Art. 11
Modificazioni all'articolo 13
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66, le parole «disabilita' certificata» sono sostituite
dalle seguenti: «accertata condizione di disabilita' ai fini
dell'inclusione scolastica».
Note all'art. 11:
- Si riporta l'articolo 13 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 13 (Formazione in servizio del personale della
scuola). - 1. Nell'ambito del piano nazionale di formazione
di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio
2015, n. 107, sono garantite le necessarie attivita'
formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui
al presente decreto nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili.
2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della
definizione del piano di formazione inserito nel Piano
triennale dell'offerta formativa, individuano le attivita'
rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi in
cui sono presenti bambine e bambini, alunne e alunni,
studentesse e studenti con accertata condizione di
disabilita' ai fini dell'inclusione scolastica, anche in
relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e
didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi
individualizzati.
3. Il piano di cui al comma 1 individua, nell'ambito
delle risorse disponibili, anche le attivita' formative per
il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i
profili professionali, le competenze sugli aspetti
organizzativi, educativo-relazionali e sull'assistenza di
base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale
ATA e' tenuto a partecipare periodicamente alle suddette
iniziative formative.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca definisce le modalita' della formazione in
ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici sugli
aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e
didattici dell'inclusione scolastica.».