Art. 12
Modificazioni all'articolo 14
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «disabilita' certificata» sono
sostituite dalle seguenti: «accertata condizione di disabilita' ai
fini dell'inclusione scolastica»;
b) al comma 3:
1) dopo le parole «della famiglia,», sono inserite le seguenti:
«per i posti di sostegno didattico, possono essere proposti»;
2) le parole «per i posti di sostegno didattico possono essere
proposti, non prima dell'avvio delle lezioni,» sono sostituite dalle
seguenti: «e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico
di cui all'articolo 12».
Note all'art. 12:
- Si riporta l'articolo 14 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 14 (Continuita' del progetto educativo e
didattico). - 1. La continuita' educativa e didattica per
le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le
studentesse e gli studenti con accertata condizione di
disabilita' ai fini dell'inclusione scolastica e' garantita
dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e
dal PEI.
2. Per valorizzare le competenze professionali e
garantire la piena attuazione del Piano annuale di
inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti
dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attivita' di
sostegno didattico, purche' in possesso della
specializzazione, in coerenza con quanto previsto
dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del
2015, n. 107.
3. Al fine di agevolare la continuita' educativa e
didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del
dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del
bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o
dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, per
i posti di sostegno didattico, possono essere proposti ai
docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di
specializzazione per il sostegno didattico di cui
all'articolo 12 ulteriori contratti a tempo determinato
nell'anno scolastico successivo, ferma restando la
disponibilita' dei posti e le operazioni relative al
personale a tempo indeterminato, nonche' quanto previsto
dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del
2015. Le modalita' attuative del presente comma sono
definite con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, anche apportando le necessarie modificazioni al
regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione 13 giugno 2007, n. 131.
4. Al fine di garantire la continuita' didattica
durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 461 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297.».