Art. 5
Educazione alla cittadinanza digitale
1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione
civica, di cui all' articolo 2, e' prevista l'educazione alla
cittadinanza digitale.
2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa
erogata nell'ambito dell'insegnamento di cui al comma 1 prevede
almeno le seguenti abilita' e conoscenze digitali essenziali, da
sviluppare con gradualita' tenendo conto dell'eta' degli alunni e
degli studenti:
a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la
credibilita' e l'affidabilita' delle fonti di dati, informazioni e
contenuti digitali;
b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare
i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un
determinato contesto;
c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso
l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare
opportunita' di crescita personale e di cittadinanza partecipativa
attraverso adeguate tecnologie digitali;
d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito
dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in
ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico
specifico ed essere consapevoli della diversita' culturale e
generazionale negli ambienti digitali;
e) creare e gestire l'identita' digitale, essere in grado di
proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si
producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi,
rispettare i dati e le identita' altrui; utilizzare e condividere
informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli
altri;
f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza
applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati
personali;
g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi
per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico;
essere in grado di proteggere se' e gli altri da eventuali pericoli
in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie
digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione
sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al
bullismo e al cyberbullismo.
3. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, di
diffonderne la conoscenza tra i soggetti interessati e di valutare
eventuali esigenze di aggiornamento, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca convoca almeno ogni due anni la
Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente
digitale, istituita presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ai sensi del decreto di cui al comma
4.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca sono determinati i criteri di composizione e le
modalita' di funzionamento della Consulta di cui al comma 3, in modo
da assicurare la rappresentanza degli studenti, degli insegnanti,
delle famiglie e degli esperti del settore. L'Autorita' garante per
l'infanzia e l'adolescenza designa un componente della Consulta.
5. La Consulta di cui al comma 3 presenta periodicamente al
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca una
relazione sullo stato di attuazione del presente articolo e segnala
eventuali iniziative di modificazione che ritenga opportune.
6. La Consulta di cui al comma 3 opera in coordinamento con il
tavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 29
maggio 2017, n. 71.
7. Per l'attivita' prestata nell'ambito della Consulta, ai suoi
componenti non sono dovuti compensi, indennita', gettoni di presenza
o altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi di spese.
Note all'art. 5:
- Si riporta l'art. 3 della legge 29 maggio 2017, n.
71, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3
giugno 2017, n. 127:
«Art. 3 (Piano di azione integrato). - 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il
contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte
rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero della salute, della Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza,
del Comitato di applicazione del codice di
autoregolamentazione media e minori, del Garante per la
protezione dei dati personali, di associazioni con
comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei
minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere,
degli operatori che forniscono servizi di social networking
e degli altri operatori della rete internet, una
rappresentanza delle associazioni studentesche e dei
genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel
contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che
partecipano ai lavori del tavolo non e' corrisposto alcun
compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o
emolumento comunque denominato.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo
insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto
e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle
direttive europee in materia e nell'ambito del programma
pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione
1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati
finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e,
anche avvalendosi della collaborazione con la polizia
postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia,
al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.
3. Il piano di cui al comma 2 e' integrato, entro il
termine previsto dal medesimo comma, con il codice di
co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del
cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che
forniscono servizi di social networking e gli altri
operatori della rete internet. Con il predetto codice e'
istituito un comitato di monitoraggio al quale e' assegnato
il compito di identificare procedure e formati standard per
l'istanza di cui all'art. 2, comma 1, nonche' di aggiornare
periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e
dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del
presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali e'
possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalita'
disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai
soggetti che partecipano ai lavori del comitato di
monitoraggio non e' corrisposto alcun compenso, indennita',
gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque
denominato.
4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresi',
le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno
del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo
primariamente i servizi socio-educativi presenti sul
territorio in sinergia con le scuole.
5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la
Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione
con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e con l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui
al comma 7, primo periodo, periodiche campagne informative
di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del
cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonche'
degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti
privati.
6. A decorrere dall'anno successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmette
alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una
relazione sugli esiti delle attivita' svolte dal tavolo
tecnico per la prevenzione e il contrasto del
cyberbullismo, di cui al comma 1.
7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 5, e' autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a
decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018
e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».