Art. 2 Organizzazione 1. Il Ministero, per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 1, e' articolato in dodici Uffici di livello dirigenziale generale, coordinati da un Segretario generale. 2. Gli Uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 1, sono i seguenti: a) Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese; b) Direzione generale per la tutela della proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi; c) Direzione generale per gli incentivi alle imprese; d) Direzione generale per il commercio internazionale; e) Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita' energetica; f) Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; g) Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione; h) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; i) Direzione generale per le attivita' territoriali; l) Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica; m) Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle societa' e sul sistema camerale; n) Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio. 3. Le Direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento nonche' ogni altra funzione ad esse connessa che sia attribuita al Ministero dalla vigente normativa, anche con riferimento all'attuazione di norme europee nel settore di rispettiva competenza.