Art. 3 
 
       Obbligo di presentazione della relazione di riferimento 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, unitamente alla  domanda  di  autorizzazione  integrata
ambientale e' presentata la relazione di riferimento relativa: 
    a) agli impianti elencati nell'Allegato XII, alla parte  seconda,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai punti 1, 3, 4 e 5; 
    b) agli impianti di cui al punto 2 dell'Allegato XII, alla  parte
seconda, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  ove  tali
impianti siano alimentati, anche solo parzialmente,  da  combustibili
diversi dal gas naturale; 
    c) alle installazioni per le quali e' verificata  la  sussistenza
dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi
dell'articolo 4. 
 
          Note all'art. 3: 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  29-ter  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art.  29-ter  (Domanda  di  autorizzazione   integrata
          ambientale).  -  1.  Ai  fini  dell'esercizio  delle  nuove
          installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale
          e dell'adeguamento del funzionamento degli  impianti  delle
          installazioni  esistenti  alle  disposizioni  del  presente
          decreto,  si  provvede  al   rilascio   dell'autorizzazione
          integrata ambientale di cui all'art. 29-sexies. Fatto salvo
          quanto disposto al comma 4 e ferme restando le informazioni
          richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo  e
          rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni: 
                a)  descrizione  dell'installazione   e   delle   sue
          attivita', specificandone tipo e portata; 
                b) descrizione  delle  materie  prime  e  ausiliarie,
          delle   sostanze   e   dell'energia   usate   o    prodotte
          dall'installazione; 
                c)   descrizione    delle    fonti    di    emissione
          dell'installazione; 
                d) descrizione dello stato  del  sito  di  ubicazione
          dell'installazione; 
                e)  descrizione  del  tipo   e   dell'entita'   delle
          prevedibili emissioni dell'installazione in  ogni  comparto
          ambientale   nonche'   un'identificazione   degli   effetti
          significativi delle emissioni sull'ambiente; 
                f)  descrizione  della  tecnologia  e   delle   altre
          tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni
          dall'installazione   oppure,   qualora   cio'   non   fosse
          possibile, per ridurle; 
                g)  descrizione  delle  misure  di  prevenzione,   di
          preparazione  per  il  riutilizzo,  di  riciclaggio  e   di
          recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione; 
                h) descrizione delle misure previste per  controllare
          le  emissioni  nell'ambiente  nonche'   le   attivita'   di
          autocontrollo e di  controllo  programmato  che  richiedono
          l'intervento dell'ente responsabile degli  accertamenti  di
          cui all'art. 29-decies, comma 3; 
                i)  descrizione  delle  principali  alternative  alla
          tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese  in
          esame dal gestore in forma sommaria; 
                l)  descrizione  delle  altre  misure  previste   per
          ottemperare ai principi di cui all'art. 6, comma 16; 
                m) se l'attivita' comporta l'utilizzo, la  produzione
          o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto  conto  della
          possibilita' di contaminazione  del  suolo  e  delle  acque
          sotterrane nel sito dell'installazione,  una  relazione  di
          riferimento elaborata dal  gestore  prima  della  messa  in
          esercizio   dell'installazione   o    prima    del    primo
          aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la  quale
          l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorita'
          competente     esamina     la     relazione      disponendo
          nell'autorizzazione  o  nell'atto  di  aggiornamento,   ove
          ritenuto  necessario  ai  fini   della   sua   validazione,
          ulteriori e specifici approfondimenti. 
              2. La domanda di  autorizzazione  integrata  ambientale
          deve contenere anche una sintesi non tecnica  dei  dati  di
          cui alle lettere da a) a m) del  comma  1  e  l'indicazione
          delle informazioni che ad avviso  del  gestore  non  devono
          essere diffuse per  ragioni  di  riservatezza  industriale,
          commerciale  o  personale,  di  tutela   della   proprieta'
          intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni  contenute
          nell'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica
          sicurezza  o  di  difesa  nazionale.  In   tale   caso   il
          richiedente fornisce  all'autorita'  competente  anche  una
          versione della domanda priva delle informazioni  riservate,
          ai fini dell'accessibilita' al pubblico. 
              3. Qualora le informazioni  e  le  descrizioni  fornite
          secondo un rapporto di sicurezza,  elaborato  conformemente
          alle norme  previste  sui  rischi  di  incidente  rilevante
          connessi a determinate attivita' industriali, o secondo  la
          norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per  i  siti
          registrati ai sensi del  regolamento  (CE)  n.  761/2001  e
          successive modifiche, nonche'  altre  informazioni  fornite
          secondo qualunque altra normativa, rispettino  uno  o  piu'
          requisiti di cui al comma 1  del  presente  articolo,  tali
          dati possono essere utilizzati ai fini della  presentazione
          della domanda e possono  essere  inclusi  nella  domanda  o
          essere ad essa allegati. 
              4.  Entro  trenta  giorni  dalla  presentazione   della
          domanda, l'autorita'  competente  verifica  la  completezza
          della  stessa  e  della  documentazione  allegata.  Qualora
          queste risultino incomplete, l'autorita' competente ovvero,
          nel caso di impianti di competenza statale, la  Commissione
          di   cui   all'art.   8-bis   potra'   chiedere    apposite
          integrazioni, indicando un termine non inferiore  a  trenta
          giorni   per   la   presentazione   della    documentazione
          integrativa. In tal caso  i  termini  del  procedimento  si
          intendono  interrotti   fino   alla   presentazione   della
          documentazione  integrativa.  Qualora  entro   il   termine
          indicato  il  proponente  non  depositi  la  documentazione
          completa degli  elementi  mancanti,  l'istanza  si  intende
          ritirata. E' fatta salva la facolta' per il  proponente  di
          richiedere una proroga del  termine  per  la  presentazione
          della   documentazione   integrativa   in   ragione   della
          complessita' della documentazione da presentare.».