Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  agli  Accordi  di  cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in  vigore,
in conformita' a quanto disposto,  rispettivamente,  dall'articolo  6
dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera   a),   e
dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
b).