Art. 7 
 
 
         Direzione generale per il commercio internazionale 
 
  1.  La  Direzione  generale  per  il  commercio  internazionale  si
articola in uffici di livello dirigenziale non generale e  svolge  le
seguenti funzioni: 
    a) elaborazione di indirizzi e  negoziazione  delle  proposte  di
politica commerciale  nell'ambito  dell'Unione  europea,  recepimento
della  normativa  europea   nell'ordinamento   interno   e   relativa
applicazione; 
    b)  partecipazione,   nell'ambito   dell'Unione   europea,   alla
elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e
regionali di natura economico-commerciale, ivi  incluse  le  aree  di
libero scambio con i Paesi terzi; 
    c) attivita' funzionali all'accesso di beni, servizi italiani nei
mercati esteri; 
    d) attivazione degli  strumenti  europei  di  difesa  commerciale
(strumenti antidumping, anti sovvenzione, clausole di salvaguardia); 
    e) elaborazione e  negoziazione  degli  accordi  multilaterali  e
plurilaterali in materia commerciale negli ambiti dell'Organizzazione
mondiale del commercio (OMC), dell'Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico (OCSE) e della United Nations  Conference  on
Trade  and  Development  (UNCTAD),  nonche'  rapporti  con  le  altre
istituzioni economiche e finanziarie internazionali per gli ambiti di
competenza; 
    f) disciplina del regime degli scambi e gestione  delle  relative
autorizzazioni, certificati e titoli di importazione ed esportazione;
attivita'  di  autorizzazione  e  controllo  delle  esportazioni   di
prodotti e tecnologie duali;  gestione  degli  embarghi  commerciali;
applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le
infrazioni ai divieti di importazione ed esportazione; 
    g) attuazione delle disposizioni di cui alla  legge  18  novembre
1995, n. 496, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla
proibizione dello sviluppo, produzione,  immagazzinaggio  ed  uso  di
armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta  a  Parigi
il 13 gennaio 1993»; 
    h) elaborazione degli indirizzi  strategici  delle  politiche  di
promozione  dell'internazionalizzazione   del   sistema   produttivo;
programmazione e gestione dell'attivita' di promozione  straordinaria
del made in Italy, ai sensi dell'articolo 4, comma 61, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 e dell'articolo 30 della legge n. 164/2014; 
    i)    supporto    tecnico    alla    Cabina    di    regia    per
l'internazionalizzazione di cui all'articolo  14,  comma  18-bis  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111;  segreteria  tecnica  della  V
Commissione  permanente  del  Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE) per il  coordinamento  e  l'indirizzo
strategico della politica commerciale con l'estero; 
    l) esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 18, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  relative  all'Agenzia  per  la
promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione   delle   imprese
italiane - ICE,  salvo  quanto  previsto  all'articolo  3,  comma  3,
lettera t) del presente decreto; 
    m) organizzazione e coordinamento delle missioni di sistema e per
la promozione degli scambi commerciali; 
    n)  elaborazione  e  negoziazione  degli  accordi  bilaterali  di
cooperazione economica ed industriale con Paesi terzi, organizzazione
dei relativi organismi e meccanismi, quali tavoli e  business  forum,
bilaterali di consultazione intergovernativa; 
    o)  azioni  a  tutela  del  made  in  Italy,  delle   indicazioni
geografiche protette e della proprieta' intellettuale; 
    p)  partecipazione  alla  gestione  ed  alla   divulgazione   dei
programmi finanziari europei rivolti all'assistenza tecnica ai  Paesi
candidati  all'adesione,  ai  Paesi  destinatari  della  politica  di
vicinato ed agli altri Paesi terzi; 
    q) raccolta, studio  ed  elaborazione  dei  dati  concernenti  il
commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione
di merci, prodotti e servizi per aree geo-economiche; 
    r) gestione delle attivita' e dei progetti di  facilitazione  del
commercio internazionale, anche attraverso l'indirizzo  del  Comitato
