Art. 10
Modificazioni all'articolo 12
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «disabilita' certificata» sono
sostituite dalle seguenti: «accertata condizione di disabilita' in
eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica»;
b) al comma 5:
1) le parole «dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
2) dopo le parole «del corso di» sono inserite le seguenti:
«laurea in scienze della formazione primaria, anche con
l'integrazione, in tutto o in parte, dei CFU di cui al comma 3, i
piani di studio, le modalita' attuative e quelle organizzative del
corso di».
Note all'art. 10:
- Si riporta l'articolo 12 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 12 (Corso di specializzazione per le attivita' di
sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella
scuola primaria). - 1. La specializzazione per le attivita'
di sostegno didattico alle bambine e ai bambini, alle
alunne e agli alunni con accertata condizione di
disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione
scolastica nella scuola dell'infanzia e nella scuola
primaria si consegue attraverso il corso di
specializzazione di cui al comma 2.
2. Il corso di specializzazione in pedagogia e
didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e
l'inclusione scolastica:
a) e' annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti
formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di
tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;
b) e' attivato presso le universita' autorizzate dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in
Scienze della Formazione Primaria;
c) e' programmato a livello nazionale dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in
ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema
nazionale di istruzione e formazione;
d) ai fini dell'accesso richiede il superamento di
una prova predisposta dalle universita'.
3. Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in
possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze
della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori
60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche
dell'inclusione oltre a quelli gia' previsti nel corso di
laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU,
possono essere riconosciuti i crediti formativi
universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati
magistrali in relazione ad insegnamenti nonche' a crediti
formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del
tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e
all'inclusione.
4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2
e' titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della
scuola dell'infanzia e della scuola primaria.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita', da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
definiti i piani di studio, le modalita' attuative e quelle
organizzative del corso di laurea in scienze della
formazione primaria, anche con l'integrazione, in tutto o
in parte, dei CFU di cui al comma 3, i piani di studio, le
modalita' attuative e quelle organizzative del corso di
specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le
attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica,
nonche' i crediti formativi necessari per l'accesso al
medesimo corso di specializzazione.».