Art. 15 
 
 
Direzione  generale  per  le  risorse,  l'organizzazione,  i  sistemi
                      informativi e il bilancio 
 
  1. La  Direzione  generale  per  le  risorse,  l'organizzazione,  i
sistemi informativi e il bilancio si articola in  uffici  di  livello
dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: 
    a) attivita' di organizzazione degli uffici e di  semplificazione
delle procedure interne; 
    b) coordinamento dell'attivita' di formazione del bilancio  e  di
previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione  ed
assestamento; 
    c)  attivita'  di  comunicazione,  trasparenza  e  rapporti   con
l'utenza; 
    d) reclutamento, gestione e sviluppo del personale; 
    e)  trattamento  economico  del  personale  in  servizio   e   in
quiescenza; 
    f)  coordinamento  funzionale  e   supporto   nell'attivita'   di
valutazione del fabbisogno di personale  ai  fini  della  definizione
della dotazione organica; 
    g) coordinamento delle attivita' di formazione del personale  del
Ministero; 
    h)   relazioni   sindacali   e   supporto   tecnico-organizzativo
all'attivita' di contrattazione integrativa e decentrata; 
    i) controversie relative ai rapporti  di  lavoro  e  procedimenti
disciplinari; 
    l) politiche per le pari opportunita'  e  per  il  benessere  del
personale; 
    m) gestione  dell'anagrafe  delle  prestazioni  e  vigilanza  sul
rispetto dell'obbligo di esclusivita' del rapporto di lavoro; 
    n) gestione e valorizzazione del polo culturale; 
    o) attivita' stralcio inerente  alla  soppressione  dell'Istituto
per la promozione industriale; 
    p) gestione unificata di spese a carattere strumentale  comuni  a
piu'  centri  di  responsabilita'  amministrativa   nell'ambito   del
Ministero; 
    q)  coordinamento  strategico  dello  sviluppo  dei  sistemi   di
telecomunicazione e fonia di competenza, in coerenza con gli standard
tecnici e organizzativi comuni; 
    r) coordinamento strategico della progettazione e dello  sviluppo
dei sistemi informativi  e  della  gestione  delle  banche  dati,  in
coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni, in raccordo
con le Direzioni competenti; 
    s) allestimento, gestione e  controllo  del  funzionamento  della
rete informatica del Ministero e dei  sistemi  informativi  condivisi
comuni e coordinamento delle iniziative per l'interconnessione con  i
sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni; 
    t) assicura il supporto informatico al Segretario generale per le
attivita' di cui all'articolo 3, comma 3, lettera z); 
    u) compiti attribuiti al responsabile per la transizione digitale
e difensore civico digitale, previsti dall'articolo 17, comma 1,  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    v) gestione del patrimonio; 
    z) logistica e servizi tecnici; 
    aa) gestione dei servizi comuni e affari generali; 
    bb) attivita' di  supporto  al  Responsabile  per  i  servizi  di
prevenzione e sicurezza. 
 
          Note all'art. 15: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «Art. 17 (Responsabile per la  transizione  digitale  e
          difensore   civico   digitale).   -   1.    Le    pubbliche
          amministrazioni  garantiscono  l'attuazione   delle   linee
          strategiche per la riorganizzazione e  la  digitalizzazione
          dell'amministrazione definite dal Governo in  coerenza  con
          le   Linee   guida.   A   tal   fine,   ciascuna   pubblica
          amministrazione affida  a  un  unico  ufficio  dirigenziale
          generale, fermo restando  il  numero  complessivo  di  tali
          uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale  e
          i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
          realizzazione di un'amministrazione digitale e  aperta,  di
          servizi facilmente utilizzabili e di  qualita',  attraverso
          una  maggiore  efficienza  ed  economicita'.  Al   suddetto
          ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: 
                a)  coordinamento  strategico  dello   sviluppo   dei
          sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in  modo
          da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici  e
          organizzativi comuni; 
                b)  indirizzo  e  coordinamento  dello  sviluppo  dei
          servizi, sia  interni  che  esterni,  forniti  dai  sistemi
          informativi     di      telecomunicazione      e      fonia
          dell'amministrazione; 
                c)   indirizzo,   pianificazione,   coordinamento   e
          monitoraggio della sicurezza informatica  relativamente  ai
          dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche  in  relazione
          al sistema pubblico di connettivita',  nel  rispetto  delle
          regole tecniche di cui all'art. 51, comma 1; 
                d)  accesso  dei  soggetti  disabili  agli  strumenti
          informatici  e  promozione  dell'accessibilita'  anche   in
          attuazione di quanto previsto dalla legge 9  gennaio  2004,
          n. 4; 
                e)   analisi    periodica    della    coerenza    tra
          l'organizzazione dell'amministrazione  e  l'utilizzo  delle
          tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
          di migliorare la soddisfazione dell'utenza  e  la  qualita'
          dei  servizi  nonche'  di  ridurre  i  tempi  e   i   costi
          dell'azione amministrativa; 
                f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
          dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); 
                g)  indirizzo,  coordinamento  e  monitoraggio  della
          pianificazione prevista per lo sviluppo e la  gestione  dei
          sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 
                h) progettazione  e  coordinamento  delle  iniziative
          rilevanti ai  fini  di  una  piu'  efficace  erogazione  di
          servizi in rete a cittadini e imprese  (174)  mediante  gli
          strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra  pubbliche
          amministrazioni,   ivi   inclusa   la   predisposizione   e
          l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
          la   realizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi
          informativi cooperativi; 
                i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
          delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio  dei
          ministri o dal Ministro delegato  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie; 
                j) pianificazione e  coordinamento  del  processo  di
          diffusione, all'interno dell'amministrazione,  dei  sistemi
          di  identita'  e  domicilio  digitale,  posta  elettronica,
          protocollo informatico, firma digitale o firma  elettronica
          qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
          di accessibilita' e fruibilita'  nonche'  del  processo  di
          integrazione e interoperabilita' tra i  sistemi  e  servizi
          dell'amministrazione e quello di cui all'art. 64-bis; 
                j-bis) pianificazione e coordinamento degli  acquisti
          di  soluzioni  e  sistemi  informatici,  telematici  e   di
          telecomunicazione al fine di garantirne  la  compatibilita'
          con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e,  in
          particolare, con quelli stabiliti nel  piano  triennale  di
          cui all'art. 16, comma 1, lettera b).».