nazionale sulla Trade Facilitation presieduto dal direttore generale; 
    s) stipula e gestione di accordi ed intese per  la  promozione  e
l'internazionalizzazione  del  sistema   economico   nazionale   con:
regioni,  anche  tramite  il   coordinamento   dell'attivita'   degli
Sportelli  regionali  di  cui  alla  legge  31  marzo  2005,  n.  56;
associazioni ed enti pubblici e privati rappresentativi di categorie,
di sistemi,  di  cluster  o  di  filiere,  di  universita'  e  parchi
scientifici e tecnologici; 
    t) crediti all'esportazione e relative attivita' di trattazione e
coordinamento  in  ambito  nazionale,  europeo   ed   internazionale;
rapporti  con   la   societa'   per   l'assicurazione   del   credito
all'esportazione (SACE S.p.a.); 
    u) rapporti con la Societa' italiana per  le  imprese  all'estero
(SIMEST S.p.a.) ed esercizio delle funzioni  di  cui  alla  legge  24
aprile  1990,  n.  100,  e  successive  modificazioni;  gestione   ed
attivita'  di  indirizzo  e  controllo  del  Fondo  rotativo  di  cui
all'articolo 2, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, del  Fondo  di
cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, dei  Fondi  di
Venture Capital di cui all'articolo 1,  comma  932,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296; 
    v) elaborazione  di  progetti  e  di  interventi  in  materia  di
internazionalizzazione  delle  imprese  in  collaborazione   con   le
amministrazioni pubbliche e le  organizzazioni  che  a  vario  titolo
operano nel  commercio  estero,  anche  avvalendosi  degli  strumenti
finanziari istituiti dall'Unione europea; 
    z) attivita' funzionale  alla  facilitazione  dell'attrazione  di
investimenti esteri diretti  in  Italia  e  di  negoziazione  per  la
promozione degli investimenti italiani all'estero; 
    aa) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970, n.
518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alle  camere  di
commercio italiane all'estero e italo-straniere; 
    bb) supporto  al  Ministro  per  la  partecipazione  al  Comitato
interministeriale  per  la  cooperazione  allo   sviluppo,   di   cui
all'articolo 15 della legge 11 agosto 2014, n. 125. 
  2. Presso la Direzione generale operano: 
    a) il Comitato consultivo per l'esportazione,  il  trasferimento,
l'intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di  merci
soggette al regolamento anti-tortura, di prodotti listati per effetto
di misure restrittive unionali, di cui  all'articolo  5  del  decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 221; 
    b)  il  Comitato  di  coordinamento  dell'attivita'  in   materia
dell'attrazione degli investimenti esteri  di  cui  all'articolo  30,
comma 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 
  3. Il direttore generale, in  rappresentanza  del  Ministero  dello
sviluppo economico: 
    a) presiede  il  Comitato  di  indirizzo  e  rendicontazione  per
l'amministrazione  del  Fondo  unico  di  Venture  Capital   di   cui
all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    b) presiede il Comitato agevolazioni per quanto concerne i  Fondi
di cui alla legge n. 394 del 1981 e alla legge n. 295 del 1973; 
    c) e' membro del Comitato di monitoraggio del fondo  a  copertura
delle garanzie dello Stato del portafoglio SACE istituito con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014; 
    d) e' membro  del  Comitato  consultivo  per  l'esportazione,  il
trasferimento, l'intermediazione ed il transito di prodotti a duplice
uso, di merci  soggette  al  regolamento  anti-tortura,  di  prodotti
listati  per  effetto  di  misure  restrittive   unionali,   di   cui
all'articolo 5, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221; 
    e) e' membro del Comitato  della  politica  commerciale,  di  cui
all'articolo 207, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in qualita' di rappresentante titolare. 
 
          Note all'art. 7: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  4,  comma  61,  della
          legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2004)»: 
              «Art. 4. - (Omissis). 
