Art. 13
Modificazioni all'articolo 15
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. All'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66, le parole «disabilita' certificata» sono
sostituite dalle seguenti: «accertata condizione di disabilita' in
eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica»;.
Note all'art. 13:
- Si riporta l'articolo 15 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 15 (Osservatorio permanente per l'inclusione
scolastica). - 1. E' istituito presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che
si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilita'.
2. L'Osservatorio permanente per l'inclusione
scolastica svolge i seguenti compiti:
a) analisi e studio delle tematiche relative
all'inclusione delle bambine e dei bambini, delle alunne e
degli alunni, delle studentesse e degli studenti con
accertata condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai
fini dell'inclusione scolastica a livello nazionale e
internazionale;
b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione
scolastica;
c) proposte di accordi inter-istituzionali per la
realizzazione del progetto individuale di inclusione;
d) proposte di sperimentazione in materia di
innovazione metodologico-didattica e disciplinare;
e) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti
l'inclusione scolastica.
3. L'Osservatorio di cui al comma 2 e' presieduto dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
o da un suo delegato, ed e' composto da un rappresentante
del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',
nonche', dai rappresentanti delle Associazioni delle
persone con disabilita' maggiormente rappresentative sul
territorio nazionale nel campo dell'inclusione scolastica,
da studenti nonche' da altri soggetti pubblici e privati,
comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da emanare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono determinate le modalita' di funzionamento,
incluse le modalita' di espressione dei pareri facoltativi
di cui al comma 2, lettera e), nonche' la durata
dell'Osservatorio di cui al comma 2.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».