Art. 5 
 
 
                Educazione alla cittadinanza digitale 
 
  1.  Nell'ambito   dell'insegnamento   trasversale   dell'educazione
civica, di  cui  all'  articolo  2,  e'  prevista  l'educazione  alla
cittadinanza digitale. 
  2. Nel  rispetto  dell'autonomia  scolastica,  l'offerta  formativa
erogata nell'ambito dell'insegnamento  di  cui  al  comma  1  prevede
almeno le seguenti abilita'  e  conoscenze  digitali  essenziali,  da
sviluppare con gradualita' tenendo conto  dell'eta'  degli  alunni  e
degli studenti: 
    a)   analizzare,   confrontare   e   valutare   criticamente   la
credibilita' e l'affidabilita' delle fonti di  dati,  informazioni  e
contenuti digitali; 
    b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e  individuare
i mezzi e le forme  di  comunicazione  digitali  appropriati  per  un
determinato contesto; 
    c) informarsi e  partecipare  al  dibattito  pubblico  attraverso
l'utilizzo  di  servizi  digitali  pubblici  e   privati;   ricercare
opportunita' di crescita personale e  di  cittadinanza  partecipativa
attraverso adeguate tecnologie digitali; 
    d) conoscere le norme comportamentali  da  osservare  nell'ambito
dell'utilizzo  delle  tecnologie  digitali  e   dell'interazione   in
ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico
specifico  ed  essere  consapevoli  della  diversita'   culturale   e
generazionale negli ambienti digitali; 
    e) creare e gestire l'identita'  digitale,  essere  in  grado  di
proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati  che  si
producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e  servizi,
rispettare i dati e le identita'  altrui;  utilizzare  e  condividere
informazioni personali identificabili proteggendo  se  stessi  e  gli
altri; 
    f)  conoscere  le  politiche  sulla  tutela  della   riservatezza
applicate  dai  servizi  digitali  relativamente  all'uso  dei   dati
personali; 
    g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi
per la salute e minacce al proprio benessere  fisico  e  psicologico;
essere in grado di proteggere se' e gli altri da  eventuali  pericoli
in ambienti  digitali;  essere  consapevoli  di  come  le  tecnologie
digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione
sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al
bullismo e al cyberbullismo. 
  3. Al fine di verificare l'attuazione  del  presente  articolo,  di
diffonderne la conoscenza tra i soggetti interessati  e  di  valutare
eventuali esigenze di  aggiornamento,  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca convoca  almeno  ogni  due  anni  la
Consulta dei diritti e dei  doveri  del  bambino  e  dell'adolescente
digitale,   istituita   presso    il    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ai sensi del decreto di cui al comma
4. 
  4. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca  sono  determinati  i  criteri  di  composizione  e  le
modalita' di funzionamento della Consulta di cui al comma 3, in  modo
da assicurare la rappresentanza  degli  studenti,  degli  insegnanti,
delle famiglie e degli esperti del settore. L'Autorita'  garante  per
l'infanzia e l'adolescenza designa un componente della Consulta. 
  5. La Consulta  di  cui  al  comma  3  presenta  periodicamente  al
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   una
relazione sullo stato di attuazione del presente articolo  e  segnala
eventuali iniziative di modificazione che ritenga opportune. 
  6. La Consulta di cui al comma 3  opera  in  coordinamento  con  il
tavolo tecnico istituito ai sensi  dell'articolo  3  della  legge  29
maggio 2017, n. 71. 
  7. Per l'attivita' prestata nell'ambito  della  Consulta,  ai  suoi
componenti non sono dovuti compensi, indennita', gettoni di  presenza
o altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi di spese. 
 
