Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 6
dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e
dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b).