Art. 18 
 
 
             Uffici di livello dirigenziale non generale 
 
  1. All'individuazione degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale, nel numero complessivo di centotrenta posti di funzione, si
provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente regolamento, con uno o piu' decreti del Ministro, di  natura
non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e)
della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei  direttori
generali interessati, sentite le organizzazioni sindacali. 
  2. Con il decreto di cui al  comma  1  si  provvede,  altresi',  al
riordino delle strutture territoriali del  Ministero  dello  sviluppo
economico in applicazione dei criteri di cui  all'articolo  2,  comma
10,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  assicurando
concentrazione, semplificazione e unificazione  nell'esercizio  delle
funzioni nelle sedi periferiche. 
  3. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale non
generale, di cui alla Tabella A, possono essere attribuiti fino a sei
incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro  e
uno presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance. 
 
          Note all'art. 18: 
 
              - Per il testo dell'art. 17 legge 23  agosto  1988,  n.
          400, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 10, del citato
          decreto legge 6 luglio 2012, n. 95: 
              «Art. 2  (Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni). - (Omissis). 
              10. Entro sei mesi dall'adozione dei  provvedimenti  di
          cui al comma 5 le amministrazioni  interessate  adottano  i
          regolamenti  di  organizzazione,   secondo   i   rispettivi
          ordinamenti, applicando misure volte: 
                a) alla concentrazione dell'esercizio delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici eliminando eventuali duplicazioni; 
                b) alla riorganizzazione degli  uffici  con  funzioni
          ispettive e di controllo; 
                c) alla rideterminazione  della  rete  periferica  su
          base regionale o interregionale; 
                d) all'unificazione, anche in sede periferica,  delle
          strutture che svolgono funzioni logistiche  e  strumentali,
          compresa la gestione del personale e dei servizi comuni; 
                e)  alla  conclusione   di   appositi   accordi   tra
          amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni  di
          cui alla  lettera  d),  ricorrendo  anche  a  strumenti  di
          innovazione amministrativa  e  tecnologica  e  all'utilizzo
          congiunto delle risorse umane; 
                f) alla tendenziale eliminazione degli  incarichi  di
          cui all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165.». 
              - Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,  n.  158,  si  veda
          nelle note alle premesse.