Art. 5 Disposizioni di coordinamento 1. Agli articoli 3, commi 2, lettera a), e 3, secondo periodo, 6, comma 2, lettera c), e 7, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, le parole: «l'Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio di Gabinetto».
Note all'art. 5: - Per l'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, vedi nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria). - 1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'art. 16, comma 3, lettera c), del decreto legislativo. 2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, oltre ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali di livello generale, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: a) Direzione generale del personale e delle risorse: assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale; assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Corpo di Polizia penitenziaria; relazioni sindacali; provvedimenti disciplinari piu' gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per piu' di dieci giorni, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria; fermo quanto disposto dall'art. 5, comma 2, lettera b), gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili, dei beni mobili e dei servizi; edilizia penitenziaria e residenziale di servizio e formulazione dei relativi pareri tecnici; b) Direzione generale dei detenuti e del trattamento: assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati all'esterno dei provveditorati regionali; gestione dei detenuti sottoposti ai regimi speciali; servizio sanitario; attivita' trattamentali intramurali; c) Direzione generale della formazione: formazione, aggiornamento e specializzazione del personale appartenente ai quadri direttivi dell'amministrazione penitenziaria secondo le attribuzioni previste dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446 per l'Istituto superiore di studi penitenziari; formazione e aggiornamento professionale del personale amministrativo, di polizia penitenziaria e dei servizi sociali; organizzazione delle strutture della Direzione generale, al fine di svolgere, per aree di competenza omogenee, funzioni di raccordo tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'; attivita' di studio, raccolta, analisi, elaborazione anche statistica dei dati inerenti materie connesse alle funzioni dell'attivita' penitenziaria e della giustizia di comunita', in raccordo con il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', per il necessario supporto delle scelte gestionali; relazioni internazionali concernenti la materia penitenziaria e la giustizia di comunita', in raccordo con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio di Gabinetto; comunicazioni istituzionali e attivita' informativa, anche telematica, nelle materie di competenza in raccordo con l'ufficio stampa. 3. Il Capo del Dipartimento svolge altresi' le seguenti funzioni: compiti inerenti l'attivita' ispettiva nelle materie di competenza; contenzioso relativo alle materia di competenza delle direzioni generali di cui al comma 2, lettere a) e b).». «Art. 7 (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'). - 1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali di cui all'art. 16, comma 3, lettera d), del decreto legislativo, e quelli inerenti l'esecuzione penale esterna e la messa alla prova degli adulti. 2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 sono istituite i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze di seguito indicate: a) Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile: assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale della giustizia minorile; assunzione e gestione del personale dei servizi sociali per l'esecuzione penale esterna; relazioni sindacali; provvedimenti disciplinari piu' gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per piu' di dieci giorni e tutti gli altri provvedimenti disciplinari quando il capo della struttura non ha qualifica dirigenziale; esecuzione dei provvedimenti del giudice minorile; partecipazione agli interventi di prevenzione della devianza, convenzioni, consulenze, rapporti con gli enti locali, finalizzati all'attivita' trattamentale; organizzazione dei servizi per l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria minorile; fermo quanto disposto dall'art. 5, comma 2, lettera b), progettazione e gestione dei beni immobili, mobili e servizi; b) Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova: indirizzo e coordinamento delle attivita' degli uffici territoriali competenti in materia di esecuzione penale esterna; rapporti con la magistratura di sorveglianza e ordinaria, con gli enti locali e gli altri enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati al trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna. 3. Il Capo del Dipartimento svolge altresi' le seguenti funzioni: a) in raccordo con il Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, programmazione, pianificazione e controllo dell'esecuzione penale esterna, garantendo uniformita' di indirizzo e omogeneita' organizzativa; b) attivita' ispettiva; c) rapporti con le autorita' giudiziarie italiane ed estere; adempimenti connessi alla qualita' di autorita' centrale prevista da convenzioni internazionali, regolamenti e direttive dell'Unione europea in collaborazione con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio di Gabinetto; attivita' inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali per i minorenni.».