La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                    Autorizzazione alla ratifica 
 
  1. Il Presidente della Repubblica e'  autorizzato  a  ratificare  i
seguenti Accordi: 
    a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica  di  Serbia
inteso a  facilitare  l'applicazione  della  Convenzione  europea  di
estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a  Belgrado  il  9  febbraio
2017; 
    b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica  di  Serbia
inteso a  facilitare  l'applicazione  della  Convenzione  europea  di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto  a
Belgrado il 9 febbraio 2017.