Art. 3
Obbligo di presentazione della relazione di riferimento
1. Ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, unitamente alla domanda di autorizzazione integrata
ambientale e' presentata la relazione di riferimento relativa:
a) agli impianti elencati nell'Allegato XII, alla parte seconda,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai punti 1, 3, 4 e 5;
b) agli impianti di cui al punto 2 dell'Allegato XII, alla parte
seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove tali
impianti siano alimentati, anche solo parzialmente, da combustibili
diversi dal gas naturale;
c) alle installazioni per le quali e' verificata la sussistenza
dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi
dell'articolo 4.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 29-ter del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 29-ter (Domanda di autorizzazione integrata
ambientale). - 1. Ai fini dell'esercizio delle nuove
installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale
e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle
installazioni esistenti alle disposizioni del presente
decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale di cui all'art. 29-sexies. Fatto salvo
quanto disposto al comma 4 e ferme restando le informazioni
richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e
rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) descrizione dell'installazione e delle sue
attivita', specificandone tipo e portata;
b) descrizione delle materie prime e ausiliarie,
delle sostanze e dell'energia usate o prodotte
dall'installazione;
c) descrizione delle fonti di emissione
dell'installazione;
d) descrizione dello stato del sito di ubicazione
dell'installazione;
e) descrizione del tipo e dell'entita' delle
prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto
ambientale nonche' un'identificazione degli effetti
significativi delle emissioni sull'ambiente;
f) descrizione della tecnologia e delle altre
tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni
dall'installazione oppure, qualora cio' non fosse
possibile, per ridurle;
g) descrizione delle misure di prevenzione, di
preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di
recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;
h) descrizione delle misure previste per controllare
le emissioni nell'ambiente nonche' le attivita' di
autocontrollo e di controllo programmato che richiedono
l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di
cui all'art. 29-decies, comma 3;
i) descrizione delle principali alternative alla
tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in
esame dal gestore in forma sommaria;
l) descrizione delle altre misure previste per
ottemperare ai principi di cui all'art. 6, comma 16;
m) se l'attivita' comporta l'utilizzo, la produzione
o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della
possibilita' di contaminazione del suolo e delle acque
sotterrane nel sito dell'installazione, una relazione di
riferimento elaborata dal gestore prima della messa in
esercizio dell'installazione o prima del primo
aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale
l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorita'
competente esamina la relazione disponendo
nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove
ritenuto necessario ai fini della sua validazione,
ulteriori e specifici approfondimenti.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale
deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di
cui alle lettere da a) a m) del comma 1 e l'indicazione
delle informazioni che ad avviso del gestore non devono
essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale,
commerciale o personale, di tutela della proprieta'
intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute
nell'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica
sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il
richiedente fornisce all'autorita' competente anche una
versione della domanda priva delle informazioni riservate,
ai fini dell'accessibilita' al pubblico.
3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite
secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente
alle norme previste sui rischi di incidente rilevante
connessi a determinate attivita' industriali, o secondo la
norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti
registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 e
successive modifiche, nonche' altre informazioni fornite
secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o piu'
requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, tali
dati possono essere utilizzati ai fini della presentazione
della domanda e possono essere inclusi nella domanda o
essere ad essa allegati.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione della
domanda, l'autorita' competente verifica la completezza
della stessa e della documentazione allegata. Qualora
queste risultino incomplete, l'autorita' competente ovvero,
nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione
di cui all'art. 8-bis potra' chiedere apposite
integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta
giorni per la presentazione della documentazione
integrativa. In tal caso i termini del procedimento si
intendono interrotti fino alla presentazione della
documentazione integrativa. Qualora entro il termine
indicato il proponente non depositi la documentazione
completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende
ritirata. E' fatta salva la facolta' per il proponente di
richiedere una proroga del termine per la presentazione
della documentazione integrativa in ragione della
complessita' della documentazione da presentare.».