Art. 15 Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio 1. La Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) attivita' di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne; b) coordinamento dell'attivita' di formazione del bilancio e di previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione ed assestamento; c) attivita' di comunicazione, trasparenza e rapporti con l'utenza; d) reclutamento, gestione e sviluppo del personale; e) trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza; f) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita' di valutazione del fabbisogno di personale ai fini della definizione della dotazione organica; g) coordinamento delle attivita' di formazione del personale del Ministero; h) relazioni sindacali e supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione integrativa e decentrata; i) controversie relative ai rapporti di lavoro e procedimenti disciplinari; l) politiche per le pari opportunita' e per il benessere del personale; m) gestione dell'anagrafe delle prestazioni e vigilanza sul rispetto dell'obbligo di esclusivita' del rapporto di lavoro; n) gestione e valorizzazione del polo culturale; o) attivita' stralcio inerente alla soppressione dell'Istituto per la promozione industriale; p) gestione unificata di spese a carattere strumentale comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito del Ministero; q) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi di telecomunicazione e fonia di competenza, in coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; r) coordinamento strategico della progettazione e dello sviluppo dei sistemi informativi e della gestione delle banche dati, in coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni, in raccordo con le Direzioni competenti; s) allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete informatica del Ministero e dei sistemi informativi condivisi comuni e coordinamento delle iniziative per l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni; t) assicura il supporto informatico al Segretario generale per le attivita' di cui all'articolo 3, comma 3, lettera z); u) compiti attribuiti al responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale, previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; v) gestione del patrimonio; z) logistica e servizi tecnici; aa) gestione dei servizi comuni e affari generali; bb) attivita' di supporto al Responsabile per i servizi di prevenzione e sicurezza.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: «Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale). - 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione; c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 51, comma 1; d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese (174) mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identita' e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'art. 64-bis; j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilita' con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'art. 16, comma 1, lettera b).».