Art. 6 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. All'individuazione degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale  del  Dipartimento  per  gli  affari   di   giustizia   come
riorganizzato a norma dell'articolo 3, nonche' alla  definizione  dei
relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra  le  strutture
di  livello  dirigenziale  generale  si  provvede  con  decreti   del
Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  della  giustizia,  da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, per l'attuazione del comma  3-bis  dell'articolo  3
del Presidente del Consiglio dei ministri  15  giugno  2015,  n.  84,
aggiunto dall'articolo 1, sono individuate le  misure  necessarie  al
coordinamento informativo  ed  operativo  tra  le  articolazioni  del
Ministero interessate. Con le stesse modalita' sono  adottate  misure
di  coordinamento   informativo   ed   operativo   conseguenti   alla
riorganizzazione del Dipartimento  per  gli  affari  di  giustizia  e
all'adeguamento  delle  competenze  delle  direzioni   generali   del
Dipartimento dell'organizzazione  giudiziaria  del  personale  e  dei
servizi. 
  3.  Le  strutture  organizzative  del  Ministero  della   giustizia
interessate dal processo  di  riorganizzazione  di  cui  al  presente
decreto e i corrispondenti incarichi dirigenziali  sono  fatti  salvi
fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi
dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova  organizzazione  del
Ministero da concludersi entro il termine  di  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 6: 
 
              - Per l'art. 17 della citata legge 23 agosto  1988,  n.
          400, e per l'art.  4  del  citato  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, vedi nelle note alle premesse.