Art. 8 Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita' energetica 1. La Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita' energetica si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) attuazione e monitoraggio del Piano nazionale integrato energia e clima in coordinamento con la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, definizione della tempistica attuativa per le misure di decarbonizzazione, inclusa la programmazione del phase out della produzione di energia elettrica dal carbone; programmi, sviluppo dei piani per la riduzione delle emissioni di gas con effetto serra; b) promozione dell'efficienza energetica in tutti i settori di impiego e definizione di sistemi di qualificazione e normazione tecnica finalizzati all'uso efficiente dell'energia; definizione degli strumenti e programmi di incentivazione, anche a finanziamento europeo, per il risparmio e l'efficienza energetica; attivita' in materia di etichettatura energetica in coordinamento con la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese; c) definizione di piani, strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; sviluppo dei sistemi energetici distribuiti e dell'autoproduzione e della partecipazione attiva della domanda al mercato; autorizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, di competenza del Ministero sviluppo economico; d) sviluppo di programmi sulla mobilita' sostenibile, quali mobilita' elettrica e altri carburanti alternativi, biometano, idrogeno, sviluppo dell'uso del gas naturale liquefatto-GNL nei trasporti marittimi e terrestri pesanti, in raccordo per i profili di relativa competenza con la Direzione generale di cui all'articolo 4; razionalizzazione e adeguamento della rete di distribuzione carburanti alle esigenze della mobilita' sostenibile; e) promozione dell'utilizzo del GNL e dell'idrogeno, anche per usi industriali, e dell'offerta dei servizi all'utenza; f) elaborazione di indirizzi e direttive per l'organizzazione e il funzionamento dei mercati elettrico e del gas, promozione della concorrenza e promozione del mercato interno dell'energia elettrica e del gas e del mercato dei prodotti petroliferi; g) monitoraggio prezzi all'ingrosso e sul mercato retail, sviluppo della concorrenza dei mercati energetici anche ai fini della competitivita' dei settori industriali; strumenti di tutela dei consumatori e di contrasto alla poverta' energetica; analisi, monitoraggio e studi di settore; relazioni, promozione e gestione di accordi con organizzazioni, istituti ed enti di ricerca operanti nei settori di competenza; h) rapporti, nelle materie assegnate alla Direzione, con le associazioni, le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nonche' con gli enti europei di settore; i) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti, nelle materie di competenza della Direzione, con le societa': Gestore dei mercati energetici - GME S.p.a., Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a., Acquirente unico S.p.a., Societa' gestione impianti nucleari - SO.G.I.N. S.p.a. limitatamente alle attivita' di decommissioning, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettera r); l) gestione e trasporto dei materiali radioattivi, indirizzi e monitoraggio sul programma di smantellamento degli impianti nucleari dismessi e deposito nazionale dei rifiuti nucleari; m) promozione e gestione di accordi e di intese per la partecipazione a progetti di cooperazione e di ricerca europei e internazionali finalizzati alla sicurezza, alla salvaguardia e alla non proliferazione nucleare, allo sviluppo tecnologico e alla formazione delle risorse umane; n) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali, le regioni e le amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative negli ambiti di mercato, la semplificazione amministrativa e l'omogeneita' nei livelli essenziali delle forniture; o) rilascio titoli minerari per le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi previa istruttoria tecnica della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; redazione e attuazione in coordinamento con la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, delle pianificazioni per la transizione energetica per la sostenibilita' delle attivita' di ricerca e produzione di idrocarburi; p) ufficio unico per gli espropri in materia di energia; q) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; r) relazioni con le organizzazioni europee ed internazionali e con le Amministrazioni di altri Stati nei settori di attivita' della Direzione in coordinamento con la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; predisposizione di norme e atti regolamentari per il recepimento e l'attuazione delle normative europee nelle materie di competenza. 2. Presso la Direzione generale operano la Segreteria tecnica di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per il supporto tecnico alle funzioni attribuite alla Direzione medesima, nonche', nelle materie di competenza, a quelle attribuite alla Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e il Comitato tecnico consultivo biocarburanti costituito ai sensi dell'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e la sezione c) della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»: «2. Con il decreto di cui al comma 1 puo' essere altresi' prevista presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base la costituzione di un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non piu' di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di societa' di capitale - con esclusione delle imprese private - specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di cui al presente comma e' determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore a quello spettante presso l'ente o l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 100, della citata legge 4 agosto 2017, n. 124: «100. Al fine di incrementare la concorrenzialita' del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell'art. 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e' ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell'interoperabilita' tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti, da realizzare, in attuazione dei principi del capo V del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2017, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1° settembre 2017, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per consultazione, le regioni, l'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa conguaglio GPL. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a riorganizzare il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 18 del 12 settembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989, riducendone il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle regioni e di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.». - Si riporta il testo dell'art. 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»: «5-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di tali competenze e' costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con oneri a carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Si riporta il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78: «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».