Art. 10 Modificazioni all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «disabilita' certificata» sono sostituite dalle seguenti: «accertata condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica»; b) al comma 5: 1) le parole «dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»; 2) dopo le parole «del corso di» sono inserite le seguenti: «laurea in scienze della formazione primaria, anche con l'integrazione, in tutto o in parte, dei CFU di cui al comma 3, i piani di studio, le modalita' attuative e quelle organizzative del corso di».
Note all'art. 10: - Si riporta l'articolo 12 del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Corso di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria). - 1. La specializzazione per le attivita' di sostegno didattico alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con accertata condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2. 2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica: a) e' annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari; b) e' attivato presso le universita' autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria; c) e' programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione; d) ai fini dell'accesso richiede il superamento di una prova predisposta dalle universita'. 3. Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli gia' previsti nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, possono essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonche' a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione. 4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 e' titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. 5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i piani di studio, le modalita' attuative e quelle organizzative del corso di laurea in scienze della formazione primaria, anche con l'integrazione, in tutto o in parte, dei CFU di cui al comma 3, i piani di studio, le modalita' attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonche' i crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione.».