          Note all'art. 5: 
 
              - Si riporta l'art. 3 della legge 29  maggio  2017,  n.
          71, recante  «Disposizioni  a  tutela  dei  minori  per  la
          prevenzione   ed   il   contrasto    del    fenomeno    del
          cyberbullismo»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   3
          giugno 2017, n. 127: 
                «Art. 3 (Piano di azione integrato). - 1. Con decreto
          del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente legge,  e'  istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il
          contrasto  del  cyberbullismo,  del   quale   fanno   parte
          rappresentanti del Ministero  dell'interno,  del  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  del
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,   del
          Ministero della giustizia,  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico, del Ministero  della  salute,  della  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, dell'Autorita' per le  garanzie  nelle
          comunicazioni, del Garante per l'infanzia e  l'adolescenza,
          del   Comitato    di    applicazione    del    codice    di
          autoregolamentazione media e minori,  del  Garante  per  la
          protezione  dei  dati  personali,   di   associazioni   con
          comprovata esperienza  nella  promozione  dei  diritti  dei
          minori e degli adolescenti e  nelle  tematiche  di  genere,
          degli operatori che forniscono servizi di social networking
          e  degli  altri  operatori   della   rete   internet,   una
          rappresentanza  delle  associazioni  studentesche   e   dei
          genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel
          contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che
          partecipano ai lavori del tavolo non e'  corrisposto  alcun
          compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o
          emolumento comunque denominato. 
                2. Il tavolo tecnico di cui al  comma  1,  coordinato
          dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca,   redige,   entro   sessanta   giorni   dal    suo
          insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto
          e la prevenzione  del  cyberbullismo,  nel  rispetto  delle
          direttive europee in materia e  nell'ambito  del  programma
          pluriennale  dell'Unione  europea  di  cui  alla  decisione
          1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
          dicembre 2008, e realizza un sistema di  raccolta  di  dati
          finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e,
          anche  avvalendosi  della  collaborazione  con  la  polizia
          postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia,
          al controllo dei contenuti per la tutela dei minori. 
                3. Il piano di cui al comma 2 e' integrato, entro  il
          termine previsto dal  medesimo  comma,  con  il  codice  di
          co-regolamentazione per la prevenzione e il  contrasto  del
          cyberbullismo, a cui devono  attenersi  gli  operatori  che
          forniscono  servizi  di  social  networking  e  gli   altri
          operatori della rete internet. Con il  predetto  codice  e'
          istituito un comitato di monitoraggio al quale e' assegnato
          il compito di identificare procedure e formati standard per
          l'istanza di cui all'art. 2, comma 1, nonche' di aggiornare
          periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche  e
          dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1  del
          presente articolo, la tipologia dei soggetti  ai  quali  e'
          possibile inoltrare la medesima istanza  secondo  modalita'
          disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1.  Ai
          soggetti  che  partecipano  ai  lavori  del   comitato   di
          monitoraggio non e' corrisposto alcun compenso, indennita',
          gettone di presenza, rimborso spese o  emolumento  comunque
          denominato. 
                4. Il piano di cui al comma 2  stabilisce,  altresi',
          le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno
          del  cyberbullismo  rivolte  ai   cittadini,   coinvolgendo
          primariamente  i  servizi  socio-educativi   presenti   sul
          territorio in sinergia con le scuole. 
                5. Nell'ambito  del  piano  di  cui  al  comma  2  la
          Presidenza del Consiglio dei  ministri,  in  collaborazione
          con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
          ricerca  e  con   l'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di  cui
          al comma 7, primo periodo, periodiche campagne  informative
          di prevenzione e  di  sensibilizzazione  sul  fenomeno  del
          cyberbullismo, avvalendosi dei  principali  media,  nonche'
          degli organi di comunicazione e di  stampa  e  di  soggetti
          privati. 
                6. A  decorrere  dall'anno  successivo  a  quello  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmette
          alle Camere,  entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno,  una
          relazione sugli esiti delle  attivita'  svolte  dal  tavolo
          tecnico   per   la   prevenzione   e   il   contrasto   del
          cyberbullismo, di cui al comma 1. 
                7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di  cui
          al comma 5, e' autorizzata la spesa di euro 50.000 annui  a
          decorrere dall'anno 2017. Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017,  2018
          e 2019, dello stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2017,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
                8. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».