Art. 14 
 
 
Direzione generale per la vigilanza  sugli  enti  cooperativi,  sulle
                   societa' e sul sistema camerale 
 
  1. La Direzione generale per la vigilanza sugli  enti  cooperativi,
sulle societa' e sul  sistema  camerale  si  articola  in  uffici  di
livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: 
    a) vigilanza sul sistema cooperativo; 
    b) elaborazione delle politiche per la promozione e  lo  sviluppo
del movimento cooperativo in coordinamento la Direzione generale  per
la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese; 
    c) vigilanza sui consorzi agrari, di concerto  con  il  Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; 
    d) vigilanza sulle banche di credito cooperativo con  riferimento
agli aspetti relativi alla mutualita'; 
    e)  vigilanza  sulle  associazioni  nazionali   riconosciute   di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo  e  sui
fondi mutualistici costituiti ai sensi dell'articolo 11, della  legge
31 gennaio 1992, n. 59; 
    f) vigilanza sulle societa' cooperative europee; 
    g) vigilanza sugli albi delle societa' cooperative; 
    h)  vigilanza  sulle  gestioni  commissariali,   scioglimenti   e
procedure  di  liquidazione  coatta  amministrativa  delle   societa'
cooperative e dei consorzi agrari; 
    i) vigilanza sulle societa' fiduciarie e di revisione; 
    l) procedure di liquidazione coatta amministrativa delle societa'
fiduciarie e di revisione; 
    m)  normativa  sul  registro  imprese  e  sul  repertorio   delle
attivita'  economiche  e  amministrative  (REA)  e  vigilanza   sulle
relative attivita' delle  camere  di  commercio,  tenuta  dell'Indice
nazionale  degli  indirizzi  di  posta  elettronica  certificata   di
professionisti  ed  imprese  (INI  PEC)  e  ordinamento  del  sistema
camerale; 
    n) normativa e provvedimenti amministrativi in materia di  fiere,
borse merci e magazzini generali; 
    o) vigilanza su  camere  di  commercio,  loro  unioni  e  aziende
speciali; 
    p) vigilanza su Unioncamere, sul Consorzio Infomercati fino  alla
chiusura  della  relativa  liquidazione  disposta  con  decreto   del
Ministro dello sviluppo economico del 25 ottobre 2016,  salvo  quanto
previsto all'articolo 3, comma 3, lettera u); 
    q)  accreditamento  degli  Sportelli  unici  per   le   attivita'
produttive e delle Agenzie per le imprese. 
  2. Presso la Direzione generale opera la Commissione  centrale  per
le cooperative di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 78. 
 