              61. E' istituito presso il  Ministero  delle  attivita'
          produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di
          euro per il 2004, 30 milioni di  euro  per  il  2005  e  20
          milioni di euro a decorrere dal 2006, per la  realizzazione
          di  azioni  a  sostegno  di   una   campagna   promozionale
          straordinaria  a  favore  del  "made   in   Italy",   anche
          attraverso la regolamentazione dell'indicazione di  origine
          o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci
          integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate
          ai sensi della normativa europea  in  materia  di  origine,
          nonche' per il potenziamento delle  attivita'  di  supporto
          formativo e scientifico alle  attivita'  istituzionali  del
          Ministero dell'economia e delle finanze anche rivolte  alla
          diffusione del "made in Italy"  nei  mercati  mediterranei,
          dell'Europa continentale e orientale, a  cura  di  apposita
          sezione dell'ente di cui all'art. 8 del decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 287. A tale fine,  e  per  l'adeguamento
          delle   relative   dotazioni   organiche,   e'    destinato
          all'attuazione delle  attivita'  di  supporto  formativo  e
          scientifico indicate al periodo precedente un  importo  non
          superiore a 10 milioni di euro annui (157). Tale  attivita'
          e' svolta prioritariamente dal personale del ruolo  di  cui
          all'art. 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto  del
          Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, al quale,
          per la medesima attivita', fermi restando gli incrementi  e
          gli adeguamenti sul trattamento  economico  complessivo  in
          godimento  secondo  l'ordinamento  di  provenienza,  e   il
          riconoscimento automatico della progressione  in  carriera,
          nessun emolumento ulteriore e' dovuto. Le risorse assegnate
          all'ente di cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 287, per  l'anno  2004  e  successivi,  ivi
          comprese quelle di cui  al  secondo  periodo  del  presente
          comma, allo stesso direttamente attribuite, possono  essere
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
          novembre 1999, n. 469.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 30, del  decreto  legge
          12 settembre 2014, n.  133,  convertito  con  modificazioni
          dalla legge  11  novembre  2014,  n.  164  recante  «Misure
          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive»: 
              «Art. 30 (Promozione straordinaria del Made in Italy  e
          misure per l'attrazione degli investimenti). - 1.  Al  fine
          di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole
          e medie, che operano  nel  mercato  globale,  espandere  le
          quote italiane del  commercio  internazionale,  valorizzare
          l'immagine del  Made  in  Italy  nel  mondo,  sostenere  le
          iniziative  di  attrazione  degli  investimenti  esteri  in
          Italia, il Ministro dello  sviluppo  economico  adotta  con
          proprio decreto entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, un  Piano  per  la  promozione
          straordinaria  del  Made  in  Italy  e  l'attrazione  degli
          investimenti in Italia. Il Piano di cui al  presente  comma
          e' adottato d'intesa con il Ministro degli affari esteri  e
          della cooperazione internazionale e con il  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali  con  riferimento
          alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e),  ed  f),
          rivolte alle imprese  agricole  e  agroalimentari,  nonche'
          alle iniziative da  adottare  per  la  realizzazione  delle
          suddette azioni. 
              2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le
          seguenti azioni con le relative dotazioni finanziarie: 
                a)   iniziative   straordinarie   di   formazione   e
          informazione sulle opportunita' offerte dai mercati  esteri
          alle imprese in particolare piccole e medie; 
                b)  supporto  alle  piu'   rilevanti   manifestazioni
          fieristiche italiane di livello internazionale; 
                c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza,  in
          particolare agricole e agroalimentari, e tutela  all'estero
          dei marchi e delle certificazioni di qualita' e di  origine
          delle imprese e dei prodotti; 
                d) sostegno alla penetrazione dei  prodotti  italiani
          nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi  con
          le reti di distribuzione; 
                e) realizzazione di un segno distintivo unico, per le
          iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione
          universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari
          che siano rappresentative della qualita' e  del  patrimonio
          enogastronomico italiano; 
                f) realizzazione di campagne di promozione strategica
          nei mercati piu'  rilevanti  e  di  contrasto  al  fenomeno
          dell'Italian sounding; 
                g)   sostegno   all'utilizzo   degli   strumenti   di
          e-commerce da parte delle piccole e medie imprese; 
                h) realizzazione di tipologie promozionali innovative
          per l'acquisizione e la fidelizzazione  della  domanda  dei
          mercati esteri; 
                i) rafforzamento organizzativo delle start up nonche'
          delle  micro,  piccole  e  medie  imprese  in   particolare
          attraverso l'erogazione di contributi a  fondo  perduto  in
          forma di voucher; 
                l)  sostegno  ad  iniziative  di   promozione   delle
          opportunita'  di  investimento  in   Italia,   nonche'   di
          accompagnamento e assistenza degli  investitori  esteri  in
          Italia. 
