Art. 12 
 
                    Modificazioni all'articolo 14 
            del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  le  parole  «disabilita'   certificata»   sono
sostituite dalle seguenti: «accertata condizione  di  disabilita'  ai
fini dell'inclusione scolastica»; 
    b) al comma 3: 
      1) dopo le parole «della famiglia,», sono inserite le seguenti:
«per i posti di sostegno didattico, possono essere proposti»; 
      2) le parole «per i posti di sostegno didattico possono  essere
proposti, non prima dell'avvio delle lezioni,» sono sostituite  dalle
seguenti: «e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico
di cui all'articolo 12». 
 
          Note all'art. 12: 
 
              -  Si  riporta  l'articolo  14   del   citato   decreto
          legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  14  (Continuita'  del   progetto   educativo   e
          didattico). - 1. La continuita' educativa e  didattica  per
          le bambine  e  i  bambini,  le  alunne  e  gli  alunni,  le
          studentesse e gli  studenti  con  accertata  condizione  di
          disabilita' ai fini dell'inclusione scolastica e' garantita
          dal personale della scuola, dal Piano  per  l'inclusione  e
          dal PEI. 
              2.  Per  valorizzare  le  competenze  professionali   e
          garantire  la  piena  attuazione  del  Piano   annuale   di
          inclusione, il  dirigente  scolastico  propone  ai  docenti
          dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attivita' di
          sostegno   didattico,    purche'    in    possesso    della
          specializzazione,   in   coerenza   con   quanto   previsto
          dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge  13  luglio  del
          2015, n. 107. 
              3. Al fine di  agevolare  la  continuita'  educativa  e
          didattica di cui al  comma  1  e  valutati,  da  parte  del
          dirigente  scolastico,  l'interesse  della  bambina  o  del
          bambino, dell'alunna o  dell'alunno,  della  studentessa  o
          dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia,  per
          i posti di sostegno didattico, possono essere  proposti  ai
          docenti con contratto a tempo determinato e con  titolo  di
          specializzazione  per  il   sostegno   didattico   di   cui
          all'articolo 12 ulteriori  contratti  a  tempo  determinato
          nell'anno  scolastico   successivo,   ferma   restando   la
          disponibilita'  dei  posti  e  le  operazioni  relative  al
          personale a tempo indeterminato,  nonche'  quanto  previsto
          dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n.  107  del
          2015.  Le  modalita'  attuative  del  presente  comma  sono
          definite  con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  da  adottare  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  anche  apportando  le  necessarie  modificazioni   al
          regolamento di cui al decreto del Ministro  della  pubblica
          istruzione 13 giugno 2007, n. 131. 
              4.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'  didattica
          durante l'anno scolastico, si applica  l'articolo  461  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 16  aprile  1994,
          n. 297.».