Art. 10 
 
 
Direzione  generale  per  le  tecnologie  delle  comunicazioni  e  la
  sicurezza informatica - Istituto superiore  delle  comunicazioni  e
  delle tecnologie dell'informazione 
 
  1. La Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la
sicurezza informatica -  Istituto  superiore  delle  comunicazioni  e
delle tecnologie dell'informazione si articola in uffici  di  livello
dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: 
    a)  aggiornamento  del  Piano  nazionale  di  ripartizione  delle
frequenze; 
    b) attivita' di coordinamento e pianificazione delle frequenze  a
livello nazionale ed internazionale; 
    c) notifica delle reti e delle orbite satellitari; 
    d) controllo delle emissioni radioelettriche, anche in  occasione
di eventi speciali  e  di  manifestazioni  pubbliche  di  particolare
interesse sul territorio nazionale, in coordinamento con la Direzione
generale per le attivita' territoriali; partecipazione al sistema  di
controllo internazionale delle emissioni radioelettriche; 
    e)  omologazione   degli   apparati   esclusi   dalla   direttiva
2014/53/UE, del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16  aprile
2014; 
    f) autorita' di sorveglianza del mercato  ed  accreditamento  dei
relativi laboratori di prova ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
giugno 2016, n. 128; 
    g) autorizzazione per gli organismi di valutazione di conformita'
ai fini della certificazione CE ai sensi della direttiva  2014/53/UE,
e concerto per le autorizzazioni ai sensi della direttiva  2014/30/UE
del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  26  febbraio  2014,  e
correlati rapporti con Accredia; rapporti con la Commissione  europea
per il Mutual Recognition Agreement (MRA) per Paesi terzi; 
    h) attivita',  quale  amministrazione  competente,  relativamente
all'equipaggiamento  marittimo  destinato  alle  apparecchiature   di
radiocomunicazione,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239; 
    i) disciplina tecnica inerente all'esercizio degli impianti radio
di comunicazione elettronica delle stazioni radioelettriche  a  bordo
delle navi e degli aeromobili non iscritti  al  Registro  aeronautico
nazionale, nonche' rapporti con il Ministero delle  infrastrutture  e
trasporti; 
    l) gestione del centro di  calcolo  per  il  coordinamento  e  la
pianificazione delle frequenze. Condivisione del  Registro  nazionale
delle  frequenze  con  la  Direzione  generale  per  i   servizi   di
comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; 
    m) attivita' relative alla Fondazione Ugo Bordoni,  salvo  quanto
previsto all'articolo 3, comma 3, lettera t); 
    n) studi, ricerche e sperimentazioni in materia di innovazione  e
sviluppo tecnologico nel settore delle comunicazioni, delle  reti  di
nuova generazione,  della  qualita'  del  servizio,  della  sicurezza
informatica e della  tutela  delle  comunicazioni,  anche  attraverso
accordi  di  collaborazione  con  altre  amministrazioni  e  soggetti
pubblici e privati specializzati; 
    o) partecipazione, anche in consorzio con universita' ed  enti  o
istituti di ricerca, a programmi e  progetti  di  cooperazione  e  di
ricerca nazionali, europei e internazionali, nonche' in sinergia  con
enti ed organismi pubblici e del sistema delle imprese; 
    p)  elaborazione  di  specifiche,  norme,  regole  tecniche   per
apparati,  reti  e  sistemi  di  comunicazioni  elettroniche   e   di
tecnologie dell'informazione, per la  qualita'  e  l'interconnessione
delle reti e  la  tutela  delle  comunicazioni;  partecipazione  alle
attivita' degli organismi di normazione, regolamentazione  tecnica  e
standardizzazione nazionali, europei ed internazionali; 
    q)  studi,  sperimentazioni  tecnico-scientifiche,  verifiche   e
controlli in materia di inquinamento elettromagnetico e  impatto  sui
sistemi di comunicazione elettronica; 
    r)   vigilanza   sull'assegnazione   dei   nomi   a   dominio   e
sull'indirizzamento ai sensi del decreto legislativo 1° agosto  2003,
n. 259; Internet Governance; attuazione  e  coordinamento  di  tavoli
tecnici nazionali sul tema; partecipazione ad iniziative nazionali ed
internazionali sul tema; 
    s) individuazione delle risorse di numerazione per i  servizi  di
comunicazione elettronica ad uso pubblico; gestione di banche dati di
numeri assegnati e portati, a sostegno degli operatori  del  settore,
con oneri a carico dei committenti; 
    t) prove di laboratorio per la sorveglianza e  il  controllo  del
mercato di apparati nonche' negli altri  settori  di  competenza  del
Ministero; 
    u) certificazioni e rapporti  di  prova  per  la  conformita'  di
apparati terminali, reti e sistemi  di  comunicazione  elettronica  a
norme nazionali, europee ed internazionali; Organismo  notificato  ai
sensi del decreto legislativo del 22 giugno 2016, n. 128; 
    v)  sicurezza  informatica  di  prodotti  e  sistemi  informatici
commerciali (organismo di certificazione OCSI) di cui al decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  30  ottobre  2003  (Centro  di
valutazione - CE.VA); sicurezza informatica di sistemi e prodotti che
trattano dati classificati (Centro di  valutazione  e  certificazione
nazionale) ai sensi del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 17 febbraio 2017; tutela della  sicurezza  dell'informazione
nelle comunicazioni; 
    z)  valutazione  della  qualita'  dei  servizi  di  comunicazione
elettronica e del servizio universale  anche  in  collaborazione  con
altre pubbliche amministrazioni,  identificazione  degli  standard  e
delle misure di qualita'; 
    aa) attivita' relative alla metrologia  e  alla  sincronizzazione
delle reti degli operatori con l'orologio nazionale di riferimento; 
    bb)  attivita'  di  formazione  tecnico-scientifica,   attraverso
l'annessa Scuola superiore di specializzazione in  telecomunicazioni,
nel settore  delle  comunicazioni  elettroniche  e  delle  tecnologie
dell'informazione per il  personale  del  Ministero,  della  pubblica
amministrazione e per il sistema delle imprese, in conto terzi; 
    cc) consulenze e collaborazioni tecniche nelle materie di propria
competenza rivolte a soggetti pubblici e al sistema delle imprese, in
conto terzi; 
    dd)  attivita'  relative  allo  svolgimento  delle  funzioni   di
Autorita' NIS (Network and Information Security) per il Ministero nei
settori dell'energia e delle infrastrutture digitali,  ai  sensi  del
decreto legislativo 18  maggio  2018,  n.  65,  in  attuazione  della
direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6
luglio  2016,  recante  misure  per  un  livello  comune  elevato  di
sicurezza delle reti  e  dei  sistemi  informativi  nell'Unione  (cd.
Direttiva NIS); 
    ee) attivita' di vilanza sul rispetto degli obblighi di sicurezza
ed integrita' delle reti posti a  carico  dei  fornitori  di  reti  e
servizi di comunicazione elettronica. 
  2. Presso la Direzione generale  opera  la  Commissione  consultiva
nazionale di cui all'articolo 44 del decreto  legislativo  22  giugno
2016, n. 128. 
  3. L'Istituto superiore  delle  comunicazioni  e  delle  tecnologie
dell'informazione e' posto  alle  dirette  dipendenze  del  Direttore
generale che lo rappresenta all'esterno. 
 