              3. L'ICE -  Agenzia  per  la  promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione delle  imprese  italiane  provvede
          all'attuazione del piano di cui al comma  1  nell'esercizio
          delle proprie competenze istituzionali e tenuto conto delle
          intese raggiunte sulle azioni di cui al  comma  2,  lettere
          c), d), e), ed f). 
              3-bis. L'ICE - Agenzia per la promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione delle imprese  italiane  trasmette
          ogni anno  alle  competenti  Commissioni  parlamentari  una
          relazione sugli interventi svolti e, in particolare,  sulle
          azioni realizzate, attraverso la rete  estera,  a  sostegno
          della promozione del made in Italy e dell'attrazione  degli
          investimenti all'estero. 
              4. I contributi di cui alla lettera i),  del  comma  2,
          sono  destinati,  nel  rispetto  del  regolamento  (UE)  n.
          1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013  relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de  minimis",
          per l'acquisizione, tra l'altro,  di  figure  professionali
          specializzate nei  processi  di  internazionalizzazione  al
          fine di realizzare attivita'  di  studio,  progettazione  e
          gestione di processi e programmi  su  mercati  esteri.  Con
          decreto del Ministero dello sviluppo economico, da  emanare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i
          requisiti soggettivi, i  criteri  e  le  modalita'  per  la
          concessione dei voucher. 
              5. Tramite apposita convenzione, da stipularsi  tra  il
          Ministero dello sviluppo economico e l'ICE - Agenzia per la
          promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione   delle
          imprese italiane sono definiti: 
                a) gli obiettivi attribuiti all'ICE - Agenzia per  la
          promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione   delle
          imprese   italiane   per   favorire   l'attrazione    degli
          investimenti  esteri,  tenuto  conto  di  quanto   previsto
          dall'art. 1, comma 460, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296; 
                b) i risultati attesi; 
                c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo. 
              6. L'ICE -  Agenzia  per  la  promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane   svolge
          l'attivita' di  attrazione  degli  investimenti  all'estero
          attraverso la propria rete  estera  che  opera  nell'ambito
          delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane. 
              7. Presso il Ministero  dello  sviluppo  economico,  e'
          istituito un  Comitato  con  il  compito  di  coordinamento
          dell'attivita' in materia di attrazione degli  investimenti
          esteri, nonche' di favorire, ove  necessario,  la  sinergia
          tra  le  diverse  amministrazioni  centrali  e  locali.  Il
          Comitato e' composto da  un  rappresentante  del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  che   lo   presiede,   da   un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,
          da un rappresentante del Ministero degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale, da un rappresentante del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione e da  un  rappresentante  della  Conferenza
          permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  Regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato  puo'
          essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni
          centrali e territoriali di volta  in  volta  coinvolte  nel
          progetto d'investimento. Ai  componenti  del  Comitato  non
          sono corrisposti gettoni, compensi,  rimborsi  di  spese  o
          altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento  del
          Comitato di cui al presente comma si  provvede  nei  limiti
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  previste  a
          legislazione vigente e  comunque  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a  carico  della  finanza  pubblica.  L'art.  35  del
          decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  e'
          abrogato. 
              8. Il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il
          Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali
          presenta annualmente  al  Parlamento  una  relazione  sullo
          stato di attuazione del Piano e sui risultati raggiunti. 
              9. La dotazione  del  Fondo  per  la  promozione  degli
          scambi  e   l'internazionalizzazione   delle   imprese   da
          assegnare all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero  e
          l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  di  cui
          all'art. 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
          98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111, come determinata nella Tabella C della  legge
          di stabilita' annuale e' destinata anche agli interventi di
          cui al presente articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 14, comma  18-bis,  del
          decreto  legge  6  luglio  2011,  n.  95,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  recante
          «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.»: 
              «Art. 14 (Soppressione, incorporazione  e  riordino  di
          enti ed organismi pubblici). - (Omissis). 
