Art. 5 
 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1. Agli articoli 3, commi 2, lettera a), e 3, secondo  periodo,  6,
comma 2, lettera c), e 7,  comma  3,  lettera  c),  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  15  giugno  2015,  n.  84,  le
parole: «l'Ufficio per il coordinamento degli affari  internazionali»
sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio di Gabinetto». 
 
          Note all'art. 5: 
 
               - Per l'articolo 3 del citato decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri 15  giugno  2015,  n.  84,  vedi
          nelle note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo degli articoli 6 e 7  del  citato
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
          2015, n. 84, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.     6     (Dipartimento      dell'amministrazione
          penitenziaria). - 1. Il  Dipartimento  dell'amministrazione
          penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti  le
          aree funzionali individuate dall'art. 16, comma 3,  lettera
          c), del decreto legislativo. 
              2. Per l'espletamento delle funzioni  del  Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria, oltre ai provveditorati
          regionali dell'Amministrazione penitenziaria  di  cui  alla
          legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono istituiti  i  seguenti
          uffici dirigenziali di livello generale, con le  competenze
          per ciascuno di seguito indicate: 
                a) Direzione generale del personale e delle  risorse:
          assunzione e gestione  del  personale  dirigenziale  e  non
          dirigenziale;   assunzione   e   gestione   del   personale
          dirigenziale  e  non  dirigenziale  del  Corpo  di  Polizia
          penitenziaria;    relazioni    sindacali;     provvedimenti
          disciplinari piu' gravi della sospensione dal servizio  con
          privazione della retribuzione per  piu'  di  dieci  giorni,
          fatto salvo quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  30
          ottobre 1992, n. 449, per il personale del Corpo di polizia
          penitenziaria e dal decreto del Presidente della Repubblica
          10 gennaio 1957, n. 3,  per  il  personale  della  carriera
          dirigenziale penitenziaria; fermo quanto disposto dall'art.
          5, comma 2, lettera  b),  gestione  dei  beni  demaniali  e
          patrimoniali, dei beni immobili,  dei  beni  mobili  e  dei
          servizi; edilizia penitenziaria e residenziale di  servizio
          e formulazione dei relativi pareri tecnici; 
                b) Direzione generale dei detenuti e del trattamento:
          assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati
          all'esterno  dei  provveditorati  regionali;  gestione  dei
          detenuti sottoposti ai regimi speciali; servizio sanitario;
          attivita' trattamentali intramurali; 
                c) Direzione generale della  formazione:  formazione,
          aggiornamento e specializzazione del personale appartenente
          ai  quadri  direttivi  dell'amministrazione   penitenziaria
          secondo le attribuzioni previste dal decreto legislativo 30
          ottobre 1992, n. 446  per  l'Istituto  superiore  di  studi
          penitenziari; formazione e aggiornamento professionale  del
          personale amministrativo, di polizia  penitenziaria  e  dei
          servizi  sociali;  organizzazione  delle  strutture   della
          Direzione generale,  al  fine  di  svolgere,  per  aree  di
          competenza  omogenee,   funzioni   di   raccordo   tra   il
          Dipartimento  dell'amministrazione   penitenziaria   e   il
          Dipartimento per la  giustizia  minorile  e  di  comunita';
          attivita' di studio, raccolta, analisi, elaborazione  anche
          statistica dei dati inerenti materie connesse alle funzioni
          dell'attivita'   penitenziaria   e   della   giustizia   di
          comunita', in raccordo con il Dipartimento per la giustizia
          minorile e di comunita', per il necessario  supporto  delle
          scelte gestionali; relazioni internazionali concernenti  la
          materia penitenziaria  e  la  giustizia  di  comunita',  in
          raccordo con  l'Ufficio  legislativo  e  con  l'Ufficio  di
          Gabinetto;   comunicazioni   istituzionali   e    attivita'
          informativa, anche telematica, nelle materie di  competenza
          in raccordo con l'ufficio stampa. 
              3. Il Capo del Dipartimento svolge altresi' le seguenti
          funzioni:  compiti  inerenti  l'attivita'  ispettiva  nelle
          materie di competenza; contenzioso relativo alle materia di
          competenza delle direzioni generali  di  cui  al  comma  2,
          lettere a) e b).». 
              «Art. 7 (Dipartimento per la giustizia  minorile  e  di
          comunita'). - 1. Il Dipartimento per la giustizia  minorile
          e di comunita' esercita le funzioni e i compiti inerenti le
          aree funzionali di cui all'art. 16, comma  3,  lettera  d),
          del decreto legislativo,  e  quelli  inerenti  l'esecuzione
          penale esterna e la messa alla prova degli adulti. 
              2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma  1
          sono istituite i seguenti uffici dirigenziali generali  con
          le competenze di seguito indicate: 
                a) Direzione generale del personale, delle risorse  e
          per l'attuazione dei provvedimenti  del  giudice  minorile:
          assunzione e gestione  del  personale  dirigenziale  e  non
          dirigenziale  della  giustizia   minorile;   assunzione   e
          gestione del personale dei servizi sociali per l'esecuzione
          penale   esterna;   relazioni   sindacali;    provvedimenti
          disciplinari piu' gravi della sospensione dal servizio  con
          privazione della retribuzione per piu' di  dieci  giorni  e
          tutti gli altri provvedimenti disciplinari quando  il  capo
          della struttura non ha qualifica  dirigenziale;  esecuzione
          dei provvedimenti del giudice minorile; partecipazione agli
          interventi  di  prevenzione  della  devianza,  convenzioni,
          consulenze,  rapporti  con  gli  enti  locali,  finalizzati
          all'attivita' trattamentale; organizzazione dei servizi per
          l'esecuzione dei provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria
          minorile; fermo  quanto  disposto  dall'art.  5,  comma  2,
          lettera b), progettazione e  gestione  dei  beni  immobili,
          mobili e servizi; 
                b) Direzione generale per l'esecuzione penale esterna
          e di messa alla  prova:  indirizzo  e  coordinamento  delle
          attivita' degli uffici territoriali competenti  in  materia
          di esecuzione penale esterna; rapporti con la  magistratura
          di sorveglianza e ordinaria, con  gli  enti  locali  e  gli
          altri   enti   pubblici,   con   gli   enti   privati,   le
          organizzazioni  del  volontariato,  del  lavoro   e   delle
          imprese,  finalizzati  al  trattamento  dei   soggetti   in
          esecuzione penale esterna. 
              3. Il Capo del Dipartimento svolge altresi' le seguenti
          funzioni: 
                a)   in   raccordo   con   il    Capo    Dipartimento
          dell'amministrazione     penitenziaria,     programmazione,
          pianificazione e controllo dell'esecuzione penale  esterna,
          garantendo   uniformita'   di   indirizzo   e   omogeneita'
          organizzativa; 
                b) attivita' ispettiva; 
                c) rapporti con le autorita' giudiziarie italiane  ed
          estere; adempimenti connessi  alla  qualita'  di  autorita'
          centrale   prevista    da    convenzioni    internazionali,
          regolamenti   e   direttive    dell'Unione    europea    in
          collaborazione con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio di
          Gabinetto; attivita'  inerenti  la  nomina  dei  componenti
          esperti dei tribunali per i minorenni.».