Art. 13 
 
 
Direzione generale per il mercato,  la  concorrenza,  la  tutela  del
                 consumatore e la normativa tecnica 
 
  1. La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la  tutela
del consumatore e la normativa  tecnica  si  articola  in  uffici  di
livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: 
    a) tutela e promozione della concorrenza e normativa  in  materia
di  liberalizzazioni  e  di  semplificazione  per  le  imprese  e  di
requisiti per l'esercizio di attivita'  economiche  nei  settori  del
commercio, dell'artigianato e dei servizi  e  connessi  rapporti  con
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato; 
    b) monitoraggio dei prezzi, iniziative per la conoscibilita'  dei
prezzi dei carburanti in coordinamento con la Direzione generale  per
l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita'  energetica  e
supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi; 
    c) servizi e professioni,  disciplina  e  ricorsi  amministrativi
relativi al ruolo  dei  periti  e  degli  esperti,  all'attivita'  di
mediazione e agli ausiliari del commercio, riconoscimento  di  titoli
esteri  per  le  professioni  di   competenza   del   Ministero   non
diversamente attribuite e tenuta dell'elenco delle associazioni delle
professioni non organizzate in ordini o  collegi  e  dell'elenco  dei
marchi di qualita' dei servizi; 
    d) statistiche sul commercio e sul terziario; 
    e) servizi assicurativi, promozione e tutela  della  concorrenza,
normativa e provvedimenti in materia di assicurazione, in particolare
per RC auto, connessi rapporti con l'IVASS (Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni), vigilanza sul fondo di garanzia per le  vittime
della strada, sul fondo di garanzia per le vittime della caccia e sul
fondo per i mediatori di  assicurazione  e  riassicurazione,  gestiti
dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP); 
    f) attuazione delle politiche  europee  ed  internazionali  nelle
materie di competenza della Direzione; 
    g) cooperazione amministrativa europea in materia di  tutela  dei
consumatori,   assistenza   al   consumatore    transfrontaliero    e
informazione al consumatore anche in materia di consumi ed  emissioni
degli autoveicoli; 
    h) politiche, normativa e progetti per i consumatori; 
    i)  tenuta   dell'elenco   nazionale   delle   associazioni   dei
consumatori,  supporto  e  segreteria  al  Consiglio  nazionale   dei
consumatori e degli utenti (CNCU); 
    l) manifestazioni a premio; 
    m) gestione del Punto di contatto infoconsumatori, del  Punto  di
contatto  prodotti  (PCP),  del  Punto  di   contatto   prodotti   da
costruzione, dell'Unita' centrale di notifica, del Punto di  contatto
Technical Barriers to Trade (TBTs), del Punto di contatto del sistema
di allerta rapido per i prodotti non alimentari (RAPEX); 
    n) qualita' dei prodotti e dei servizi; 
    o) vigilanza sul mercato in materia di sicurezza dei prodotti  di
competenza del Ministero, coordinamento delle attivita' di competenza
di altre Direzioni e Amministrazioni e relativo Punto di contatto con
la Commissione europea; 
    p) attivita' in materia di normativa tecnica  e  vigilanza  sugli
enti nazionali di normazione; 
    q)  normativa  per  la  sicurezza  degli  impianti   e   macchine
installati in ambito civile e industriale  e  relativi  provvedimenti
inerenti le attivita' di verifica; 
    r)  normativa  ed  adempimenti  amministrativi  in   materia   di
metrologia legale e metalli preziosi; 
    s) esercizio delle funzioni di Autorita' nazionale  italiana  per
l'accreditamento e Punto di contatto con la  Commissione  europea  ai
sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio  2009,  n.  99;
svolgimento delle ulteriori attivita' demandate  al  Ministero  dalla
medesima  legge  e  controllo  su  Ente  italiano  di  accreditamento
(ACCREDIA), salvo quanto previsto all'articolo 3,  comma  3,  lettera
u). 
  2. Le risorse umane e strumentali della Direzione generale dedicate
al supporto del  Garante  per  la  sorveglianza  dei  prezzi  di  cui
all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  sono
individuate dal Segretario generale su proposta del Garante. 
 
          Note all'art. 13: 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  4,  comma  2,  della
          citata legge 23 luglio 2009, n. 99: 
              «Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.
          765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,  che  pone
          norme in materia di accreditamento e vigilanza del  mercato
          per la commercializzazione dei prodotti). - 1. Al  fine  di
          assicurare  la  pronta  applicazione  del   capo   II   del
          regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia  di
          accreditamento e vigilanza del mercato per quanto  riguarda
          la  commercializzazione  dei  prodotti  e  che  abroga   il
          regolamento (CEE) n. 339/93,  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico,  di  concerto  con   i   Ministri   interessati,
          provvede, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, con uno o piu' decreti di natura  non
          regolamentare, alla adozione  delle  prescrizioni  relative
          alla  organizzazione   ed   al   funzionamento   dell'unico
          organismo nazionale autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento  in  conformita'   alle   disposizioni   del
          regolamento comunitario, alla definizione dei  criteri  per
          la fissazione di tariffe di  accreditamento,  anche  tenuto
          conto  degli  analoghi  sistemi   tariffari   eventualmente
          adottati dagli altri  Paesi  dell'Unione  europea,  nonche'
          alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo
          da parte  dei  Ministeri  concertanti,  anche  mediante  la
          previsione della  partecipazione  di  rappresentanti  degli
          stessi Ministeri ai relativi organi statutari. 
              2. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
          con i Ministri interessati, provvede con decreto di  natura
          non regolamentare, entro tre mesi dalla  data  di  adozione
          del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
          organismo italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico,  per
          il tramite del competente ufficio, e'  autorita'  nazionale
          referente  per  le  attivita'  di   accreditamento,   punto
          nazionale di contatto con la Commissione europea ed  assume
          le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
          assegnate all'organismo nazionale di accreditamento. 
              3. Per l'accreditamento delle  strutture  operanti  nei
          diversi settori per i quali sia previsto  l'accreditamento,
          il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  i   Ministeri
          interessati disciplinano  le  modalita'  di  partecipazione
          all'organismo  di  cui  al  comma  1  degli  organismi   di
          accreditamento, gia' designati per i settori di  competenza
          dei rispettivi Ministeri. 
              4.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  ne'
          minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri
          interessati provvedono all'attuazione del presente articolo
          con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
          a legislazione vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  2,  comma  198,  della
          citata legge 24 dicembre 2007, n. 244: 
              «198. E' istituito presso il Ministero  dello  sviluppo
          economico il Garante per la  sorveglianza  dei  prezzi  che
          svolge  la  funzione  di  sovrintendere  alla   tenuta   ed
          elaborazione dei dati e delle informazioni  segnalate  agli
          "uffici  prezzi"  delle  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato  e  agricoltura  di  cui  al  comma  196.  Esso
          verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori
          riconosciute, analizza le ulteriori  segnalazioni  ritenute
          meritevoli di approfondimento e decide, se  necessario,  di
          avviare  indagini  conoscitive  finalizzate  a   verificare
          l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I
          risultati dell'attivita' svolta sono messi a  disposizione,
          su richiesta, dell'Autorita' garante  della  concorrenza  e
          del mercato.».