Art. 11 
 
 
Direzione generale per i servizi  di  comunicazione  elettronica,  di
                      radiodiffusione e postali 
 
  1.  La  Direzione  generale  per   i   servizi   di   comunicazione
elettronica, di radiodiffusione e postali si articola  in  uffici  di
livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: 
    a) studi sulle prospettive di evoluzione di  reti  e  servizi  di
comunicazione   elettronica,   di    radiodiffusione    e    postali,
partecipazione all'attivita' in  ambito  europeo  ed  internazionale,
nonche'  cura  delle  attivita'  preordinate  al  recepimento   della
normativa europea; 
    b) predisposizione della disciplina  di  regolamentazione  per  i
settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione; 
    c) attivita' finalizzate all'affidamento del servizio universale,
sulla    base    dell'analisi    effettuata     dall'Autorita'     di
regolamentazione, ai sensi degli articoli 3, comma 11, lettere da  a)
ad f) e 23 del decreto legislativo 22 luglio  1999,  n.  261,  ed  al
perfezionamento  e  all'applicazione  del  contratto  di   programma,
nonche' alla regolazione dei rapporti con il fornitore  del  servizio
universale; 
    d) rilascio di licenze ed autorizzazioni postali e determinazione
dei relativi contributi da acquisire al bilancio dello Stato; 
    e) rapporti con l'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni
finalizzati  all'esercizio  dell'attivita'  di   vigilanza   di   cui
all'articolo 2, comma 4, lettera f) ed all'articolo 21, comma 8,  del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; 
    f) gestione del fondo di compensazione per gli oneri del servizio
postale universale; 
    g) attivita' di supporto alla politica filatelica e all'emissione
delle carte valori postali, nonche' attivita' di  segretariato  della
Consulta per l'emissione di carte valori postali e  la  filatelia,  e
della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle  carte  valori
postali; 
    h) rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di  reti  e
servizi di comunicazione elettronica,  di  radiodiffusione  sonora  e
televisiva e  delle  licenze  ed  autorizzazioni  postali,  anche  in
occasione  di  eventi  speciali  e  di  manifestazioni  pubbliche  di
particolare interesse sul territorio nazionale, tenuta  del  registro
degli operatori, in coordinamento con la Direzione  generale  per  le
attivita' territoriali; 
    i) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per  i  servizi
di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti  d'uso
delle numerazioni; 
    l) assegnazione dei diritti di uso dei numeri per  i  servizi  di
comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati dalla Direzione
generale  per  le  tecnologie  delle  comunicazioni  e  la  sicurezza
informatica  -  Istituto  superiore  delle  comunicazioni   e   delle
tecnologie dell'informazione; 
    m) determinazione e  acquisizione  al  bilancio  dello  Stato  di
canoni,   diritti   amministrativi   e   di    contributi    inerenti
l'espletamento di reti e servizi di comunicazione  elettronica  e  di
radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze; 
    n)  gestione  degli  interventi  di  incentivazione  a   sostegno
dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale; 
    o)  vigilanza  sull'assolvimento  degli  obblighi  derivanti  dai
titoli  abilitativi  in   materia   di   servizi   di   comunicazione
elettronica; 
    p)  verifica  delle  condizioni  delle  autorizzazioni   generali
inerenti la sicurezza e  l'integrita'  delle  reti  di  comunicazione
elettronica ad uso pubblico; 
    q) individuazione delle frequenze  ai  fini  del  rilascio  delle
autorizzazioni per  i  servizi  di  comunicazione  elettronica  e  di
radiodiffusione, in coordinamento con la Direzione  generale  per  le
tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica -  Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione; 
    r)  gestione  del  Registro   nazionale   delle   frequenze,   in
condivisione con  la  Direzione  generale  per  le  tecnologie  delle
comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto  superiore  delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione; 
    s) stipula e gestione del contratto di servizio con  la  societa'
concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza
sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli  abilitativi  e
dal contratto di servizio  con  la  societa'  concessionaria  per  il
servizio pubblico di radiodiffusione; 
    t) gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi
infrastrutturali per la banda ultra larga e le sue forme evolutive  e
per i progetti  relativi  all'applicazione  di  tecnologie  emergenti
collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione; 
    u) disciplina e gestione amministrativa del  Sistema  informativo
nazionale federato delle infrastrutture (SINFI). 
  2. Presso la Direzione generale opera il Comitato  di  applicazione
del Codice di autoregolamentazione media e minori. 
 
