Art. 4 Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento 1. Fuori dai casi in cui la presentazione della relazione di riferimento e' obbligatoria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento e' verificata applicando la procedura di cui all'Allegato 1. E' fatta salva la facolta' del gestore di presentare comunque la relazione di riferimento. 2. Se all'esito della verifica di cui al comma 1 emerge l'obbligo di presentare la relazione di riferimento, tale relazione costituisce parte integrante della domanda di autorizzazione integrata ambientale da presentare all'autorita' competente, individuata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito denominata: Autorita' competente). 3. Ove all'esito della verifica di cui al comma 1 emerga l'insussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento, il gestore presenta all'Autorita' competente, unitamente alla domanda di autorizzazione integrata ambientale, una relazione sugli esiti della procedura di cui all'Allegato 1, corredata da idonea documentazione tecnica comprovante le informazioni e i dati richiesti ai sensi dell'Allegato 1. Si applica il disposto dell'articolo 29-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 4. In caso di modifiche sostanziali, l'aggiornamento della relazione di riferimento, ovvero degli esiti della verifica di cui all'articolo 4, sono trasmessi all'autorita' competente quali parti integranti della nuova domanda da presentare ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera p) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 5 (Definizioni). - (Omissis); p) autorita' competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio; (Omissis).». - Il testo dell'art. 29-ter, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 3. - Si riporta il testo dell'art. 29-nonies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 29-nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore). - (Omissis). 2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorita' competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile. (Omissis).».