Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione relative
all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in
euro 13.297 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti
spese, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2019, nonche'
agli oneri derivanti dalle spese di missione relative all'Accordo di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 3.619 annui
a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese, pari a euro
10.100 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.