          Note all'art. 11: 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  3,  comma  11,
          lettere da a) ad f) e 23 del decreto legislativo 22  luglio
          1999, n. 261, recante «Attuazione della direttiva  97/67/CE
          concernente regole  comuni  per  lo  sviluppo  del  mercato
          interno  dei  servizi   postali   comunitari   e   per   il
          miglioramento della qualita' del servizio.»: 
              «Art. 3 (Servizio universale). - (Omissis). 
              11. Il fornitore del servizio universale  e'  designato
          nel   rispetto   del   principio   di   trasparenza,    non
          discriminazione  e  proporzionalita'.  La  designazione  e'
          effettuata sulla base dell'analisi dei costi  del  servizio
          universale nonche' dei seguenti criteri: 
                a) garanzia della  continuita'  della  fornitura  del
          servizio universale in considerazione del ruolo  da  questo
          svolto nella coesione economica e sociale; 
                b) redditivita' degli investimenti; 
                c) struttura organizzativa dell'impresa; 
                d) stato economico dell'impresa nell'ultimo triennio; 
                e) esperienza di settore; 
                f)  eventuali  pregressi  rapporti  con  la  pubblica
          amministrazione   nel   settore   specifico,   con    esito
          positivo.». 
              «Art. 23 (Norme transitorie).  -  1.  Fino  alla  piena
          operativita' dell'Agenzia di cui all'art. 2, e comunque non
          oltre due mesi dalla data di adozione del decreto di cui al
          comma 18 del medesimo art. 2, il Ministero  dello  sviluppo
          economico   continua   ad   esercitare   le   funzioni   di
          regolamentazione del settore postale. 
              2. Sulla base dei criteri di cui al comma 11  dell'art.
          3, il servizio universale  e'  affidato  a  Poste  Italiane
          S.p.A. per un periodo di quindici anni, a  decorrere  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  di
          attuazione della direttiva 2008/6/CE. Ogni cinque  anni  il
          Ministero dello sviluppo economico verifica, sulla base  di
          un'analisi effettuata dall'autorita'  di  regolamentazione,
          che l'affidamento del servizio universale a Poste  Italiane
          S.p.A. sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad
          f) del comma 11 dell'art. 3 e che nello  svolgimento  dello
          stesso si registri un miglioramento  di  efficienza,  sulla
          base di indicatori definiti e quantificati  dall'autorita'.
          In caso di esito negativo della verifica di cui al  periodo
          precedente, il Ministero dello sviluppo  economico  dispone
          la revoca dell'affidamento. 
              3.  Sino  all'entrata  in  vigore   dei   provvedimenti
          dell'autorita' di regolamentazione di cui all'art. 5, comma
          4, e all'art. 6, comma 2, si applica la disciplina  vigente
          al momento della pubblicazione del decreto  legislativo  di
          attuazione della direttiva 2008/6/CE. 
              4.  Sino  all'entrata  in  vigore  delle   disposizioni
          attuative  in  materia  di  partecipazione  al   Fondo   di
          compensazione dei titolari di autorizzazione  generale,  di
          cui  all'art.  10,  comma  2,  continua  ad  applicarsi  la
          disciplina  vigente  al  momento  della  pubblicazione  del
          decreto   legislativo   di   attuazione   della   direttiva
          2008/6/CE. 
              5. Nelle more di eventuali modifiche alle  disposizioni
          regolatorie  di  settore,  restano  efficaci,  purche'  non
          incompatibili,  le  discipline  vigenti  al  momento  della
          pubblicazione del decreto legislativo di  attuazione  della
          direttiva 2008/6/CE.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, lettera  f)
          del decreto legislativo 22 luglio  1999,  n.  261,  recante
          «Attuazione della  direttiva  97/67/CE  concernente  regole
          comuni per lo sviluppo  del  mercato  interno  dei  servizi
          postali comunitari e per il  miglioramento  della  qualita'
          del servizio»: 
              «Art. 2 (Autorita' nazionale  di  regolamentazione  del
          settore postale). - (Omissis). 
              4. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione  e
          di giudizio, le seguenti funzioni: 
              (Omissis). 
                f)  vigilanza  -  anche  avvalendosi   degli   organi
          territoriali  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  -
          sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del
          servizio universale e su quelli  derivanti  da  licenze  ed
          autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni
          generali della fornitura dei servizi postali; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 8, del citato
          decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261: 
              «Art. 21 (Sanzioni). - (Omissis). 
              8. La competenza ad irrogare le sanzioni  previste  dal
          presente   articolo   spetta   all'autorita',   che   puo',
          nell'esercizio  di  tale  potere,  avvalersi  degli  organi
          territoriali del Ministero dello  sviluppo  economico,  con
          modalita' da stabilire nel regolamento di cui  all'art.  2,
          comma 16.».