Art. 2 
 
                  Clausola di mutuo riconoscimento 
 
  1. All'articolo 36 del decreto del Ministro della sanita' 21  marzo
1973, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Le disposizioni di cui al presente capo non si  applicano
agli  oggetti  di  acciaio  inossidabile  legalmente   fabbricati   e
commercializzati, fabbricati o commercializzati in uno  Stato  membro
dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in  uno
degli Stati firmatari dell'Associazione  europea  di  libero  scambio
(EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo spazio economico  europeo
(SEE), purche' garantiscano  un  livello  equivalente  di  protezione
della salute». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 9 maggio 2019 
 
                                                  Il Ministro: Grillo 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2019 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 17 
 
          Note all'art. 2: 
              Il testo dell'articolo  36  del  decreto  del  Ministro
          della sanita' 21 marzo 1973, come  modificato  dal  decreto
          qui pubblicato, e' il seguente: 
              «Art. 36. - 1.  Gli  oggetti  di  acciaio  inossidabile
          destinati al  contatto  con  alimenti  e  disciplinati  dal
          presente decreto possono  essere  preparati  esclusivamente
          con i tipi di acciai inossidabili indicati nella sezione  6
          dell'Allegato II del presente  decreto,  nelle  condizioni,
          limitazioni e  tolleranze  di  impiego  previste  in  detto
          allegato e nell'articolo seguente. 
              1-bis. Le disposizioni di cui al presente capo  non  si
          applicano agli oggetti di acciaio  inossidabile  legalmente
          fabbricati     e     commercializzati,     fabbricati     o
          commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea  o
          in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli  Stati
          firmatari  dell'Associazione  europea  di  libero   scambio
          (EFTA),  parte   contraente   dell'Accordo   sullo   spazio
          economico europeo (SEE), purche'  garantiscano  un  livello
          equivalente di protezione della salute.».