          Note all'art. 10: 
 
              - Si riporta il titolo della direttiva  2014/53/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio europeo  del  16  aprile
          2014: 
                «Direttiva del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
          concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati
          membri relative alla messa a disposizione  sul  mercato  di
          apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE». 
              - Si riporta  il  titolo  del  decreto  legislativo  22
          giugno 2016, n. 128: 
                «Attuazione della  direttiva  2014/53/UE  concernente
          l'armonizzazione  delle  legislazioni  degli  Stati  membri
          relative  alla  messa  a  disposizione   sul   mercato   di
          apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE». 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239,  si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta  il  titolo  del  decreto  legislativo  1°
          agosto 2003, n. 259: 
                «Codice delle comunicazioni elettroniche». 
              - Si riporta il titolo del decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri del  17  febbraio  2012,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2017, n. 87: 
                «Direttiva  recante  indirizzi  per   la   protezione
          cibernetica e la sicurezza informatica nazionali». 
              - Si riporta  il  titolo  del  decreto  legislativo  18
          maggio 2018, n. 65: 
                «Attuazione  della  direttiva  (UE)   2016/1148   del
          Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  6  luglio  2016,
          recante misure per un livello comune elevato  di  sicurezza
          delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  44  del   decreto
          legislativo 22 giugno  2016,  n.  128  recante  «Attuazione
          della  direttiva  2014/53/UE  concernente  l'armonizzazione
          delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
          disposizione sul mercato di  apparecchiature  radio  e  che
          abroga la direttiva 1999/5/CE»: 
              «Art. 44 (Commissione consultiva). - 1. Il Ministero, a
          mezzo  di  provvedimento   dirigenziale,   istituisce   una
          commissione consultiva nazionale con il compito di  fornire
          pareri in ordine alla applicazione  delle  disposizioni  di
          cui al presente decreto. La commissione  e'  costituita  da
          funzionari  dei  Ministeri  dello  sviluppo   economico   e
          dell'interno. 
              2. Il funzionamento della commissione di cui al comma 1
          e'  assicurato  con  le  risorse   umane,   strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e  per  la
          partecipazione alla commissione medesima non e' prevista la
          corresponsione di alcuna indennita' o compenso ne' rimborso
          spese.».