Art. 9 
 
 
Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza  dei  sistemi
                      energetici e geominerari 
 
  1. La Direzione generale per le infrastrutture e la  sicurezza  dei
sistemi energetici e geominerari si articola  in  uffici  di  livello
dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: 
    a) attuazione del Piano nazionale integrato energia e  clima,  in
coordinamento  con  Direzione  generale   per   l'approvvigionamento,
l'efficienza  e  la  competitivita'  energetica,  relativamente  alla
sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi  energetici  nazionali,
allo sviluppo di nuove  tecnologie  energetiche  sostenibili  e  alla
ricerca nel settore energetico, definizione di priorita', linee guida
e programmi di sviluppo minerario nazionale; 
    b) autorizzazione,  regolamentazione  e  interventi  di  sviluppo
delle reti energetiche di  trasmissione,  trasporto  e  distribuzione
dell'energia; piani decennali di sviluppo  delle  reti,  integrazione
sistemi energetici; rilascio  delle  concessioni  di  trasmissione  e
distribuzione e delle autorizzazioni per impianti  di  produzione  di
energia di competenza statale; 
    c)  sicurezza   degli   approvvigionamenti;   infrastrutture   di
approvvigionamento   dall'estero   di   energia;   protezione   delle
infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; 
    d) determinazioni e vigilanza in materia  di  scorte  energetiche
strategiche, predisposizione coordinamento piani sicurezza energetici
con altri Stati membri; piani di emergenza e di provvedimenti in caso
di crisi del sistema energetico; 
    e) stoccaggi di gas metano,  idrogeno  e  CO2  nel  sottosuolo  e
sviluppo delle tecnologie e dei sistemi di accumulo dell'energia; 
    f) impianti  strategici  di  lavorazione  e  deposito,  logistica
primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi  e  del
gas naturale liquefatto (GNL); 
    g) rapporti, nelle  materie  assegnate  alla  Direzione,  con  le
associazioni e le imprese,  i  concessionari  di  servizio  pubblico,
l'Autorita' di regolazione per energia reti e  ambiente,  l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato nonche' con gli enti  europei
di settore; 
    h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con  l'Agenzia
nazionale per lo sviluppo di nuove tecnologie - ENEA, l'energia e  lo
sviluppo economico sostenibile, e le societa',  Gestore  dei  servizi
elettrici - GSE S.p.a., Acquirente unico S.p.a.  per  le  materie  di
competenza, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettere t)
e r); 
    i) promozione, nelle materie di competenza  della  Direzione,  di
intese e accordi con le amministrazioni  statali,  le  regioni  e  le
amministrazioni  locali  per  assicurare  su  tutto   il   territorio
nazionale l'esercizio  omogeneo  delle  funzioni  amministrative,  la
semplificazione amministrativa e l'omogeneita' nei livelli essenziali
delle forniture; 
    l) statistiche, cartografie, analisi  e  previsioni  sul  settore
energetico e delle risorse minerarie; 
    m) rappresentanza e  partecipazione  alle  attivita'  dell'Unione
europea e degli organismi  comunitari;  notifica  aiuti  di  Stato  e
procedure di infrazione comunitaria per  le  materie  dell'energia  e
delle materie prime in coordinamento con la  Direzione  generale  per
l'approvvigionamento, l'efficienza e  la  competitivita'  energetica;
rapporti  con  l'Unione  Europea;  partecipazione  al   processo   di
formazione  della  normativa  comunitaria  e  suo   recepimento,   in
collaborazione con le unita' competenti della Direzione generale  per
l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita' energetica; 
    n) definizione di accordi bilaterali e multilaterali nel  settore
dell'energia e della sicurezza  in  coordinamento  con  la  Direzione
generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e  la  competitivita'
energetica per le materie di competenza; relazioni con le istituzioni
europee e le organizzazioni internazionali e con  le  Amministrazioni
di altri Stati nei settori di  attivita'  della  Direzione;  rapporti
multilaterali con organizzazioni internazionali e agenzie nel settore
energetico e delle materia prime; rapporti e collaborazioni con altri
Stati nel settore energetico,  e  per  la  promozione  di  tecnologie
energetiche italiane all'estero; 
    o) elaborazione e  monitoraggio  del  Piano  per  la  ricerca  di
sistema del settore elettrico; partecipazione a programmi  europei  e
internazionali  di  ricerca  e  di  sviluppo  e   promozione,   anche
all'estero,  di  nuove  tecnologie  per  la  transizione   energetica
(Mission Innovation, Clean Energy Ministerial); 
    p) definizione di priorita', linee guida e programmi di  sviluppo
di  nuove  tecnologie  sostenibili  nel  settore  minerario   e   per
l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; gestione  degli  accordi
per la sicurezza, per la ricerca, per le materie  prime  attuati  con
accordi con universita' ed enti;  programmi  per  il  decommissioning
degli  impianti  e  il  loro   riuso   per   tecnologie   energetiche
sostenibili; partecipazione ai processi  di  pianificazione  dell'uso
del mare; 
    q) funzioni e compiti di  Ufficio  nazionale  minerario  per  gli
idrocarburi e  le  georisorse  nella  sua  articolazione  centrale  e
periferica, nelle attivita' di prospezione, ricerca,  coltivazione  e
stoccaggio  gas  nel   sottosuolo,   in   terraferma   e   in   mare;
programmazione, autorizzazione, verifica e controllo delle  attivita'
ai fini della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente; 
    r) istruttorie tecniche ai fini del rilascio dei titoli  minerari
per   idrocarburi   da   parte   della   Direzione    generale    per
l'approvvigionamento, l'efficienza e  la  competitivita'  energetica;
normativa  tecnica  per  gli  impianti  di  produzione,  trasporto  e
stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; 
    s)  servizi  tecnici  di  geomonitoraggio,  di   analisi   e   di
sperimentazione. 
