IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni,
recante  «Riforma  delle  Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei  Conservatori  di
musica e degli Istituti musicali pareggiati»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante   «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», ed in particolare l'articolo 17, commi  3  e
4; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 «Recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti», ed in  particolare  l'articolo  1,
comma 27, il quale prevede che «Nelle more della ridefinizione  delle
procedure per  la  rielezione  del  Consiglio  nazionale  per  l'alta
formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti  adottati
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  in
mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei  casi  esplicitamente
previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre  1999,  n.
508, sono perfetti ed efficaci»; 
  Visto  il  decreto-legge  10  novembre  2008,   n.   180,   recante
«Disposizioni urgenti per il diritto allo studio,  la  valorizzazione
del merito e la qualita' del sistema universitario e della  ricerca»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n.  1,  ed
in  particolare  l'articolo  3-quinquies.  il   quale   prevede   che
«Attraverso  appositi  decreti  ministeriali  emanati  in  attuazione
dell'articolo 9 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  8  luglio  2005,  n.  212,  sono  determinati  gli
obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i  quali
l'autonomia  delle  istituzioni   individua   gli   insegnamenti   da
attivare»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2003,
n. 132 recante «Regolamento sui criteri  per  l'autonomia  statutaria
regolamentare  e  organizzativa  delle   istituzioni   artistiche   e
musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005,  n.
212 concernente «Regolamento recante disciplina  per  la  definizione
degli ordinamenti didattici  delle  Istituzioni  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica», ed  in  particolare  l'articolo  5,
comma  1,  il  quale  stabilisce  che  «L'offerta   formativa   delle
istituzioni e' articolata nei corsi di vario livello  afferenti  alle
scuole. In sede di prima  applicazione  le  scuole  sono  individuate
nella allegata tabella A. Con  successivo  regolamento  ministeriale,
sentito il CNAM, si provvede alle  modifiche  ed  integrazioni  della
tabella A, anche in relazione alle innovazioni didattiche connesse  a
nuovi corsi di studio individuati in  sede  di  programmazione  e  di
sviluppo del sistema». 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati  definiti
i settori artistico-disciplinari,  con  le  relative  declaratorie  e
campi disciplinari di competenza raggruppati in aree  omogenee  delle
Accademie di belle arti; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  30  settembre  2009,  n.  123,  che   definisce   gli
ordinamenti didattici dei corsi di studio per  il  conseguimento  del
diploma accademico di primo livello delle Accademie di belle arti; 
  Considerato  che  il  Consiglio  nazionale  per  l'alta  formazione
artistica  e  musicale,   costituito   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca  del  16  febbraio  2007,  e'  stato
prorogato sino al 31 dicembre 2012 e che, non essendo stata  prevista
una proroga ulteriore, e' decaduto il 15 febbraio 2013; 
  Visto il decreto dipartimentale n. 2326 del 19 ottobre 2015 con cui
e'  stata  costituita,  presso  il  Dipartimento   della   formazione
superiore  e  per   la   ricerca   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, una  Commissione  che,  nelle  more
della ridefinizione delle procedure per la rielezione  del  Consiglio
nazionale per l'alta  formazione  artistica  e  musicale,  svolge  le
valutazioni tecniche relative agli ordinamenti  didattici  dei  corsi
delle Istituzioni dell'alta formazione artistica e  musicale  di  cui
all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n.  508  e  delle  altre
Istituzioni non statali, per le finalita' di cui agli articoli  10  e
11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; 
  Considerata la richiesta presentata dalla Conferenza nazionale  dei
direttori delle Accademie di belle arti, di attivare, all'interno del
Dipartimento di progettazione e  arti  applicate,  una  nuova  Scuola
denominata «Cinema, Fotografia, Audiovisivo»; 
  Visto il parere espresso dalla citata Commissione nel verbale n. 34
del 20 giugno 2018; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2019; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri  ai
sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  con
nota n. 4981 del 20 maggio 2019; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
    Istituzione della «Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo» 
 
  1. Nella tabella  A,  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, nell'ambito  della  classificazione
relativa  alle  Accademie  di  belle  arti,  e'  inserita  la  scuola
denominata «Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo», afferente  al
Dipartimento di progettazione e arti applicate. 
  2. L'allegata tabella  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto, come modificata dal comma 1, sostituisce la tabella
A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio  2005,
n. 212. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - La legge  21  dicembre  1999  n.  508,  e  successive
          modificazioni, recante «Riforma delle  Accademie  di  Belle
          Arti, dell'Accademia  Nazionale  di  Danza,  dell'Accademia
          Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti  Superiori  per
          le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli
          Istituti Musicali Pareggiati» e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2. 
              - Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17  della  legge
          23  agosto  1998,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 27, della legge 13  luglio
          2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e
          formazione e delega  per  il  riordino  delle  disposizioni
          legislative vigenti), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          15 luglio 2015, n. 162, S.O.: 
              «27. Nelle more della ridefinizione delle procedure per
          la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione
          artistica e musicale, gli atti e i  provvedimenti  adottati
          dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio,  nei
          casi esplicitamente  previsti  dall'articolo  3,  comma  1,
          della legge 21 dicembre 1999,  n.  508,  sono  perfetti  ed
          efficaci.». 
              - Si riporta l'art. 3-quinquies  del  decreto-legge  10
          novembre 2008, n. 180 (Disposizioni urgenti per il  diritto
          allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita' del
          sistema universitario e  della  ricerca),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2008, n. 263, S.O.: 
              «Art.  3-quinquies   (Definizione   degli   ordinamenti
          didattici delle istituzioni di alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica). -  1.  Attraverso  appositi  decreti
          ministeriali  emanati  in  attuazione   dell'art.   9   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 8 luglio 2005,  n.  212,  sono  determinati  gli
          obiettivi  formativi  e  i  settori  artistico-disciplinari
          entro i quali l'autonomia delle istituzioni  individua  gli
          insegnamenti da attivare.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          febbraio  2003,  n.  132  (Regolamento  sui   criteri   per
          l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa  delle
          istituzioni artistiche e musicali, a norma della  legge  21
          dicembre  1999  n.  508),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 13 giugno 2003, n. 135. 
              - Si  riporta  l'art.  5,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  8  luglio   2005,   n.   212
          (Regolamento recante disciplina per  la  definizione  degli
          ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 18 ottobre 2005, n. 243, S.O.: 
              «Art. 5 (Ordinamento didattico generale e scuole). - 1.
          L'offerta formativa delle  istituzioni  e'  articolata  nei
          corsi di vario livello afferenti alle scuole.  In  sede  di
          prima  applicazione  le  scuole  sono   individuate   nella
          allegata   tabella   A.    Con    successivo    regolamento
          ministeriale, sentito il CNAM, si provvede  alle  modifiche
          ed integrazioni della tabella A, anche  in  relazione  alle
          innovazioni didattiche connesse a  nuovi  corsi  di  studio
          individuati in sede di programmazione  e  di  sviluppo  del
          sistema.». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Per i riferimenti relativi al decreto del  Presidente
          della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, si veda nelle  note
          alle premesse.