Art. 6 
 
 
          Direzione generale per gli incentivi alle imprese 
 
  1. La Direzione generale per gli incentivi alle imprese si articola
in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge  le  seguenti
funzioni: 
    a) gestione del Fondo per la crescita sostenibile; 
    b) gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie  imprese
(PMI) e altri interventi per favorire l'accesso al credito; 
    c) gestione di programmi e interventi per la ricerca e  sviluppo,
l'innovazione tecnologica, gli appalti  pre-commerciali,  nonche'  di
programmi  connessi  alle  tecnologie   dell'informazione   e   della
comunicazione (TIC) finalizzati  al  raggiungimento  degli  obiettivi
dell'Agenda digitale italiana; 
    d) gestione delle agevolazioni nella forma del credito  d'imposta
per la ricerca, l'innovazione e l'assunzione di lavoratori  altamente
qualificati e per la competitivita' delle imprese; 
    e) gestione degli interventi di agevolazione del Fondo  nazionale
per l'innovazione; 
    f)  gestione  di  programmi  e  interventi,   nell'ambito   delle
politiche  di  sviluppo  e  coesione,  volti  al  superamento   degli
squilibri di sviluppo  economico-territoriale  e,  nell'ambito  delle
politiche industriali, all'accrescimento della competitivita'  ed  al
rilancio di aree che versano in situazione di crisi complessa  e  non
complessa di rilevanza nazionale; 
    g) gestione di programmi e interventi per favorire la nascita  di
nuove imprese, con particolare riferimento alle imprese innovative; 
    h) gestione degli interventi  di  agevolazione  in  favore  delle
piccole e micro imprese localizzate all'interno  delle  Zone  franche
urbane (ZFU); 
    i) gestione di programmi e interventi volti alla  crescita  della
produttivita' delle imprese  tramite  l'efficienza  energetica  e  al
contenimento dei consumi energetici; 
    l)  attivita'  inerenti  agli  strumenti   della   programmazione
negoziata,  ai  contratti  di  sviluppo  e   alle   misure   previste
nell'ambito di accordi di programma quadro; 
    m)  gestione  di  programmi  e  interventi  volti   al   sostegno
finanziario delle societa' cooperative e dei loro consorzi;  gestione
finanziaria  delle  partecipazioni  del  Ministero  in  societa'   di
promozione e sviluppo delle societa'  cooperative  in  collaborazione
con la Direzione generale per la vigilanza  sugli  enti  cooperativi,
sulle societa' e sistema camerale; 
    n) gestione degli interventi di  incentivazione  alle  imprese  a
sostegno dell'internazionalizzazione e della  promozione  della  loro
presenza sui  mercati  esteri,  in  coordinamento  con  la  Direzione
generale per il commercio internazionale; 
    o) predisposizione delle direttive, vigilanza e  controllo  sulle
attivita' di gestione di interventi agevolativi e  di  sostegno  alle
imprese,  rientranti  nelle  competenze  della  Direzione   generale,
affidati a  soggetti  pubblici  e  privati  sulla  base  di  norme  o
convenzioni, compresa l'attivita' relativa  al  contenzioso  ed  agli
affari giuridici; 
    p)  esercizio  delle  funzioni  di  autorita'  di  gestione   dei
programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei  Fondi
strutturali  e  di  investimento  europei   nella   titolarita'   del
Ministero; 
    q) supporto, nelle materie di competenza, alle attivita' inerenti
alla programmazione, attuazione e verifica degli  interventi  per  lo
sviluppo dei territori e per la coesione economica e sociale; 
    r) attivita' finalizzate alla verifica del rispetto  del  divieto
di cumulo delle agevolazioni  di  cui  alla  normativa  nazionale  ed
europea per le misure di competenza e tenuta del  Registro  nazionale
degli aiuti di Stato,  ai  sensi  dell'articolo  52  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234; 
    s) attivita' di valutazione  e  controllo  sull'efficacia  e  sul
rispetto delle finalita' delle leggi e dei conseguenti  provvedimenti
amministrativi in materia di sostegno  alle  attivita'  economiche  e
produttive; 
    t) predisposizione della relazione del  Governo  alle  competenti
Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera  dei  deputati
di cui  all'articolo  1,  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  e
coordinamento per la ricognizione e la raccolta dei dati sulla  spesa
relativi ai regimi di  aiuto  di  Stato  nell'ambito  del  Quadro  di
valutazione annuale degli aiuti di Stato dell'Unione europea; 
    u) predisposizione,  nelle  materie  di  competenza,  delle  basi
informative  finalizzate  alla  elaborazione  della  relazione  sugli
interventi realizzati nelle  aree  in  ritardo  di  sviluppo  di  cui
all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    v) progettazione e  implementazione  dei  sistemi  informativi  e
gestione delle banche dati in coordinamento con la Direzione generale
per  le  risorse,  l'organizzazione,  i  sistemi  informativi  e   il
bilancio; 
    z) gestione dei restanti programmi e interventi di incentivazione
alle imprese; 
    aa) controlli e ispezioni sulla  realizzazione  di  programmi  di
impresa oggetto di  agevolazioni,  anche  avvalendosi  del  personale
degli ispettorati territoriali  in  coordinamento  con  la  Direzione
generale per le attivita' territoriali. 
  2.  Presso  la  Direzione  generale  opera  il  Comitato   per   la
razionalizzazione e ristrutturazione produttiva dell'industria  della
Difesa di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto del
Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  del  2
agosto 1995, n. 434. 
 