              18-bis. I poteri di indirizzo in materia di  promozione
          e  internazionalizzazione  delle  imprese   italiane   sono
          esercitati dal Ministro  dello  sviluppo  economico  e  dal
          Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo
          strategico     in     materia     di      promozione      e
          internazionalizzazione  delle  imprese,  anche  per  quanto
          riguarda la programmazione delle risorse,  comprese  quelle
          di cui al comma 19, sono assunte da una  cabina  di  regia,
          costituita senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, copresieduta dal  Ministro  degli  affari
          esteri, dal Ministro dello sviluppo  economico  e,  per  le
          materie di propria competenza, dal Ministro con  delega  al
          turismo e  composta  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, o da persona dallo stesso designata, dal  Ministro
          delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  o  da
          persona  dallo  stesso  designata,  dal  presidente   della
          Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome  e  dai
          presidenti,  rispettivamente,  dell'Unione  italiana  delle
          camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,
          della Confederazione generale dell'industria  italiana,  di
          R.E.TE.  Imprese  Italia,  di  Alleanza  delle  Cooperative
          italiane e dell'Associazione bancaria italiana.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14,  comma  18,  del
          citato decreto legge 6 luglio 2011, n. 95: 
              «Art. 14 (Soppressione, incorporazione  e  riordino  di
          enti ed organismi pubblici). - (Omissis). 
              18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero
          e   l'internazionalizzazione   delle   imprese    italiane,
          denominata «ICE - Agenzia per la  promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane»,   ente
          dotato  di  personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico,
          sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
          dello sviluppo economico, che li esercita, per  le  materie
          di rispettiva competenza, d'intesa con il  Ministero  degli
          affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e  delle
          finanze.». 
              - Per i riferimenti alla legge 31 marzo 2005, n. 56, si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il titolo della legge 24 aprile  1990,  n.
          100, e successive modificazioni: 
                «Norme  sulla  promozione  della   partecipazione   a
          societa' ed imprese miste all'estero». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto legge 28
          maggio 1981, n. 251,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 29 luglio 1981, n. 394, recante «Provvedimenti per il
          sostegno delle esportazioni italiane»: 
              «Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale
          un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
          finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
          fronte di programmi  di  penetrazione  commerciale  di  cui
          all'art. 15, lettera n), della legge  24  maggio  1977,  n.
          227, in Paesi diversi da  quelli  delle  Comunita'  europee
          nonche' a fronte  di  attivita'  relative  alla  promozione
          commerciale all'estero del settore  turistico  al  fine  di
          acquisire i flussi turistici verso l'Italia. 
              La disposizione di cui  al  primo  comma  del  presente
          articolo  si  applica  anche  alle  imprese  alberghiere  e
          turistiche   limitatamente   alle   attivita'   volte    ad
          incrementare la domanda estera del settore.». 
              - Si riporta il titolo della legge 28 maggio  1973,  n.
          295: 
                «Aumento del  fondo  di  dotazione  del  Mediocredito
          centrale». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  932,  della
          citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
              «932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla  SIMEST  Spa
          destinati ad operazioni di venture  capital  in  Paesi  non
          aderenti  all'Unione  europea  nonche'  il  fondo  di   cui
          all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001,
          n. 84, sono unificati in un unico fondo.». 
              - Si riporta il titolo della legge 1° luglio  1970,  n.
          518: 
                «Riordinamento delle  camere  di  commercio  italiane
          all'estero». 
              - Si riporta il titolo della legge 29 dicembre 1993, n.
          580: 
                «Riordinamento delle camere di commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  15  della  legge  11
          agosto 2014, n. 125,  recante  «Disciplina  generale  sulla
          cooperazione internazionale per lo sviluppo»: 
              «Art.   15   (Comitato   interministeriale    per    la
          cooperazione allo sviluppo). - 1. E' istituito il  Comitato
          interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS),
          con il  compito  di  assicurare  la  programmazione  ed  il
          coordinamento di tutte  le  attivita'  di  cui  all'art.  4
          nonche' la coerenza delle politiche nazionali  con  i  fini
          della cooperazione allo sviluppo. 
              2. Il CICS e' presieduto dal Presidente  del  Consiglio
          dei ministri ed  e'  composto  dal  Ministro  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale, che ne e'  vice
          presidente,  dal  vice  ministro  della  cooperazione  allo
          sviluppo, cui il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione  internazionale  puo'  delegare   le   proprie
          funzioni,  e  dai  Ministri  dell'interno,  della   difesa,
          dell'economia e delle finanze,  dello  sviluppo  economico,
          delle   politiche   agricole   alimentari   e    forestali,
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          delle infrastrutture e dei trasporti, del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,   della   salute   e   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. 
