Art. 2
Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica
1. Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° settembre del
primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente
legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione e' istituito
l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la
conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali,
economici, giuridici, civici e ambientali della societa'. Iniziative
di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate
dalla scuola dell'infanzia.
2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione
promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all'articolo
18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, le parole: «di competenze linguistiche» sono sostituite dalle
seguenti: «di competenze civiche, linguistiche».
3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto
l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone
anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non puo' essere
inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il
predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota
di autonomia utile per modificare il curricolo.
4. Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale
dell'educazione civica e' affidato, in contitolarita', a docenti
sulla base del curricolo di cui al comma 3. Le istituzioni
scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Nelle
scuole del secondo ciclo, l'insegnamento e' affidato ai docenti
abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche,
ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia.
5. Per ciascuna classe e' individuato, tra i docenti a cui e'
affidato l'insegnamento dell'educazione civica, un docente con
compiti di coordinamento.
6. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica e' oggetto
delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il
docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto
espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui
e' affidato l'insegnamento dell'educazione civica.
7. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la
coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, ne'
ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio
previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di
coordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennita',
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che
la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a
carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
9. A decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico
successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati
l'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nonche' il
comma 4 dell'articolo 2 e il comma 10 dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 18, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo
2003, n. 53», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
novembre 2005, n. 257, supplemento ordinario:
«Art. 18 (Livelli essenziali dei percorsi). - 1. Allo
scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e
professionale di cui all'art. 1, comma 5, le regioni
assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi:
(Omissis).
b) l'acquisizione, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche,
tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a
tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee
al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo
educativo, culturale e professionale dello studente,
nonche' di competenze professionali mirate in relazione al
livello del titolo cui si riferiscono;
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante
«Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma
dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13
luglio 2015, n. 107» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 maggio 2017, n. 112, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme
vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori
modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2
e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
n. 169) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto
2009, n. 191.
- Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 1° settembre
2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2008, n. 169, recante «Disposizioni urgenti in
materia di istruzione e universita'», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230:
«Art. 1 (Cittadinanza e Costituzione). - 1. A
decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre
ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'art. 11 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di
sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di
istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a
"Cittadinanza e Costituzione", nell'ambito delle aree
storico-geografica e storico-sociale e del monte ore
complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe
sono avviate nella scuola dell'infanzia.
1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del
pluralismo istituzionale, definito dalla Carta
costituzionale, sono altresi' attivate iniziative per lo
studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia
ordinaria e speciale.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede
entro i limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- Si riportano l'art. 2, comma 4 e l'art. 17, comma 10,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante
«Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma
dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13
luglio 2015, n. 107», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 maggio 2017, n. 112, supplemento ordinario:
«Art. 2 (Valutazione nel primo ciclo). - (Omissis).
4. Sono oggetto di valutazione le attivita' svolte
nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione", fermo quanto
previsto all'art. 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169.
(Omissis).».
«Art. 17 (Prove di esame). - (Omissis).
10. Il colloquio accerta altresi' le conoscenze e
competenze maturate dal candidato nell'ambito delle
attivita' relative a "Cittadinanza e Costituzione", fermo
quanto previsto all'art. 1 del decreto-legge 1° settembre
2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel documento del consiglio
di classe di cui al comma 1.».