          Note all'art. 6: 
 
              - Per il testo dell'art. 52  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 234, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, legge 7 agosto 1997,
          n. 266 recante «Interventi urgenti per l'economia»: 
              «Art.  1  (Attivita'  di   valutazione   di   leggi   e
          provvedimenti  in  materia  di  sostegno   alle   attivita'
          economiche e  produttive).  -  1.  Al  fine  di  effettuare
          attivita' di valutazione e controllo sull'efficacia  e  sul
          rispetto delle finalita'  delle  leggi  e  dei  conseguenti
          provvedimenti amministrativi in materia  di  sostegno  alle
          attivita' economiche e produttive,  il  Governo,  entro  il
          mese di aprile di ogni anno, presenta alle Commissioni  del
          Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei   deputati
          competenti   in   materia   industriale    una    relazione
          illustrativa  delle   caratteristiche   e   dell'andamento,
          nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in  materia
          di  sostegno  alle  attivita'  economiche   e   produttive,
          tracciando  per  ciascuno  di  essi  un  quadro  articolato
          territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate,
          degli investimenti attivati  e  dell'impatto  occupazionale
          attivato  e  quant'altro  sia  ritenuto   utile   per   una
          valutazione dei provvedimenti in questione. Detta relazione
          dovra',  inoltre  fornire  sempre  in   forma   articolata,
          elementi di monitoraggio,  rispetto  agli  andamenti  degli
          anni  precedenti,  nonche'  l'illustrazione  dei  risultati
          dell'attivita' di vigilanza e di controllo  esercitata  dal
          Governo anche nei confronti di  societa'  o  enti  vigilati
          dalle  pubbliche  amministrazioni,  ovvero  dalle  medesime
          direttamente  o  indirettamente  controllati,  al  fine  di
          mettere in grado le Commissioni di valutare l'efficacia  di
          detti provvedimenti. 
              2. Le Commissioni parlamentari, nella loro attivita' di
          valutazione  e  controllo  di  cui  al  comma  1,   possono
          richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi  a
          singoli  soggetti  pubblici  e   privati   beneficiari   di
          finanziamenti  derivanti  da  leggi  e   provvedimenti   di
          sostegno   alle   attivita'   economiche    e    produttive
          direttamente alla struttura di cui al comma 3. 
              3. Al fine di corrispondere alle esigenze informative e
          di monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno
          alle attivita' economiche e produttive e' istituita  presso
          il    Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato una  apposita  struttura,  utilizzando  le
          risorse di personale e  strumentali  in  essere  presso  il
          medesimo. 
              4.  I  soggetti  pubblici  e  privati,  beneficiari  di
          finanziamenti  derivanti  da  leggi  e   provvedimenti   di
          sostegno  alle  attivita'  economiche  e  produttive,  sono
          tenuti a fornire al Ministero dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato  ogni  elemento  informativo   relativo
          all'utilizzazione  di  detti  finanziamenti,  ritenuto  dal
          medesimo  utile  per  le  attivita'  di  cui  al   presente
          articolo. 
              5. Le  Commissioni  parlamentari  di  cui  al  comma  1
          possono  riferire  alle  Assemblee  delle  Camere  con  una
          relazione annuale da  presentare  prima  dell'inizio  della
          sessione di bilancio.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 7,  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  recante  «Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica»: 
              «Art.  10  (Documento  di  economia   e   finanza).   -
          (Omissis). 
              7. Il Ministro dello sviluppo economico  presenta  alle
          Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di
          riferimento, in allegato  al  DEF,  un'unica  relazione  di
          sintesi   sugli   interventi    realizzati    nelle    aree
          sottoutilizzate,  evidenziando  il  contributo  dei   fondi
          nazionali addizionali,  e  sui  risultati  conseguiti,  con
          particolare  riguardo  alla   coesione   sociale   e   alla
          sostenibilita'  ambientale,   nonche'   alla   ripartizione
          territoriale degli interventi.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  4,  del  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          del  2  agosto  1995,  n.  434  recante   «Regolamento   di
          attuazione  dell'art.  6,  commi  7,   8   e   8-bis,   del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  149,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,   n.   237,
          riguardante le  modalita'  e  i  criteri  per  favorire  la
          razionalizzazione e la  ristrutturazione  produttiva  delle
          imprese operanti nel settore della produzione di  materiali
          di armamento»: 
              «Art.  4  (Comitato  per  la  razionalizzazione  e   la
          ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa). -
          1.  Al  fine  di  assicurare  la  coordinata  e   razionale
          applicazione degli interventi di cui all'art. 2,  comma  1,
          e' istituito  il  Comitato  per  la  razionalizzazione,  la
          ristrutturazione  produttiva  dell'industria  della  Difesa
          presieduto dal Ministro dell'industria,  del  commercio  ed
          artigianato o da  un  Sottosegretario  da  lui  delegato  e
          composto da un rappresentante per ciascuno  dei  Ministeri:
          della   difesa,    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato, della Presidenza del Consiglio -  Ufficio
          coordinamento produzione materiali di armamento, nonche' da
          tre esperti, senza diritto di voto, scelti tra  persone  di
          qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti
          di dipendenza, consulenza o partecipazione  a  consigli  di
          amministrazione di aziende del settore . 
              2.  Per  ogni  componente  effettivo  e'  nominato   un
          supplente. I componenti effettivi e supplenti del  Comitato
          sono nominati per un quinquennio con decreto  del  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato.   Il
          Comitato  e'  costituito  validamente  con  la  maggioranza
          assoluta dei componenti e delibera a  maggioranza  assoluta
          dei presenti. Il Comitato puo'  essere  confermato  per  un
          solo quinquennio successivo a quello di prima nomina. 
              3. Alla segreteria del Comitato provvede  il  Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».