Art. 4 
 
               Verifica della sussistenza dell'obbligo 
           di presentazione della relazione di riferimento 
 
  1. Fuori dai casi  in  cui  la  presentazione  della  relazione  di
riferimento e'  obbligatoria  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,
lettere a) e b), la sussistenza dell'obbligo di  presentazione  della
relazione di riferimento e' verificata applicando la procedura di cui
all'Allegato 1. E' fatta salva la facolta' del gestore di  presentare
comunque la relazione di riferimento. 
  2. Se all'esito della verifica di cui al comma 1  emerge  l'obbligo
di presentare la relazione di riferimento, tale relazione costituisce
parte integrante della domanda di autorizzazione integrata ambientale
da  presentare  all'autorita'  competente,   individuata   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 1,  lettera  p),  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 (di seguito denominata: Autorita' competente). 
  3.  Ove  all'esito  della  verifica  di  cui  al  comma  1   emerga
l'insussistenza  dell'obbligo   di   presentare   la   relazione   di
riferimento, il gestore presenta all'Autorita' competente, unitamente
alla domanda di autorizzazione integrata  ambientale,  una  relazione
sugli esiti della procedura  di  cui  all'Allegato  1,  corredata  da
idonea documentazione tecnica comprovante le informazioni  e  i  dati
richiesti  ai  sensi  dell'Allegato  1.  Si   applica   il   disposto
dell'articolo 29-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152. 
  4.  In  caso  di  modifiche  sostanziali,   l'aggiornamento   della
relazione di riferimento, ovvero degli esiti della  verifica  di  cui
all'articolo 4, sono trasmessi all'autorita' competente  quali  parti
integranti della nuova domanda da presentare ai  sensi  dell'articolo
29-nonies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
          Note all'art. 4: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera  p)
          del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 5 (Definizioni). - (Omissis); 
                p) autorita' competente: la pubblica  amministrazione
          cui compete l'adozione del  provvedimento  di  verifica  di
          assoggettabilita'  a   VIA,   l'elaborazione   del   parere
          motivato, nel caso di valutazione di piani e  programmi,  e
          l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso  di  progetti
          ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
          o  del  provvedimento  comunque  denominato  che  autorizza
          l'esercizio; 
              (Omissis).». 
              - Il  testo  dell'art.  29-ter,  comma  4,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del  2006,  e'  riportato  nelle
          note all'art. 3. 
              - Si riporta il testo dell'art. 29-nonies, comma 2, del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 29-nonies (Modifica degli impianti  o  variazione
          del gestore). - (Omissis). 
              2. Nel caso in cui le modifiche progettate,  ad  avviso
          del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma
          1, risultino sostanziali, il  gestore  invia  all'autorita'
          competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da
          una   relazione   contenente   un    aggiornamento    delle
          informazioni di cui  all'art.  29-ter,  commi  1  e  2.  Si
          applica quanto previsto dagli articoli 29-ter  e  29-quater
          in quanto compatibile. 
              (Omissis).».