Art. 2
Clausola di neutralita' finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e le articolazioni da
esso comunque dipendenti provvedono all'attuazione del presente
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
alla data di entrata in vigore del presente decreto.