Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  degli  Accordi   di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), ad esclusione  degli  oneri
previsti dall'articolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica.