Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
all'articolo 5, comma 1, e quella di cui all'articolo 268, comma 1,
lettera l), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 5 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel
seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS:
il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui
al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo
svolgimento di una verifica di assoggettabilita',
l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di
consultazioni, la valutazione del piano o del programma,
del rapporto e degli esiti delle consultazioni,
l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla
decisione ed il monitoraggio;
b) valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA:
il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui
al Titolo III della parte seconda del presente decreto,
l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto
ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle
consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto
ambientale, delle eventuali informazioni supplementari
fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni,
l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti
ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento
di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione
del progetto;
b-bis) valutazione di impatto sanitario, di seguito
VIS: elaborato predisposto dal proponente sulla base delle
linee guida adottate con decreto del Ministro della salute,
che si avvale dell'Istituto superiore di sanita', al fine
di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti,
che la realizzazione e l'esercizio del progetto puo'
procurare sulla salute della popolazione;
b-ter) valutazione d'incidenza: procedimento di
carattere preventivo al quale e' necessario sottoporre
qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze
significative su un sito o su un'area geografica proposta
come sito della rete Natura 2000, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto
degli obiettivi di conservazione del sito stesso;
c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti
e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto,
sui seguenti fattori:
popolazione e salute umana;
biodiversita', con particolare attenzione alle
specie e agli habitat protetti in virtu' della direttiva
92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
territorio, suolo, acqua, aria e clima;
beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
interazione tra i fattori sopra elencati.
Negli impatti ambientali rientrano gli effetti
derivanti dalla vulnerabilita' del progetto a rischio di
gravi incidenti o calamita' pertinenti il progetto
medesimo;
d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai
beni culturali e dai beni paesaggistici in conformita' al
disposto di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di
pianificazione e di programmazione comunque denominati,
compresi quelli cofinanziati dalla Comunita' europea,
nonche' le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorita'
a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti
da un'autorita' per essere approvati, mediante una
procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative;
f) rapporto ambientale: il documento del piano o del
programma redatto in conformita' alle previsioni di cui
all'art. 13;
g) progetto: la realizzazione di lavori di
costruzione o di altri impianti od opere e di altri
interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi
quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.
Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA gli elaborati
progettuali presentati dal proponente sono predisposti con
un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a
quello del progetto di fattibilita' come definito dall'art.
23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, o comunque con un livello tale da consentire la
compiuta valutazione degli impatti ambientali in
conformita' con quanto definito in esito alla procedura di
cui all'art. 20;
g-bis) studio preliminare ambientale: documento da
presentare per l'avvio del procedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA, contenente le informazioni sulle
caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti
significativi sull'ambiente, redatto in conformita' alle
indicazioni contenute nell'allegato IV-bis alla parte
seconda del presente decreto;
h);
i) studio di impatto ambientale: documento che
integra gli elaborati progettuali ai fini del procedimento
di VIA, redatto in conformita' alle disposizioni di cui
all'art. 22 e alle indicazioni contenute nell'allegato VII
alla parte seconda del presente decreto;
i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro
composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi
geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del
3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o
indiretta, a seguito di attivita' umana, di sostanze,
vibrazioni, calore o rumore o piu' in generale di agenti
fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che
potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita'
dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni
materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi
dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
i-quater) installazione: unita' tecnica permanente,
in cui sono svolte una o piu' attivita' elencate
all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra
attivita' accessoria, che sia tecnicamente connessa con le
attivita' svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle
emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria
l'attivita' tecnicamente connessa anche quando condotta da
diverso gestore;
i-quinquies) installazione esistente: ai fini
dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una
installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le
autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il
provvedimento positivo di compatibilita' ambientale o per
la quale, a tale data, sono state presentate richieste
complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
per il suo esercizio, a condizione che essa entri in
funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni
esistenti si qualificano come "non gia' soggette ad AIA" se
in esse non si svolgono attivita' gia' ricomprese nelle
categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto
dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;
i-sexies) nuova installazione: una installazione che
non ricade nella definizione di installazione esistente;
i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto,
da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o
infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore,
agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua
ovvero nel suolo;
i-octies) valori limite di emissione: la massa
espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la
concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non
possono essere superati in uno o piu' periodi di tempo. I
valori limite di emissione possono essere fissati anche per
determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze,
indicate nell'allegato X. I valori limite di emissione
delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente
previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle
emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non
devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto
concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una
stazione di depurazione puo' essere preso in considerazione
nella determinazione dei valori limite di emissione
dall'impianto, a condizione di garantire un livello
equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e
di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente,
fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla
parte terza del presente decreto;
i-nonies) norma di qualita' ambientale: la serie di
requisiti, inclusi gli obiettivi di qualita', che
sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o
in una specifica parte di esso, come stabilito nella
normativa vigente in materia ambientale;
l) modifica: la variazione di un piano, programma,
impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli
impianti e dei progetti, le variazioni delle loro
caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro
potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o
di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del
funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto,
dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che,
secondo l'autorita' competente, producano effetti negativi
e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In
particolare, con riferimento alla disciplina
dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna
attivita' per la quale l'allegato VIII indica valori di
soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che
dia luogo ad un incremento del valore di una delle
grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore
della soglia stessa;
l-ter) migliori tecniche disponibili (best available
techniques - BAT): la piu' efficiente e avanzata fase di
sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio
indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a
costituire, in linea di massima, la base dei valori limite
di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione
intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a
ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto
sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le
migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in
particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si
intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le
modalita' di progettazione, costruzione, manutenzione,
esercizio e chiusura dell'impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala
che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente
e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto
industriale, prendendo in considerazione i costi e i
vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno
applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il
gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere
un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo
complesso;
l-ter.1) "documento di riferimento sulle BAT" o
"BREF": documento pubblicato dalla Commissione europea ai
sensi dell'art. 13, paragrafo 6, della direttiva
2010/75/UE;
l-ter.2) "conclusioni sulle BAT": un documento
adottato secondo quanto specificato all'art. 13, paragrafo
5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le
parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni
per valutarne l'applicabilita', i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili, il
monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e,
se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;
l-ter.4) "livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili" o "BAT-AEL": intervalli di
livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio
normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una
combinazione di migliori tecniche disponibili, come
indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media
in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni
di riferimento specifiche;
l-ter.5) "tecnica emergente": una tecnica innovativa
per un'attivita' industriale che, se sviluppata
commercialmente, potrebbe assicurare un piu' elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o
almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e
maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche
disponibili esistenti;
m) verifica di assoggettabilita' a VIA di un
progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove
previsto, se un progetto determina potenziali impatti
ambientali significativi e negativi e deve essere quindi
sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni
di cui al Titolo III della parte seconda del presente
decreto;
m-bis) verifica di assoggettabilita' di un piano o
programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove
previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche,
possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono
essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le
disposizioni del presente decreto considerato il diverso
livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate;
m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio
con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la
fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorita'
competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti
delle consultazioni;
n) provvedimento di verifica di assoggettabilita' a
VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante
dell'autorita' competente che conclude il procedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA;
o) provvedimento di VIA: il provvedimento motivato,
obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione
dell'autorita' competente in merito agli impatti ambientali
significativi e negativi del progetto, adottato sulla base
dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni
pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il
provvedimento che autorizza l'esercizio di una
installazione rientrante fra quelle di cui all'art. 4,
comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate
condizioni che devono garantire che l'installazione sia
conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini
dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al
perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4, comma 4,
lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale puo'
valere per una o piu' installazioni o parti di esse che
siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo
gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione
siano gestite da gestori differenti, le relative
autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente
coordinate a livello istruttorio;
o-ter) condizione ambientale del provvedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA: prescrizione
vincolante, se richiesta dal proponente, relativa alle
caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste
per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e
negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo
di verifica di assoggettabilita' a VIA;
o-quater) condizione ambientale del provvedimento di
VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al
provvedimento di VIA che definisce i requisiti per la
realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative
attivita', ovvero le misure previste per evitare,
prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti
ambientali significativi e negativi nonche', ove opportuno,
le misure di monitoraggio;
o-quinquies) autorizzazione: il provvedimento che
abilita il proponente a realizzare il progetto;
p) autorita' competente: la pubblica amministrazione
cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA, l'elaborazione del parere
motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e
l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti
ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
o del provvedimento comunque denominato che autorizza
l'esercizio;
q) autorita' procedente: la pubblica amministrazione
che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni
del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto
che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto
pubblico o privato, la pubblica amministrazione che
recepisce, adotta o approva il piano, programma;
r) proponente: il soggetto pubblico o privato che
elabora il piano, programma o progetto soggetto alle
disposizioni del presente decreto;
r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica
che detiene o gestisce, nella sua totalita' o in parte,
l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un
potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei
medesimi;
s) soggetti competenti in materia ambientale: le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le
loro specifiche competenze o responsabilita' in campo
ambientale, possono essere interessate agli impatti
sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o
progetti;
t) consultazione: l'insieme delle forme di
informazione e partecipazione, anche diretta, delle
amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato
nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani,
programmi e progetti;
u) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche
nonche', ai sensi della legislazione vigente, le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o
puo' subire gli effetti delle procedure decisionali in
materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure;
ai fini della presente definizione le organizzazioni non
governative che promuovono la protezione dell'ambiente e
che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale
vigente, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono considerate come aventi interesse;
v-bis) relazione di riferimento: informazioni sullo
stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee, con
riferimento alla presenza di sostanze pericolose
pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto
in termini quantitativi con lo stato al momento della
cessazione definitiva delle attivita'. Tali informazioni
riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi
passati del sito, nonche', se disponibili, le misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne
illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della
relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo
conto della possibilita' di una contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose
usate, prodotte o rilasciate dall'installazione
interessata. Le informazioni definite in virtu' di altra
normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente
lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di
riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento
si terra' conto delle linee guida eventualmente emanate
dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 22, paragrafo
2, della direttiva 2010/75/UE;
v-ter) acque sotterranee: acque sotterranee quali
definite all'art. 74, comma 1, lettera l);
v-quater) suolo: lo strato piu' superficiale della
crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la
superficie. Il suolo e' costituito da componenti minerali,
materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli
fini dell'applicazione della Parte Terza, l'accezione del
termine comprende, oltre al suolo come precedentemente
definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e
le opere infrastrutturali;
v-quinquies) ispezione ambientale: tutte le azioni,
ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e
controlli delle relazioni interne e dei documenti di
follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle
tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale
dell'installazione, intraprese dall'autorita' competente o
per suo conto al fine di verificare e promuovere il
rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle
installazioni, nonche', se del caso, monitorare l'impatto
ambientale di queste ultime;
v-sexies) pollame: il pollame quale definito all'art.
2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 3 marzo 1993, n. 587;
v-septies) combustibile: qualsiasi materia
combustibile solida, liquida o gassosa, che la norma
ammette possa essere combusta per utilizzare l'energia
liberata dal processo;
v-octies) sostanze pericolose: le sostanze o miscele,
come definite all'art. 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE)
n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dell'art. 3 del
medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si applica
la definizione di cui all'art. 74, comma 2, lettera ee).».
- Si riporta il testo dell'art. 268, comma 1, lettera
l) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 268 (Definizioni). - (Omissis);
l) impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme
di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in
modo autonomo una specifica attivita', anche nell'ambito di
un ciclo piu' ampio;
(Omissis).».