Art. 11 
 
                    Modificazioni all'articolo 13 
            del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
 
  1. All'articolo 13, comma 2,  del  decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 66, le  parole  «disabilita'  certificata»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «accertata  condizione  di  disabilita'   ai   fini
dell'inclusione scolastica». 
 
          Note all'art. 11: 
 
              -  Si  riporta  l'articolo  13   del   citato   decreto
          legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 13 (Formazione in servizio  del  personale  della
          scuola). - 1. Nell'ambito del piano nazionale di formazione
          di cui all'articolo 1, comma 124,  della  legge  13  luglio
          2015,  n.  107,  sono  garantite  le  necessarie  attivita'
          formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui
          al presente decreto nell'ambito delle  risorse  finanziarie
          disponibili. 
              2.  Le  istituzioni  scolastiche,   nell'ambito   della
          definizione del piano  di  formazione  inserito  nel  Piano
          triennale dell'offerta formativa, individuano le  attivita'
          rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi in
          cui sono presenti  bambine  e  bambini,  alunne  e  alunni,
          studentesse  e  studenti  con   accertata   condizione   di
          disabilita' ai fini dell'inclusione  scolastica,  anche  in
          relazione  alle   scelte   pedagogiche,   metodologiche   e
          didattiche inclusive e coerenti con  i  piani  degli  studi
          individualizzati. 
              3. Il piano di cui al comma  1  individua,  nell'ambito
          delle risorse disponibili, anche le attivita' formative per
          il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza  con  i
          profili  professionali,   le   competenze   sugli   aspetti
          organizzativi, educativo-relazionali e  sull'assistenza  di
          base, in relazione all'inclusione scolastica. Il  personale
          ATA e' tenuto a partecipare  periodicamente  alle  suddette
          iniziative formative. 
              4. Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca definisce le modalita'  della  formazione  in
          ingresso e  in  servizio  dei  dirigenti  scolastici  sugli
          aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e
          didattici dell'inclusione scolastica.».