  2. Presso la  Direzione  generale  opera,  in  qualita'  di  organo
tecnico consultivo, il  Comitato  di  emergenza  e  monitoraggio  del
sistema del gas istituito ai sensi del  decreto  del  Ministro  delle
attivita' produttive 26 settembre 2001, il Comitato  per  l'emergenza
petrolifera di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012,  n.  249,
la Commissione per gli idrocarburi e le risorse  minerarie  istituita
con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,  n.  78,
per le sue sezioni a) e b), e, ai sensi del  decreto  del  Presidente
del Consiglio del ministri 27 settembre 2016, ha sede il Comitato per
la sicurezza delle operazioni a  mare  di  cui  all'articolo  8,  del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145. 
 
          Note all'art. 9: 
 
              - Si riporta  il  titolo  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 2012, n. 249: 
                «Attuazione   della   direttiva    2009/119/CE    che
          stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di  mantenere  un
          livello  minimo  di  scorte  di  petrolio  greggio  e/o  di
          prodotti petroliferi». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2015,  n.  145,  recante  «Attuazione
          della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni
          in mare nel settore degli idrocarburi  e  che  modifica  la
          direttiva 2004/35/CE»: 
              «Art. 8 (Designazione dell'autorita' competente). -  1.
          E' istituito il Comitato per la sicurezza delle  operazioni
          a mare, di seguito "il Comitato", che svolge le funzioni di
          autorita' competente responsabile dei compiti assegnati dal
          presente decreto. Il Comitato e' composto da un esperto che
          ne  assume  la  presidenza,  nominato  dal  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere delle Commissioni
          parlamentari competenti, per una  durata  di  3  anni,  dal
          Direttore  dell'UNMIG,  dal   Direttore   della   Direzione
          generale   Protezione   natura   e   mare   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal
          Direttore  centrale  per  la  Prevenzione  e  la  Sicurezza
          Tecnica del Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco,  dal
          Comandante  generale  del  Corpo   delle   Capitanerie   di
          Porto-Guardia Costiera, dal  Sottocapo  di  Stato  Maggiore
          della Marina Militare. L'esperto e' scelto  nell'ambito  di
          professionalita'  provenienti   dal   settore   privato   o
          pubblico, compresi universita', istituti scientifici  e  di
          ricerca, con comprovata esperienza in materia di  sicurezza
          delle operazioni in mare  nel  settore  degli  idrocarburi,
          attestata  in  base  a  specifici  titoli   ed   esperienze
          professionali,  e  in  posizione  di   indipendenza   dalle
          funzioni relative allo  sviluppo  economico  delle  risorse
          naturali in mare. Il Comitato ha sede presso  il  Ministero
          dello sviluppo economico. Le articolazioni  sul  territorio
          del Comitato sono costituite da: 
                a) il Direttore della Sezione  UNMIG  competente  per
          territorio che assicura il supporto ai lavori; 
                b) il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco  o  un
          suo rappresentante; 
                c) un dirigente del Ministero dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, nominato  dal  Ministero,
          che  si  avvale  del  Direttore  del   Servizio   Emergenze
          Ambientali in mare (SEAM) dell'ISPRA; 
                d)  il  Comandante   della   Capitaneria   di   Porto
          competente per territorio  o  un  Ufficiale  superiore  suo
          rappresentante; 
                e) un Ufficiale Ammiraglio/Superiore designato  dallo
          Stato Maggiore della Marina Militare. 
              2. Alle riunioni delle articolazioni sul territorio del
          Comitato  partecipa  un  tecnico  competente   in   materia
          ambientale o mineraria,  in  rappresentanza  della  Regione
          interessata e dalla stessa designato. 