              3. Sulla base delle finalita' e degli  indirizzi  della
          politica  di  cooperazione  allo  sviluppo   indicati   nel
          documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui
          all'art.  12,  il  CICS   verifica   la   coerenza   e   il
          coordinamento delle attivita' di CPS. 
              4. Il CICS, nel corso del  procedimento  di  formazione
          del disegno di legge di stabilita', rappresenta le esigenze
          finanziarie necessarie per l'attuazione delle politiche  di
          cooperazione allo sviluppo e propone la ripartizione  degli
          stanziamenti per ciascun Ministero ai  sensi  del  comma  1
          dell'art.  14,  sulla  base  del  documento  triennale   di
          programmazione  e  di  indirizzo  di   cui   all'art.   12,
          dell'esito  dei  negoziati  internazionali  in  materia  di
          partecipazione alla ricapitalizzazione di banche e fondi di
          sviluppo e delle risorse gia' stanziate a tale fine. 
              5. Qualora siano trattate questioni di loro competenza,
          sono invitati a partecipare alle riunioni  del  CICS  altri
          Ministri, il presidente della Conferenza  delle  regioni  e
          delle province autonome,  i  presidenti  di  regione  o  di
          provincia  autonoma  e  i  presidenti  delle   associazioni
          rappresentative degli enti locali. Alle riunioni  del  CICS
          partecipano  senza  diritto  di  voto  anche  il  direttore
          generale per la cooperazione allo sviluppo e  il  direttore
          dell'Agenzia di cui all'art. 17. 
              6. I Ministri possono delegare le proprie  funzioni  in
          seno al CICS ai sottosegretari competenti per materia. 
              7.  Il  CICS  adotta  un  regolamento  interno  che  ne
          disciplina  il  funzionamento.   La   partecipazione   alle
          riunioni  non  puo'  in   ogni   caso   dare   luogo   alla
          corresponsione di compensi, rimborsi  spese,  emolumenti  o
          gettoni di presenza comunque denominati. 
              8. Le deliberazioni  del  CICS  sono  pubblicate  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              9.  Il  Ministero   degli   affari   esteri   e   della
          cooperazione  internazionale  fornisce  supporto   tecnico,
          operativo e logistico alle attivita' del  CICS,  attraverso
          la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo  di
          cui all'art. 20. 
              10.   All'attuazione   del   presente    articolo    le
          amministrazioni  interessate  provvedono  con  le   risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5   del   decreto
          legislativo 15 dicembre 2017, n. 221,  recante  «Attuazione
          della delega al Governo di cui all'art. 7  della  legge  12
          agosto 2016, n.  170,  per  l'adeguamento  della  normativa
          nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini
          del riordino e della  semplificazione  delle  procedure  di
          autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie
          a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia
          di embarghi commerciali,  nonche'  per  ogni  tipologia  di
          operazione di esportazione di materiali proliferanti»: 
              «Art. 5 (Comitato consultivo). - 1. Presso  l'Autorita'
          competente  e'  istituito  un   Comitato   consultivo   per
          l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione  ed  il
          transito di prodotti a duplice uso, di  merci  soggette  al
          regolamento antitortura, di prodotti listati per effetto di
          misure restrittive unionali. 
              2. Il Comitato, entro sessanta giorni  dalla  ricezione
          della  richiesta   formulata   dall'Autorita'   competente,
          esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, ai  fini
          del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione  o
          modifica delle autorizzazioni individuali nei casi previsti
          dal presente decreto. Il termine predetto e'  prorogato  di
          ulteriori  novanta  giorni,  qualora  il  Comitato  ritenga
          necessario esperire ulteriore attivita' istruttoria. 
