Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  derivanti  dalle  spese   di   missione   relative
all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),  valutati  in
euro 13.297 annui a  decorrere  dall'anno  2019,  e  dalle  rimanenti
spese, pari a euro 5.000 annui a decorrere  dall'anno  2019,  nonche'
agli oneri derivanti dalle spese di missione relative all'Accordo  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 3.619 annui
a decorrere dall'anno 2019, e dalle  rimanenti  spese,  pari  a  euro
10.100  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito del programma  « Fondi  di  riserva  e  speciali »  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.