Art. 18 Uffici di livello dirigenziale non generale 1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di centotrenta posti di funzione, si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o piu' decreti del Ministro, di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei direttori generali interessati, sentite le organizzazioni sindacali. 2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede, altresi', al riordino delle strutture territoriali del Ministero dello sviluppo economico in applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, assicurando concentrazione, semplificazione e unificazione nell'esercizio delle funzioni nelle sedi periferiche. 3. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale non generale, di cui alla Tabella A, possono essere attribuiti fino a sei incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e uno presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance.
Note all'art. 18: - Per il testo dell'art. 17 legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 10, del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95: «Art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni). - (Omissis). 10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte: a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni; b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale; d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni; e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane; f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». - Per i riferimenti al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, si veda nelle note alle premesse.