              3. Il Comitato e' nominato  con  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo  economico  ed  e'  composto  dal  direttore
          generale   competente   per   la    politica    commerciale
          internazionale del Ministero dello sviluppo  economico  che
          svolge le funzioni di presidente, e  da  un  rappresentante
          per ciascuno dei Ministeri  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale,  dell'interno,  della  difesa,
          dell'economia e delle finanze,  dello  sviluppo  economico,
          della salute, dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
          turismo, nonche' da un  rappresentante  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei  monopoli.  Le  funzioni  di  segretario  sono
          esercitate da un funzionario del Ministero  dello  sviluppo
          economico. 
              4.  Alle  riunioni  del  Comitato  partecipano,   senza
          diritto di voto, esperti tecnici di provata competenza  nei
          regimi  di  controllo  dei  prodotti  a  duplice   uso.   I
          componenti  del  Comitato  e  gli  esperti,  ai  quali  non
          spettano gettoni di presenza, indennita' o altri emolumenti
          comunque denominati ne' rimborsi spese, sono  nominati  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico.  L'Autorita'
          competente, in sede di rilascio della Licenza Zero  di  cui
          all'art.  8  ed  in  caso  di  istruttorie  che  richiedono
          adeguate    professionalita'    tecnico-scientifiche    non
          rinvenibili nei quadri dell'Autorita',  puo'  avvalersi  di
          tali esperti per una valutazione  tecnica  preliminare  dei
          prodotti a duplice uso. 
              5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la  sede
          dell'Autorita' competente  che  ne  cura  la  segreteria  e
          predispone il risultato dell'istruttoria  effettuata  sulle
          istanze  di  autorizzazione  per  il  relativo  parere  del
          Comitato. 
              6.  Il  Comitato  e'  validamente  costituito  con   la
          presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera  a
          maggioranza dei presenti ed e' rinnovato ogni cinque anni. 
              7. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          sentite le altre amministrazioni di cui al  comma  3,  sono
          disciplinate le modalita' di funzionamento del Comitato.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  30,  comma  7,  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito  ,con
          modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  2014,  n.  164,
          recante «Misure urgenti per  l'apertura  dei  cantieri,  la
          realizzazione delle opere  pubbliche,  la  digitalizzazione
          del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza  del
          dissesto idrogeologico e per  la  ripresa  delle  attivita'
          produttive»: 
              «Art. 30 (Promozione straordinaria del Made in Italy  e
          misure per l'attrazione degli investimenti). - (Omissis). 
              7. Presso il Ministero  dello  sviluppo  economico,  e'
          istituito un  Comitato  con  il  compito  di  coordinamento
          dell'attivita' in materia di attrazione degli  investimenti
          esteri, nonche' di favorire, ove  necessario,  la  sinergia
          tra  le  diverse  amministrazioni  centrali  e  locali.  Il
          Comitato e' composto da  un  rappresentante  del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  che   lo   presiede,   da   un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,
          da un rappresentante del Ministero degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale, da un rappresentante del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione e da  un  rappresentante  della  Conferenza
          permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  Regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato  puo'
          essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni
          centrali e territoriali di volta  in  volta  coinvolte  nel
          progetto d'investimento. Ai  componenti  del  Comitato  non
          sono corrisposti gettoni, compensi,  rimborsi  di  spese  o
          altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento  del
          Comitato di cui al presente comma si  provvede  nei  limiti
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  previste  a
          legislazione vigente e  comunque  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a  carico  della  finanza  pubblica.  L'art.  35  del
          decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  e'
          abrogato.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  207,  comma  3,  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: 
              «3. Qualora si debbano negoziare e  concludere  accordi
          con uno o piu' paesi terzi o organizzazioni internazionali,
          si  applica  l'art.  218,  fatte  salve   le   disposizioni
          particolari del presente articolo. 
              La Commissione presenta raccomandazioni  al  Consiglio,
          che l'autorizza ad avviare i negoziati necessari. Spetta al
          Consiglio  e  alla  Commissione  adoperarsi  affinche'  gli
          accordi negoziati siano  compatibili  con  le  politiche  e
          norme interne dell'Unione. 
              Tali negoziati  sono  condotti  dalla  Commissione,  in
          consultazione  con  un  comitato  speciale  designato   dal
          Consiglio per assisterla in questo  compito  e  nel  quadro
          delle  direttive  che  il  Consiglio  puo'  impartirle.  La
          Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale e
          al Parlamento europeo sui progressi dei negoziati.».