          Note all'art. 14: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 11, della citata  legge
          31 gennaio 1992, n. 59 luglio 2009, n. 99: 
              «Art. 11 (Fondi mutualistici per  la  promozione  e  lo
          sviluppo  della  cooperazione).  -   1.   Le   associazioni
          nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela   del
          movimento cooperativo, riconosciute ai  sensi  dell'art.  5
          del citato decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello
          Stato   14   dicembre   1947,   n.   1577,   e   successive
          modificazioni,  e  quelle  riconosciute  in  base  a  leggi
          emanate da regioni a statuto  speciale  possono  costituire
          fondi mutualistici per la promozione e  lo  sviluppo  della
          cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di
          lucro da societa' per azioni o da associazioni. 
              2. L'oggetto  sociale  deve  consistere  esclusivamente
          nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e  di
          iniziative di sviluppo della cooperazione,  con  preferenza
          per  i  programmi  diretti   all'innovazione   tecnologica,
          all'incremento  dell'occupazione  ed  allo   sviluppo   del
          Mezzogiorno. 
              3. Per realizzare i propri fini,  i  fondi  di  cui  al
          comma 1 possono  promuovere  la  costituzione  di  societa'
          cooperative  o   di   loro   consorzi,   nonche'   assumere
          partecipazioni in societa' cooperative  o  in  societa'  da
          queste controllate. Possono altresi'  finanziare  specifici
          programmi di sviluppo di societa'  cooperative  o  di  loro
          consorzi,  organizzare  o  gestire  corsi   di   formazione
          professionale  del  personale  dirigente  amministrativo  o
          tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi  e
          ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse
          per il movimento cooperativo. 
              4. Le societa' cooperative e i loro consorzi,  aderenti
          alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo  del
          comma   1,   devono   destinare   alla    costituzione    e
          all'incremento   di   ciascun   fondo   costituito    dalle
          associazioni cui aderiscono una quota degli  utili  annuali
          pari  al  3  per  cento.  Il  versamento  non  deve  essere
          effettuato se l'importo non supera ventimila lire. 
              5. Deve inoltre essere devoluto  ai  fondi  di  cui  al
          comma  1  il  patrimonio  residuo  delle   cooperative   in
          liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i
          dividendi eventualmente maturati, di cui  al  primo  comma,
          lettera c), dell'art. 26 del citato decreto legislativo del
          Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.  1577,  e
          successive modificazioni. 
              6. Le  societa'  cooperative  e  i  loro  consorzi  non
          aderenti alle associazioni riconosciute  di  cui  al  primo
          periodo del comma 1, o aderenti  ad  associazioni  che  non
          abbiano costituito il fondo di cui al  comma  1,  assolvono
          agli obblighi di  cui  ai  commi  4  e  5,  secondo  quanto
          previsto all'art. 20. 
              7.  Le  societa'  cooperative  ed   i   loro   consorzi
          sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale,
          che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al
          primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad  associazioni
          che non abbiano costituito il fondo  di  cui  al  comma  1,
          effettuano il versamento previsto al comma 4  nell'apposito
          fondo regionale, ove  istituito  o,  in  mancanza  di  tale
          fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6. 
              8. Lo Stato e  gli  enti  pubblici  possono  finanziare
          specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi
          di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti
          al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi
          possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da
          soggetti privati. 
              9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui
          all'art. 87, comma 1, lettera a),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  esenti  da
          imposte e sono deducibili, nel  limite  del  3  per  cento,
          dalla   base   imponibile   del   soggetto   che   effettua
          l'erogazione. 
              10. Le societa' cooperative e i loro consorzi  che  non
          ottemperano  alle  disposizioni   del   presente   articolo
          decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai
          sensi della normativa vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78: 
              «Art. 4 (Commissione Centrale per le Cooperative). - 1.
          La Commissione  Centrale  per  le  Cooperative  di  cui  al
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  14
          dicembre 1947, n. 1577, e' composta da: 
                a)  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  che  la
          presiede, salvo delega ad altro componente; 
                b) il Direttore generale della Direzione generale per
          gli  enti  cooperativi   del   Ministero   dello   sviluppo
          economico, il quale ne e' componente di diritto; 
                c) un rappresentante  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico; 
                d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale; 
                e)   un   rappresentante    del    Ministero    delle
          infrastrutture; 
                f) un rappresentante del  Ministero  delle  politiche
          agricole, alimentari e forestali; 
                g) un rappresentante del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze - Dipartimento delle politiche fiscali; 
                h) un  rappresentante  designato  da  ciascuna  delle
          Associazioni  nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e
          tutela del movimento cooperativo  legalmente  riconosciute,
          limitatamente al primo  rinnovo  successivo  all'emanazione
          della  presente  disciplina.  Per  i  rinnovi   successivi,
          nell'attribuzione del numero dei rappresentanti di ciascuna
          Associazione  si  terra'  conto  dei  dati  relativi   alla
          rappresentativita'  delle  Associazioni   stesse,   desunti
          dall'Albo delle Cooperative,  nel  limite  massimo  di  due
          rappresentanti. 
              2.  Con  esclusione   del   Presidente,   per   ciascun
          componente della Commissione e' designato un supplente. 
              3. La Commissione Centrale esprime parere: 
                a) sui progetti di legge o  regolamenti  interessanti
          la cooperazione; 
                b) su tutte le questioni sulle quali il parere  della
          Commissione  sia  prescritto  da  legge  o  regolamenti   o
          richiesto dal Ministro per  lo  sviluppo  economico  o  dal
          Direttore generale per gli enti cooperativi; 
                c) sulle domande di riconoscimento delle Associazioni
          nazionali di cui  all'art.  3  del  decreto  legislativo  2
          agosto 2002, n. 220; 
                d) in tema di devoluzione dei patrimoni residui degli
          enti cooperativi iscritti nell'Albo delle Cooperative; 
                e) in tema di  adempimenti  relativi  all'Albo  delle
          Cooperative. 
              4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3,  a
          fini  istruttori  o  decisori  in  caso  di   urgenza,   la
          Commissione Centrale per le Cooperative puo' costituire nel
          proprio seno un Comitato composto: 
                a) dal Presidente della Commissione; 
                b) da tre membri scelti tra  quelli  designati  dalle
          Amministrazioni pubbliche rappresentate  nella  Commissione
          Centrale, eletti dalla Commissione stessa; 
                c) da un rappresentante designato da  ciascuna  delle
          Associazioni  nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e
          tutela del movimento cooperativo. 
              5. La  Commissione  e'  ricostituita  con  decreto  del
          Ministro dello sviluppo  economico  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento.
          In caso di  mancata  designazione  dei  rappresentanti  del
          movimento cooperativo o delle Amministrazioni pubbliche, il
          Ministro dello  sviluppo  economico  provvede  direttamente
          alla nomina dei rappresentanti stessi scegliendoli  secondo
          il criterio della competenza tra le persone con  esperienze
          nel  campo  della   cooperazione.   La   segreteria   della
          Commissione e' assicurata dalla Direzione generale per  gli
          enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico. 
              6.  I  componenti  nominati  in  rappresentanza   delle
          Amministrazioni  pubbliche  devono  avere   qualifica   non
          inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. 
              7. L'organizzazione delle attivita' ed il funzionamento
          della Commissione, nonche'  i  compiti  del  Comitato,  ove
          costituito, sono disciplinati  da  un  regolamento  interno
          deliberato dalla  Commissione  medesima  ed  approvato  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico. Alle  sedute
          della  Commissione   possono   essere   invitati   esperti,
          rappresentanti del  sistema  cooperativo  e  funzionari  di
          pubbliche amministrazioni,  anche  locali,  sulla  base  di
          valutazioni legate alle differenti competenze istituzionali
          di volta in volta ritenute necessarie dal  Ministero  dello
          sviluppo economico. 
              8.  I  riferimenti  contenuti  in  atti  normativi   ed
          amministrativi alla Commissione Centrale per le Cooperative
          ed al Comitato Centrale  per  le  Cooperative,  di  cui  al
          decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14
          dicembre 1947, n. 1577,  devono  intendersi  riferiti  alla
          Commissione Centrale per le Cooperative di cui al  presente
          decreto. 
              9. Sono abrogati gli articoli  18,  19,  20  e  21  del
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  14
          dicembre 1947, n. 1577.».