Art. 2 
 
Vice Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e
  adeguamento della  dotazione  organica  complessiva  del  personale
  amministrativo dell'amministrazione giudiziaria 
 
  1.  All'articolo  3,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, le parole: «Il Capo del
dipartimento di cui agli articoli 4, 5 e  6»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ciascun Capo del dipartimento». 
  2. La tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n.
240, come  sostituita  dalla  tabella  A)  allegata  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  15  giugno  2015,  n.  84,  e'
sostituita dalla tabella I allegata al  presente  decreto  e  che  ne
costituisce parte integrante. 
  3. Le tabelle D) ed F)  allegate  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono  sostituite  dalle
tabelle II e III allegate al presente decreto e che ne  costituiscono
parte integrante. 
  4. All'articolo  16,  comma  7,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, le  parole:  «direzione
regionale 3», ovunque  ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«direzione regionale 2». 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 16 del  citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 15  giugno  2015,
          n. 84, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  16  (Disposizioni  transitorie  e   finali).   -
          (Omissis). 
              7. La  direzione  regionale  2,  con  sede  in  Napoli,
          esercita i compiti e le funzioni di cui all'articolo 1  del
          decreto-legge 16 dicembre  1993,  n.  522  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio  1994,  n.  102.
          L'Ufficio speciale di cui all'art. 1 menzionato nel periodo
          che precede resta operante fino alla  data  di  entrata  in
          funzione della direzione regionale  2  come  stabilita  dal
          decreto di cui al comma 2, primo periodo. 
              (Omissis).».