              3.  Fatto  salvo  quanto  prescritto  dai  decreti  del
          Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.  128,  e  24
          maggio 1979, n. 886, e dai decreti legislativi 25  novembre
          1996, n. 624, e 9 aprile 2008, n. 81, e ferme  restanti  le
          competenze delle Sezioni UNMIG in materia di sicurezza  dei
          luoghi di lavoro minerari e di tutela  della  salute  delle
          maestranze addette, il  Comitato  e'  responsabile  per  le
          seguenti funzioni di regolamentazione: 
                a) valutare  e  accettare  le  relazioni  sui  grandi
          rischi, valutare le comunicazioni di nuovo  progetto  e  le
          operazioni di pozzo o combinate e altri documenti di questo
          tipo   ad   esso   sottoposti,   attraverso   la   verifica
          dell'attivita' svolta dall'UNMIG ai sensi degli articoli 6,
          comma 4, 11 commi 3 e 5, 15 commi 2 e 4, e 16, commi 2 e 3,
          del presente decreto; 
                b) vigilare sul rispetto da parte degli operatori del
          presente decreto,  anche  mediante  ispezioni,  indagini  e
          misure di esecuzione; 
                c) fornire consulenza ad altre autorita' o organismi,
          compresa l'autorita' preposta al rilascio delle licenze; 
                d) elaborare piani  annuali  a  norma  dell'art.  21,
          comma 3; 
                e) elaborare relazioni; 
                f) cooperare con le  autorita'  competenti  o  con  i
          punti di contatto degli Stati membri conformemente all'art.
          27. 
              4. Delle funzioni di regolamentazione di cui  al  comma
          3, lettere a) e b), sono responsabili le articolazioni  sul
          territorio del Comitato. 
              5. Il  Comitato  opera,  nello  svolgimento  delle  sue
          funzioni di regolamentazione, in  particolare  rispetto  al
          comma  3,  lettere  a),  b)  e  c),  con  obiettivita'   ed
          indipendenza dalle funzioni di regolamentazione in  materia
          di sviluppo economico delle risorse naturali in mare, dalle
          funzioni di rilascio di licenze per le operazioni in  mare,
          nel settore degli idrocarburi e di riscossione  e  gestione
          degli introiti  derivanti  da  tali  operazioni.  Entro  60
          giorni  dall'entrata  in  vigore   del   presente   decreto
          legislativo, il Ministero dello sviluppo economico adotta i
          provvedimenti di competenza  per  apportare  le  necessarie
          modifiche  organizzative  alla  struttura  della  Direzione
          Generale per le risorse minerarie ed energetiche,  al  fine
          di garantire  l'effettiva  separazione  delle  funzioni  di
          regolamentazione in materia di sicurezza dalle funzioni  di
          regolamentazione riguardanti lo  sviluppo  economico  delle
          risorse  naturali  in  mare,  compresi  il  rilascio  delle
          licenze e la gestione dei ricavi. 
              6.   Dell'istituzione   del   Comitato,    della    sua
          organizzazione, del motivo per cui e' stato istituito e del
          modo in cui e' garantito lo svolgimento delle  funzioni  di
          regolamentazione previste al comma 1 e  il  rispetto  degli
          obblighi  previsti  al  comma  3   e'   data   informazione
          attraverso apposita pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana, nel Bollettino  Ufficiale  degli
          Idrocarburi e della Geotermia e nonche' in forma permanente
          sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico  e
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare. Le modalita' di funzionamento del  Comitato  sono
          definite con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. 
              7. Il  Comitato  si  avvale  delle  strutture  e  delle
          risorse umane delle amministrazioni che  lo  compongono,  a
          legislazione vigente. Ai componenti  del  Comitato  non  e'
          dovuto alcun  tipo  di  compenso,  gettone  di  presenza  o
          rimborso spese per lo svolgimento delle  funzioni  ad  essi
          attribuite. 
              8. Il Comitato, per  il  tramite  del  Ministero  degli
          affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,  puo'
          concludere   accordi   formali   con   pertinenti   agenzie
          dell'Unione o altri organismi,  al  fine  di  acquisire  le
          competenze specialistiche necessarie allo svolgimento delle
          sue funzioni di  regolamentazione.  Ai  fini  del  presente
          comma, un organismo non  si  ritiene  adeguato  se  la  sua
          obiettivita'  puo'  essere  compromessa  da  conflitti   di
          interesse. 
              9. Le spese sostenute dal  Comitato  nello  svolgimento
          dei propri compiti, a  norma  del  presente  decreto,  sono
          poste  a  carico  degli  operatori,  che  sono  tenuti   al
          versamento di un contributo pari all'1 per mille del valore
          delle  opere  da  realizzare.  I  proventi   sono   versati
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
          ad apposito capitolo istituito nello  stato  di  previsione
          del Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento
          delle spese relative alle attivita' del predetto  Comitato.
          Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
              10. Gli organismi componenti del Comitato esercitano le
          proprie funzioni in modo indipendente secondo le  modalita'
          stabilite dalla legge, organizzando le stesse  funzioni  in
          modo  da  evitarne  duplicazioni.  Il  Comitato,  relaziona
          annualmente al Parlamento ed alla  Commissione  europea  in
          merito all'attivita' di  regolamentazione  e  di  vigilanza
          svolta. 
              11.   All'attuazione   del   presente   articolo,    le
          amministrazioni  interessate  provvedono,  senza  nuovi   o
          maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente.».