Art. 11 Modificazioni all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, le parole «disabilita' certificata» sono sostituite dalle seguenti: «accertata condizione di disabilita' ai fini dell'inclusione scolastica».
Note all'art. 11: - Si riporta l'articolo 13 del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 13 (Formazione in servizio del personale della scuola). - 1. Nell'ambito del piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono garantite le necessarie attivita' formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. 2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano le attivita' rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi in cui sono presenti bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con accertata condizione di disabilita' ai fini dell'inclusione scolastica, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi individualizzati. 3. Il piano di cui al comma 1 individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attivita' formative per il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA e' tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative. 4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca definisce le modalita' della formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici sugli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.».