Art. 6
Formazione dei docenti
1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota parte pari a 4 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e' destinata alla formazione
dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale
dell'educazione civica. Il Piano nazionale della formazione dei
docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio
2015, n. 107, e' aggiornato al fine di comprendervi le attivita' di
cui al primo periodo.
2. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e di armonizzare
gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti di cui al comma
1, le istituzioni scolastiche effettuano una ricognizione dei loro
bisogni formativi e possono promuovere accordi di rete nonche', in
conformita' al principio di sussidiarieta' orizzontale, specifici
accordi in ambito territoriale.
Note all'art. 6:
- Si riporta l'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio
2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162:
«124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla
funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di
ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le
attivita' di formazione sono definite dalle singole
istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale
dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani
di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita'
nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione,
adottato ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite
le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.».