Art. 6 
 
 
                       Formazione dei docenti 
 
  1. Nell'ambito delle risorse di  cui  all'articolo  1,  comma  125,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota parte pari a 4  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e' destinata alla formazione
dei docenti sulle tematiche  afferenti  all'insegnamento  trasversale
dell'educazione civica.  Il  Piano  nazionale  della  formazione  dei
docenti, di cui all'articolo 1, comma  124,  della  legge  13  luglio
2015, n. 107, e' aggiornato al fine di comprendervi le  attivita'  di
cui al primo periodo. 
  2. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e di  armonizzare
gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti di cui al  comma
1, le istituzioni scolastiche effettuano una  ricognizione  dei  loro
bisogni formativi e possono promuovere accordi di  rete  nonche',  in
conformita' al principio  di  sussidiarieta'  orizzontale,  specifici
accordi in ambito territoriale. 
 
          Note all'art. 6: 
 
              - Si riporta l'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio
          2015, n. 107, recante «Riforma  del  sistema  nazionale  di
          istruzione e formazione e  delega  per  il  riordino  delle
          disposizioni   legislative   vigenti»,   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162: 
                «124. Nell'ambito  degli  adempimenti  connessi  alla
          funzione docente, la formazione in servizio dei docenti  di
          ruolo  e'  obbligatoria,  permanente  e   strutturale.   Le
          attivita'  di  formazione  sono  definite   dalle   singole
          istituzioni scolastiche in coerenza con il piano  triennale
          dell'offerta formativa e con i risultati emersi  dai  piani
          di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita'
          nazionali  indicate  nel  Piano  nazionale  di  formazione,
          adottato  ogni  tre   anni   con   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  sentite
          le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.».