Art. 2 
 
                 Clausola di neutralita' finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e le  articolazioni  da
esso  comunque  dipendenti  provvedono  all'attuazione  del  presente
decreto con le risorse umane, strumentali e  finanziarie  disponibili
alla data di entrata in vigore del presente decreto.