IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 29-sexies, comma 9-sexies, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, che prevede che, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono
stabilite le modalita' per la redazione della relazione di
riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del
medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare
riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da
ricercare con riferimento alle attivita' di cui all'allegato VIII
alla parte seconda del medesimo decreto;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 136 del 6
maggio 2014, recante «Linee guida della Commissione europea sulle
relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della
direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali»;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante
«Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 2018;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
effettuata con nota del 3 settembre 2018, ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni
1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 29-sexies,
comma 9-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
stabilisce le modalita' per la redazione della relazione di
riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del
medesimo decreto legislativo (di seguito denominata: relazione di
riferimento).
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le
installazioni collocate interamente in mare su piattaforme off-shore,
afferenti alla categoria 1.4-bis, dell'allegato VIII, alla parte
seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 29-sexies del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
aprile 2006, n. 88 - supplemento ordinario n. 96:
«Art. 29-sexies (Autorizzazione integrata ambientale).
- (Omissis).
9-sexies. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
stabilite le modalita' per la redazione della relazione di
riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), con
particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle
sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle
attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera
v-bis) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 5 (Definizioni). - (Omissis);
v-bis) relazione di riferimento: informazioni sullo
stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee, con
riferimento alla presenza di sostanze pericolose
pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto
in termini quantitativi con lo stato al momento della
cessazione definitiva delle attivita'. Tali informazioni
riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi
passati del sito, nonche', se disponibili, le misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne
illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della
relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo
conto della possibilita' di una contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose
usate, prodotte o rilasciate dall'installazione
interessata. Le informazioni definite in virtu' di altra
normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente
lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di
riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento
si terra' conto delle linee guida eventualmente emanate
dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 22, paragrafo
2, della direttiva 2010/75/UE;
(Omissis).».
- Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008
del Parlamento europeo e del Consiglio (relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento
(CE) n. 1907/2006) e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre
2008, n. L 353.
- Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
(Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 12 marzo 2003, n. 59, supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 29-sexies, comma 9-sexies, del
citato decreto legislativo n. 152, del 2006, e' riportato
nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del
citato decreto legislativo n. 152, del 2006, e' riportato
nelle note alle premesse.