Art. 5 
 
           Contenuti minimi della relazione di riferimento 
 
  1. La relazione di riferimento e' redatta tenendo conto delle Linee
guida emanate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva
2010/75/UE (di seguito denominate: Linee guida), e contiene almeno le
informazioni di cui all'Allegato 2. 
  2. Le informazioni sullo stato di qualita' del suolo e delle  acque
sotterranee, con riferimento alla  presenza  di  sostanze  pericolose
pertinenti, sono acquisite, valutate ed elaborate conformemente  alle
indicazioni delle Linee guida e a quelle di cui all'Allegato 3. 
  3. Per le discariche di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36, i  contenuti  minimi  per  la  redazione  della  relazione  di
riferimento sono quelli specificati nell'articolo 8, comma 1, lettera
d) del medesimo decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
    Roma, 15 aprile 2019 
 
                                                   Il Ministro: Costa 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2019 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 2917 
 
          Note all'art. 5: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 22, paragrafo 2,  della
          direttiva  n.  2010/75/UE  del  24   novembre   2010,   del
          Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle  emissioni
          industriali    (prevenzione    e    riduzione     integrate
          dell'inquinamento) pubblicata nella  G.U.U.E.  17  dicembre
          2010, n. L 334.: 
              «Art. 22 (Chiusura del sito). - (Omissis). 
              2.   Quando   l'attivita'   comporta   l'utilizzo,   la
          produzione o lo scarico di sostanze  pericolose  e,  tenuto
          conto della possibilita'  di  contaminazione  del  suolo  e
          delle acque sotterranee  nel  sito  dell'installazione,  il
          gestore elabora e trasmette  all'autorita'  competente  una
          relazione di riferimento  prima  della  messa  in  servizio
          dell'installazione     o      prima      dell'aggiornamento
          dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione, per  la
          prima volta dopo il 7 gennaio 2013. 
              La relazione di riferimento  contiene  le  informazioni
          necessarie per determinare lo stato di  contaminazione  del
          suolo e delle acque sotterranee al fine  di  effettuare  un
          raffronto in termini quantitativi con lo stato  al  momento
          della cessazione definitiva delle attivita'  ai  sensi  del
          paragrafo 3. 
              La relazione di riferimento contiene almeno le seguenti
          informazioni: 
                a) informazioni sull'uso attuale e,  se  disponibili,
          sugli usi passati del sito; 
                b) se disponibili, le informazioni esistenti relative
          alle  misurazioni  effettuate  sul  suolo  e  sulle   acque
          sotterranee  che  ne  illustrino  lo   stato   al   momento
          dell'elaborazione  della  relazione  o,   in   alternativa,
          relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo  e  sulle
          acque sotterranee tenendo conto della possibilita'  di  una
          contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte
          delle sostanze  pericolose  usate,  prodotte  o  rilasciate
          dall'installazione interessata. 
              Se le informazioni fornite in virtu' di altre normative
          nazionali o dell'Unione soddisfano i requisiti  di  cui  al
          presente  paragrafo,  tali  informazioni   possono   essere
          incluse  o   allegate   alla   relazione   di   riferimento
          presentata. 
              La Commissione puo' fissare linee guida  in  merito  al
          contenuto della relazione di riferimento. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, lettera  d)
          del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36  (Attuazione
          della direttiva  1999/31/CE  relativa  alle  discariche  di
          rifiuti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12  marzo
          2003, n. 59, supplemento ordinario: 
              «Art. 8 (Domanda di autorizzazione). - (Omissis); 
                d)  la  descrizione  del  sito,   ivi   comprese   le
          caratteristiche idrogeologiche, geologiche  e  geotecniche,
          corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una
          dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di
          campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al
          decreto ministeriale 11 marzo 1988 del Ministro dei  lavori
          pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1°
          giugno 1988; 
              (Omissis).».