  2017,
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a
          10.000   euro   annui   a   decorrere    dall'anno    2017,
          l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
              4. Il Fondo  di  rotazione  per  la  solidarieta'  alle
          vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso,   delle   richieste
          estorsive, dell'usura e  dei  reati  intenzionali  violenti
          assume la denominazione  di  «Fondo  di  rotazione  per  la
          solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso,  delle
          richieste estorsive, dell'usura e  dei  reati  intenzionali
          violenti nonche' agli orfani per crimini domestici.».