Art. 3 
 
                    Accertamento della conoscenza 
                        della lingua francese 
 
  1. Ai fini di cui all'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre
2018, n. 11, la commissione d'esame: 
    a) ridetermina il punteggio  attribuito  alla  prova  scritta  di
francese sulla base della tabella  A  allegata  alla  predetta  legge
regionale; 
    b) formula, dopo aver attribuito il punteggio al  colloquio,  una
valutazione, espressa in decimi anche con frazioni  di  mezzo  punto,
della competenza dimostrata in lingua francese; 
    c) determina la votazione complessiva da assegnare  al  candidato
tramite la media tra  i  punteggi  di  cui  alle  lettere  a)  e  b),
arrotondando per eccesso nel caso in cui il punteggio non esprima una
votazione per numero intero o per frazioni di mezzo punto. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti alla legge della  Regione  autonoma
          Valle d'Aosta 17 dicembre 2018, n. 11, si veda  nelle  note
          alle premesse.