IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'articolo 1,
commi 180, 181, lettera c), 182 e 184;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme
per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Ritenuto di dover procedere ad adottare disposizioni integrative e
correttive del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2019;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 20 giugno 2019;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 2019;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modificazione all'articolo 1
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 66, alla lettera c), la parola «e'» e' sostituita dalla seguente:
«costituisce».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 1, commi 180, 181, lettera c), 182 e 184 della
legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162,
reca:
«Art. 1. - 1. - 179 (omissis).
180. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi al fine di provvedere al
riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle
disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in
coordinamento con le disposizioni di cui alla presente
legge.
181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono
adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' dei seguenti:
a) - b) (omissis);
c) promozione dell'inclusione scolastica degli
studenti con disabilita' e riconoscimento delle differenti
modalita' di comunicazione attraverso:
1) la ridefinizione del ruolo del personale docente
di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica
degli studenti con disabilita', anche attraverso
l'istituzione di appositi percorsi di formazione
universitaria;
2) la revisione dei criteri di inserimento nei
ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la
continuita' del diritto allo studio degli alunni con
disabilita', in modo da rendere possibile allo studente di
fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero
ordine o grado di istruzione;
3) l'individuazione dei livelli essenziali delle
prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto
dei diversi livelli di competenza istituzionale;
4) la previsione di indicatori per
l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione
scolastica;
5) la revisione delle modalita' e dei criteri
relativi alla certificazione, che deve essere volta a
individuare le abilita' residue al fine di poterle
sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con
tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o
convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili
ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che
partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e
l'inclusione o agli incontri informali;
6) la revisione e la razionalizzazione degli
organismi operanti a livello territoriale per il supporto
all'inclusione;
7) la previsione dell'obbligo di formazione
iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i
docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi
dell'integrazione scolastica;
8) la previsione dell'obbligo di formazione in
servizio per il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, rispetto alle specifiche competenze,
sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed
educativo-relazionali relativi al processo di integrazione
scolastica;
9) la previsione della garanzia dell'istruzione
domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni
di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio
1992, n. 104;
182. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono
adottati su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze nonche' con gli altri Ministri competenti, previo
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che si esprimono nel termine di
sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il
quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il
termine previsto per l'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine per l'esercizio della
delega previsto al comma 180, o successivamente,
quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
184. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 180, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e con la
procedura previsti dai commi 181 e 182 del presente
articolo, il Governo puo' adottare disposizioni integrative
e correttive dei decreti medesimi.».
- Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante
«Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli
studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi
180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n.
112, S.O.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 1 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1 (Principi e finalita'). - 1. L'inclusione
scolastica:
a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli
alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai
differenti bisogni educativi e si realizza attraverso
strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo
delle potenzialita' di ciascuno nel rispetto del diritto
all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole,
nella prospettiva della migliore qualita' di vita;
b) si realizza nell'identita' culturale, educativa,
progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle
istituzioni scolastiche, nonche' attraverso la definizione
e la condivisione del progetto individuale fra scuole,
famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul
territorio;
c) costituisce impegno fondamentale di tutte le
componenti della comunita' scolastica le quali, nell'ambito
degli specifici ruoli e responsabilita', concorrono ad
assicurare il successo formativo delle bambine e dei
bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e
degli studenti.
2. Il presente decreto promuove la partecipazione della
famiglia, nonche' delle associazioni di riferimento, quali
interlocutori dei processi di inclusione scolastica e
sociale.».