Art. 10 
 
                    Modificazioni all'articolo 12 
            del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  le  parole  «disabilita'   certificata»   sono
sostituite dalle seguenti: «accertata condizione  di  disabilita'  in
eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica»; 
    b) al comma 5: 
      1) le parole «dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»; 
      2) dopo le parole «del corso di»  sono  inserite  le  seguenti:
«laurea   in   scienze   della   formazione   primaria,   anche   con
l'integrazione, in tutto o in parte, dei CFU di cui  al  comma  3,  i
piani di studio, le modalita' attuative e  quelle  organizzative  del
corso di». 
 
          Note all'art. 10: 
 
              -  Si  riporta  l'articolo  12   del   citato   decreto
          legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 12 (Corso di specializzazione per le attivita' di
          sostegno  didattico  nella  scuola  dell'infanzia  e  nella
          scuola primaria). - 1. La specializzazione per le attivita'
          di sostegno didattico  alle  bambine  e  ai  bambini,  alle
          alunne  e  agli  alunni   con   accertata   condizione   di
          disabilita'  in  eta'  evolutiva  ai  fini  dell'inclusione
          scolastica  nella  scuola  dell'infanzia  e  nella   scuola
          primaria   si   consegue    attraverso    il    corso    di
          specializzazione di cui al comma 2. 
              2.  Il  corso  di  specializzazione  in   pedagogia   e
          didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e
          l'inclusione scolastica: 
                a) e' annuale e prevede l'acquisizione di 60  crediti
          formativi universitari, comprensivi di almeno  300  ore  di
          tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari; 
                b) e' attivato presso le universita' autorizzate  dal
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico  in
          Scienze della Formazione Primaria; 
                c) e' programmato a livello nazionale  dal  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   in
          ragione  delle  esigenze  e  del  fabbisogno  del   sistema
          nazionale di istruzione e formazione; 
                d) ai fini dell'accesso richiede  il  superamento  di
          una prova predisposta dalle universita'. 
              3. Accedono al corso esclusivamente  gli  aspiranti  in
          possesso della laurea magistrale a ciclo unico  in  Scienze
          della Formazione Primaria che abbiano conseguito  ulteriori
          60 crediti formativi universitari relativi alle  didattiche
          dell'inclusione oltre a quelli gia' previsti nel  corso  di
          laurea. Ai fini del  conseguimento  dei  predetti  60  CFU,
          possono   essere   riconosciuti   i    crediti    formativi
          universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati
          magistrali in relazione ad insegnamenti nonche'  a  crediti
          formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento  del
          tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno  e
          all'inclusione. 
              4. La positiva conclusione del corso di cui al comma  2
          e' titolo per l'insegnamento sui posti  di  sostegno  della
          scuola dell'infanzia e della scuola primaria. 
              5.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  sentito  il  Ministro
          delegato per la famiglia e le disabilita', da  adottare  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988, n.  400,  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
          definiti i piani di studio, le modalita' attuative e quelle
          organizzative  del  corso  di  laurea  in   scienze   della
          formazione primaria, anche con l'integrazione, in  tutto  o
          in parte, dei CFU di cui al comma 3, i piani di studio,  le
          modalita' attuative e quelle  organizzative  del  corso  di
          specializzazione in pedagogia e didattica speciale  per  le
          attivita' di sostegno didattico e l'inclusione  scolastica,
          nonche' i crediti  formativi  necessari  per  l'accesso  al
          medesimo corso di specializzazione.».